CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata riqualificazione nella più tenue ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90 sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito che ha evidenziato i plurimi elementi che deponevano per la non scarsa offensività della condotta dei ricorrenti alla luce dell'apprezzato complessivo dato quantitativo, della diversa tipologia di sostanza, della modalità di svolgimento dell'attività di spaccio posta in essere in maniera articolata, motivazione in fatto supportata da precisi riferimenti in fatto e pertinenti richiami giurisprudenziali che, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i