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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 29713/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22892/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, Questura di Napoli -intimati - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 10710/2024 depositata il 15/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino del Gambia, destinatario di provvedimento di espulsione per carenza di titolo abilitativo al soggiorno e di provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 15.03.2024 col quale il Giudice di pace di Napoli ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del ricorrente, disposto dal Questore di Napoli, affidandosi a un motivo.

L'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta error in procedendoin relazione all’art.360, co. 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12, par. 1, direttiva 2008/115/CE e 13, co. 5-bis, TUI, poiché il Giudice di pace di Napoli ha convalidato il provvedimento questorio di allontanamento coatto limitandosi ad apporre una “X” nel riquadro [] accanto alla parola “CONVALIDA”, senza esternare le ragioni a sostegno dell’adottato provvedimento di convalida della misura, così incorrendo nel vizio di motivazione inesistente, rilevante per il vulnus arrecato al cittadino straniero espulso.

Il ricorrente deduce che all'udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il suo difensore aveva eccepito cinque motivi di illegittimità del decreto di allontanamento e che il Giudice di pace non ha risposto ad alcuna di queste eccezioni, limitandosi ad emettere un decreto totalmente immotivato utilizzando un prestampato sul quale erano già precompilate alcune clausole di stile, non idonee a dare ragione delle eccezioni articolate nelle difese.

Il provvedimento è quindi viziato da difetto assoluto di motivazione a maggior ragione rilevante in quanto trattasi di provvedimento che incide sulla libertà personale dell'interessato. 2.- Il motivo è fondato Il provvedimento in esame è viziato damancanza assoluta di motivazione.

Si tratta in effetti di un prestampato sul quale sono state riportate le difese dell'interessato ma non alcuna reale motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace si è limitato a segnare con una spunta la casella corrispondente alla parola «convalida»; quanto al resto, il modulo riporta una motivazione precompilata del tutto standardizzata ed apodittica, consistente nelle seguenti affermazioni «ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 come mod. da L. n.271/04 e constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l’ipotesi della forza maggiore, atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all’Autorità competente al rilascio del permessodi soggiorno; vista l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione dell’espulsione».

Si tratta, come correttamente rileva la difesa, di mere formule che non danno conto né della situazione individuale dell'interessato né delle eccezioni e difese che sono state oppostee sono assolutamente non idonee a rendere percepibili le ragioni della decisione ed a raggiungere il minimo costituzionale della motivazione, necessaria data la natura di provvedimento giurisdizionale che incide sulla libertà personale ai sensi dell’art 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 30178 del 31/10/2023; Cass. n. 7090 del 03/03/2022) Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che la misura non è stata validamente convalidata nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.

Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v.

Corte Cost. n. 439/2004; v.

Cass. n. 24102 del 2022).

Pertanto, poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.

P.Q.M Accoglie il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22892/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, Questura di Napoli -intimati - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 10710/2024 depositata il 15/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino del Gambia, destinatario di provvedimento di espulsione per carenza di titolo abilitativo al soggiorno e di provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 15.03.2024 col quale il Giudice di pace di Napoli ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del ricorrente, disposto dal Questore di Napoli, affidandosi a un motivo. L'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta error in procedendoin relazione all’art.360, co. 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12, par. 1, direttiva 2008/115/CE e 13, co. 5-bis, TUI, poiché il Giudice di pace di Napoli ha convalidato il provvedimento questorio di allontanamento coatto limitandosi ad apporre una “X” nel riquadro [] accanto alla parola “CONVALIDA”, senza esternare le ragioni a sostegno dell’adottato provvedimento di convalida della misura, così incorrendo nel vizio di motivazione inesistente, rilevante per il vulnus arrecato al cittadino straniero espulso. Il ricorrente deduce che all'udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il suo difensore aveva eccepito cinque motivi di illegittimità del decreto di allontanamento e che il Giudice di pace non ha risposto ad alcuna di queste eccezioni, limitandosi ad emettere un decreto totalmente immotivato utilizzando un prestampato sul quale erano già precompilate alcune clausole di stile, non idonee a dare ragione delle eccezioni articolate nelle difese. Il provvedimento è quindi viziato da difetto assoluto di motivazione a maggior ragione rilevante in quanto trattasi di provvedimento che incide sulla libertà personale dell'interessato. 2.- Il motivo è fondato Il provvedimento in esame è viziato damancanza assoluta di motivazione. Si tratta in effetti di un prestampato sul quale sono state riportate le difese dell'interessato ma non alcuna reale motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace si è limitato a segnare con una spunta la casella corrispondente alla parola «convalida»; quanto al resto, il modulo riporta una motivazione precompilata del tutto standardizzata ed apodittica, consistente nelle seguenti affermazioni «ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 come mod. da L. n.271/04 e constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l’ipotesi della forza maggiore, atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all’Autorità competente al rilascio del permessodi soggiorno; vista l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione dell’espulsione». Si tratta, come correttamente rileva la difesa, di mere formule che non danno conto né della situazione individuale dell'interessato né delle eccezioni e difese che sono state oppostee sono assolutamente non idonee a rendere percepibili le ragioni della decisione ed a raggiungere il minimo costituzionale della motivazione, necessaria data la natura di provvedimento giurisdizionale che incide sulla libertà personale ai sensi dell’art 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 30178 del 31/10/2023; Cass. n. 7090 del 03/03/2022) Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che la misura non è stata validamente convalidata nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Pertanto, poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace. P.Q.M Accoglie il ric
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