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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32171/2026

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il 25/07/1990 avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha riformato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 482 cod. pen. limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, all'esito della declaratoria di prescrizione del reato sub 2); - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. sulla configurabilità del reato impossibile ex art. 49 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: la Corte di merito ha, invero, escluso, con motivazione incensurabile, che la contraffazione del permesso internazionale di guida integrasse un'ipotesi di falso grossolano, nei termini enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Ciaccio, Rv. 276998 - 01, secondo cui, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto deve tradursi in una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MIl Consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] ndrina [OSCURATO:PERSONA] 2 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE t DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] V j ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 25/07/1990 avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha riformato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 482 cod. pen. limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, all'esito della declaratoria di prescrizione del reato sub 2); - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. sulla configurabilità del reato impossibile ex art. 49 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: la Corte di merito ha, invero, escluso, con motivazione incensurabile, che la contraffazione del permesso internazionale di guida integrasse un'ipotesi di falso grossolano, nei termini enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Ciaccio, Rv. 276998 - 01, secondo cui, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto deve tradursi in una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MIl Consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] ndrina [OSCURATO:PERSONA] 2 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE t DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] V j ente
Sentenza Cassazione n. 32171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris