CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità nonché riproduttivo di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato, infatti, che il ricorso propone una lettura riduttiva della condotta dell'imputato, in contrasto con le circostanze descritte in sentenza (richiesta telefonica con toni alterati, che preannunciava l'arrivo in ambulatorio e che aveva effettivamente allarmato il sanitario, poi tradottasi in pretesa violenta con idoneità coartante, pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere eJtensore Il Presidente