CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione in data 12/11/2025;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. StefanoTocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del forodi Roma, difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso straordinario, depositando conclusioni scritte e notaspese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12/11/2025, depositata nel 2026, n. 1910, la Quarta sezione diquesta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenzaemessa il 26/03/2024 dal Tribunale di Chieti, previo riconoscimento delle circostanzedi reclusione e 10.100,00 euro di multa la pena applicata nei confronti dell’imputato, per ireati di cui ai capi 3, 6, 9, 12, 1a, 1, 4, 13, 7 e 2a, disponendo le statuizioni civili econfermando nel resto.2. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ricorre ai sensi dell’articolo 625-biscod. proc. pen., sollevando due motividi ricorso.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia errore di fatto sulla permanenza deireati in materia di armi ed esplosivi.Deduce la difesa che l’imputato era stato prosciolto dal reato di cui all’art. 1 l. n. 895 del1967 e condannato per le contestazioni di cui agli artt. 2 e 4 l. n. 895 del 1967, rientranti nelcatalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen., con preclusione per ilgiudice onorario a partecipare ai collegi del Tribunale. Per cui l’avvenuta partecipazione diun giudice onorario all’udienza dibattimentale del 19/12/2023 aveva integrato una violazionecomportante nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. e la decisione di legittimitàimpugnata aveva commesso un errore percettivo, nella parte in cui aveva affermatol’intervenuto definitivo proscioglimento per i reati di cui all’art. 1 l. n. 895 del 1967 epresupposto l’irrilevanza della questione per la ritenuta cessazione dei reati ostativi. Osservala difesa che, diversamente da quanto affermato, permanendo contestazioni rientranti nelcatalogo di cui all’art. 407 cod. proc. pen., la Corte di legittimità avrebbe dovuto esaminare ilmotivo muovendo dal corretto oggetto di giudizio, con la conseguenza che l’errore risultavadecisivo, poiché, se correttamente rilevato, avrebbe verosimilmente condotto ad una diversadecisione.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia errore di fatto sulla rinnovazioneistruttoria, quale presupposto di fatto affermato in sentenza.Deduce la difesa che, nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il collegio del Tribunale di Chieti eracomposto anche dal G.O.P. [OSCURATO:PERSONA] e, in tale composizione, procedette alla escussionedei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui deposizioni furono ampie ed articolate,con ricostruzione dei fatti ed analisi di elementi investigativi; i testi non furono più escussisuccessivamente dinanzi al collegio diversamente composto e le loro dichiarazioni furonoutilizzate ai fini della decisione. Per cui la decisione di legittimità impugnata avevacommesso un errore percettivo nella parte in cui aveva affermato l’esistenza di unarinnovazione probatoria, invece non risultante dagli atti, ponendo detta affermazione afondamento della declaratoria di inammissibilità.3. E’ pervenuta memoria difensiva dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma,difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la quale si eccepisce come il ricorsonon specifichi in che termini il preteso vizio avrebbe inciso in maniera determinate sullatenuta della complessiva motivazione della sentenza impugnata. Si richiama l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui, in assenza di una esplicita richiesta di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale, l'utilizzazione delle prove da parte di un [OSCURATO:PERSONA] diversamentecomposto – e, segnatamente, senza la partecipazione di giudici onorari – è da ritenersipienamente valida e si puntualizza che la decisione impugnata non ha affatto attestato,quale dato storico-fenomenico, l'avvenuta rinnovazione dell'istruttoria, ma ha equiparato glieffetti processuali della rinnovazione alla materiale utilizzazione delle prove già assunte,qualora non vi sia stata – come nel caso di specie – un’esplicita istanza di parte in tal senso.4. E’ pervenuta memoria difensiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale, nel contestare le conclusioni del Procuratore generale diinammissibilità del ricorso, si ribadisce che il ricorso non investe valutazioni giuridiche, madenuncia errori di percezione degli atti processuali, decisivi ai fini della pronuncia diinammissibilità, sia con riferimento alla inesattezza della affermazione della intervenutarinnovazione dibattimentale dinanzi a un collegio diverso, non essendovi stata alcunarinnovazione ed essendo state utilizzate per lettura le dichiarazioni testimonialiprecedentemente rese; sia con riferimento alla erronea percezione del contenuto deldecisum di merito, affermando il definitivo proscioglimento per i reati ex art. 1 l. n. 895 del1967, senza considerare la permanenza delle contestazioni ex artt. 2 e 4 l. n. 895 del 1967,rientranti nel catalogo di reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen., conconseguente divieto di partecipazione del giudice onorario, la cui partecipazione integravanullità assoluta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] premette che il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. èteso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio,quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto lacui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove peruna vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia statoomesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v.,Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792).La giurisprudenza di questa Corte è chiara nel ritenere che l’errore di fatto – verificatosinel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod.proc. pen. – consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui laCorte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezionedelle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280). Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell’errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, cometale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U,n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr. altresì Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011,Corsini, Rv. 250527; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagaren, non mass.). Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorsostraordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneovaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal casoprospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014,Diana, Rv. 260817). Del pari, conseguente all’impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n.52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l’approdo secondo cui l’erroremateriale e l’errore di fatto – indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibilericorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione – consistono, il primo,nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazionegrafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio dilegittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l’effettoche rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto - e vanno ritenuti, quindi,inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di dirittoconseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).Infine, l'errore di fatto deve necessariamente tradursi, per legittimare il ricorsostraordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito delprocesso, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale siè concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi ilcorollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625-bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema diindagine o non dedotti con l'appello. E, con particolare riferimento all'omesso esame dimotivi infondati, in modo manifesto o non, è opportuno sottolineare che l'esclusione delricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio didecisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nellairragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motiviprivi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione delgiudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenutoperfettamente identico (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, cit.).3. Tanto premesso, il ricorso, come anticipato, è inammissibile, non ravvisandosi alcunerrore percettivo che assuma carattere di decisività.3.1. Innanzitutto, la Corte di cassazione, nella impugnata pronuncia n. 1910 del 2026,non ha affermato che non si fosse proceduto per reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a),cod. proc. pen., per i quali l’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017 preclude che il giudice onorario dipace possa comporre i Collegi del Tribunale chiamati a giudicare su tali reati, ma piùsemplicemente che il ricorrente non aveva preso in considerazione che, per alcuni di talireati per i quali si era proceduto, vale a dire per i reati di cui all’art. 1 l. n. 895 del 1967, fosseintervenuto un definitivo proscioglimento.3.2. In secondo luogo, la Corte di legittimità ha affermato che il ricorrente non si eraneanche adeguatamente confrontato con la circostanza che il procedimento era stato decisodal Tribunale di Chieti con una composizione interamente togata, per cui le provetestimoniali, assunte dal [OSCURATO:PERSONA] con la partecipazione di un giudice onorario, erano statepoi utilizzate e valutate da un [OSCURATO:PERSONA] interamente togato. In proposito, la Quarta Sezioneha ulteriormente precisato che la circostanza che non fosse stata disposta la riassunzionedelle prove testimoniali dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] composto interamente da giudici togati, perassenza di esplicita richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e l’utilizzo delleprove precedentemente assunte dal [OSCURATO:PERSONA] diversamente composto, è equiparata allaintervenuta rinnovazione dinanzi ad un diverso [OSCURATO:PERSONA], richiamando sul puntogiurisprudenza di legittimità ed in tal modo smentendo l’errore percettivo denunciato, vale adire l’omesso apprezzamento della mancata rinnovazione dibattimentale dinanzi al diversoCollegio che ha pronunciato sentenza.4. Alla stregua delle argomentazioni esposte, è allora evidente che, nel caso in esame,la doglianza si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione dei contenuti delladecisione impugnata, non rientrando i vizi dedotti fra quelli che possono essere fatti valerecon il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen.e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltà introdottadall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate, nonché alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate nellamisura complessiva in dispositivo indicata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] italiane che liquida in complessivi euro 3.686,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]