CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 15704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza rigettava l'istanza di revoca della prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria impartita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, con provvedimento DASPO, adottato il 3 agosto 2024 dal Questore della Provincia di Vicenza e convalidato il 12 agosto 2024, con il quale, nell'inibire per anni otto la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli, svolte in Italia e nei Paesi aderenti all'Unione europea dalla società di calcio «[OSCURATO:PERSONA] 1927 s.r.I.», nonché alle partite della [OSCURATO:PERSONA] di calcio disputate nella città pugliese, si prescriveva che il ricorrente si presentasse personalmente presso la Questura di Taranto, competente per territorio, per il periodo di cinque anni,decorrente dalla data della prima gara successiva alla notifica del provvedimento, nelle occasioni e con le modalità indicate nel provvedimento questorile. 2 Propone ricorso per cassazione il difensore del destinatario del provvedimento menzionato in intestazione, affidandosi ad un unico composito motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989; manifesta illogicità della motivazione in merito alla persistenza delle condizioni che avevano giustificato la prescrizione dell'obbligo di presentazione; mancanza della motivazione in merito a nuovo giudizio di pericolosità. 2.1 Si premette che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha il 12 agosto 2024 convalidato il provvedimento n. 12/2024- Mis.[OSCURATO:PERSONA]./D.A.Spo, emanato il 3 agosto 2024 dal Questore della Provincia di Vicenza e che con esso è stato vietato l'accesso a manifestazioni sportive con l'obbligo di comparizione personale presso la Questura di Taranto in occasione degli incontri che la "squadra calcistica del Taranto" avrebbe disputato per cinque anni. Si osserva altresì che questa Corte - con le pronunce Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, Rv. 275691 - 01; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, Rv. 276287 - 01 di cui si riportano a più riprese ampi stralci; quindi, più di recente, con Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Vernuccio - ha già avuto modo di affermare che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (cosi Rv 275691 - 01 relativa alla squadra di calcio "US [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", in seguito fallita e radiata dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana gioco calcio, in relazione alla quale non è stato ritenuto rilevante il fatto che, nella medesima città, fosse poi stata costituita una nuova società sportiva denominata "[OSCURATO:PERSONA] sportiva [OSCURATO:PERSONA] 1912 1T). 2.2 Nel caso di specie, emerge dalla lettura del provvedimento n. 12/2024- [OSCURATO:PERSONA]/D.A.Spo. del Questore della Provincia di Vicenza che lo stesso veniva adottato in relazione ai fatti verificatisi il 18 maggio 2024 in occasione dell'incontro di calcio L.R. Vicenza - Taranto, e che a quella data la squadra del Taranto era di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] 1927 [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente deduce - producendo documentazione allegata alla istanza di revoca presentata al Giudice per le indagini preliminari e nuovamente allegata alpresente ricorso - che la [OSCURATO:PERSONA] 1927 S.r.l. è stata esclusa dal [OSCURATO:PERSONA] di Serie C per la stagione 2024/2025 con decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2025, confermata dalla Corte federale di appello; che il 9 luglio 2025 il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società; che, dopo l'emanazione di avviso pubblico del Comune di Taranto, per la "Manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di un nuovo soggetto sportivo per la partecipazione in sovrannumero al [OSCURATO:PERSONA] di Eccellenza 2025/2026" il Comune individuava la "[OSCURATO:PERSONA] 2025 - [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica a responsabilità limitata" che iscriveva la squadra del Taranto al [OSCURATO:PERSONA] regionale di Eccellenza per l'attuale stagione calcistica, la quale, si aggiunge, disputa le partite di campionato in casa presso uno stadio sito a Massafra, comune che dista 25 km da Taranto. Al momento dell'emissione del provvedimento del Questore, la squadra del Taranto militava tra i professionisti nel [OSCURATO:PERSONA] nazionale di serie C mentre attualmente milita tra i dilettanti nel [OSCURATO:PERSONA] regionale di eccellenza, attraverso una società diversa dalla precedente, che è peraltro in liquidazione giudiziale. 