CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato i ricorsi del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania in data 30.1.2023 di condanna per i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina nonché di detenzione illegale di munizioni alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa ciascuno; [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi che articolano i ricorsi siano manifestamente infondati; Rilevato, in particolare, che il primo motivo reitera l'omologo motivo d'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, cui muove censure non riscontrate dagli atti processuali, giacché: a) la Corte d'appello non ha affatto sostenuto che i due ricorrenti "non potevano non sapere" che il coimputato avesse collocato l'arma, ma ha affermato piuttosto che i tre erano d'accordo ed erano in pari misura concorrenti nel reato; b) la Corte d'appello si è misurata dettagliatamente con le dichiarazioni degli imputati valorizzate nel ricorso, spiegando adeguatamente perché fossero inattendibili e non riconducibili ad unità; c) nessuna contraddizione è ravvisabile tra il rilievo secondo cui lo stato dei luoghi non era stato documentato dalla difesa e l'affermazione che c'erano sterpaglie nel punto in cui l'auto fu fermata dalle guardie venatorie; Rilevato che il secondo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione apparente sul punto, non tiene conto che la Corte d'appello ha adeguatamente richiamato, in senso sfavorevole, le modalità del fatto e i precedenti degli imputati (entrambi recidivi) e che quello che il ricorso definisce "il commendevole comportamento processuale" di Scud,erqt; e [OSCURATO:PERSONA] è stato invece espressamente stigmatizzato dai giudici di secondo grado come "strategicamente reticente" e "non convincente"; Rilevato che il terzo motivo sul diniego del beneficio della sospensione condizionale non smentisce l'affermazione della Corte d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non ne può fruire a causa della precedente condanna e si diffonde invece in non consentite considerazioni di merito, mentre trascura che per [OSCURATO:PERSONA] la decisione negativa è comunque motivata con riferimento alla personalità del condannato e non rappresenta alcunché di concreto sul punto se non che la precedente condanna dell'imputato risale a venti anni fa, così limitandosi a 2 v/ sollecitare una valutazione alternativa nel merito dell'elemento di fatto su cui si basa la decisione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle