CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 31867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoli, emessa in data 30/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, AlessandroCimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assoltol’imputato dai reati di cui ai capi 10) e 11) dell’imputazione e ha rideterminato lapena per il reato di cui al capo 9).2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, articolando un unico motivo con il quale deduceviolazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), ed e)cod. proc. pen. in relazione agli artt. 337, 131-bis cod. pen. e artt. 533 e 125cod. proc. pen., lamentando che la Corte di merito non ha motivato sullarichiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'atto di appello, haassolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. contestatigli aicapi 10) e 11) dell’imputazione, mentre ha confermato la condanna dell'odiernoricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., contestato al capo 9), anchein punto pena, in considerazione della negativa personalità dell’imputato desuntadai precedenti penali.2. Risulta, invece, del tutto omessa la valutazione della richiesta,formulata dall'appellante con i motivi aggiunti depositati in data 14/01/2026, diapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.,divenuta applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della CorteCost. n. 172 del 20/10/2025, depositata il 27/11/2025, in epoca successiva,dunque, alla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, con la quale èstata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod.pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice"3. Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, conrinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diNapoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa specialedi non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]