2.3 Alla luce di questi elementi e in applicazione dell'orientamento espresso da questa Corte era stata chiesta la revoca al Giudice per le indagini preliminari del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, posto che il mutamento della società ha fatto venire meno tale obbligo e il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza sulla scorta di tre motivazioni. Si deduce, in particolare, l'illogicità della motivazione nella parte in cui si è affermato che le sentenze citate riguarderebbero il delitto di cui all'art. 6 I. cit. mentre in questo caso la questione attiene alla revoca dell'obbligo di presentazione, in quanto il presupposto del reato di cui all'art. 6 I. cit. è la permanenza dell'obbligo di presentazione, obbligo che è venuto meno, avendo perso efficacia il provvedimento che lo imponeva. Parimenti manifestamente illogica, a meno di non volerla ritenere contraddittoria, è la motivazione del Giudice per le indagini preliminari laddove evidenzia che il provvedimento del Questore emesso il 3 agosto 2024 prevedeva la prescrizione dell'obbligo di presentazione che riguardava ogni incontro disputato dalla squadra del Taranto, senza indicazione della società che avesse la proprietà della stessa, e si osserva che in tal modo è stata effettuata un'interpretazione estensiva non consentita. Manifestamente illogica è la motivazione del provvedimento impugnato laddove ha rilevato che nelle sentenze citate le società calcistiche, menzionate nel provvedimento del Questore, non solo erano state dichiarate fallite ed escluse dal campionato di calcio, ma erano state anche oggetto di radiazione, circostanza non 3documentata nel caso in esame e si osserva che questa circostanza è poco rilevante dovendosi la prescrizione del Questore intendersi necessariamente riferita alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine della società esistente nel momento in cui la stessa è stata impartita, e dunque solo la squadra [OSCURATO:PERSONA] 1927 s.r.I., non più esistente. Infine, il giudice avrebbe dovuto effettuare un nuovo giudizio di pericolosità dell'istante alla luce del mutamento della compagine sportiva del Taranto e della circostanza che il campionato non è più professionistico, e su questo la motivazione è mancante. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. Si osserva quanto all'indifferenza della compagine proprietaria della squadra di riferimento, che correttamente il ricorrente richiama un passaggio della sentenza n. 3972 del 2019, nel quale si afferma che, in assenza di ulteriori precisazioni, «la prescrizione deve intendersi riferita, considerato il tempo in cui la stessa era intervenuta, alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine denominata Unione sportiva [OSCURATO:PERSONA] (nel ns. caso Taranto 1927), unica squadra di calcio rappresentativa della cittadina al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente» e che l'obbligo in parola «non può ritenersi [...] sia stato automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione all'interno della comunità avellinese di un'altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine». Si aggiunge altresì che non appare decisivo l'argomento della sopravvenuta radiazione, una volta che sia provato l'avvicendamento delle compagini societarie e l'estromissione di quella alla quale si riferiva il provvedimento di P.S. Infine si richiama la sentenza Sez. 3, n. 20869 del 2020 che, con specifico riferimento ad un caso di rigetto della richiesta di revoca del DASPO emesso in relazione alle competizioni della U.S. Città di Palermo, poi cessata e sostituita da altra compagine, ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto del Gip, assegnando a quest'ultimo il compito di «verificare l'eventuale continuità tra le due società e l'eventuale perdurante pericolosità del soggetto e al concreto interesse alla perpetuazione di tale condotta illecita anche rispetto alla società iscritta al campionato dilettantistico», in un caso nel quale il provvedimento integrativo del Questore che aveva indicato la nuova compagine non risultava convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Inoltre, in conclusione, si osserva che il profilo della necessità di verificare l'impatto della mutazione sul profilo di pericolosità del soggetto è particolarmente 4avvertito in considerazione del fatto che la nuova compagine, diversamente dalla precedente iscritta al campionato di serie C, milita in un campionato dilettantistico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. L'articolo 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989 n. 401, stabilisce che la prescrizione di cui al comma 2 (ossia quella che impone l'obbligo di presentazione) è revocata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 2.1 Quanto all'ammissibilità della doglianza, va in premessa evidenziato che il più recente indirizzo di questa Corte, cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità, superando l'opposto e più risalente orientamento (in senso contrario si era espressa, ad esempio, Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'angelo, Rv. 243261 - 01), ritiene che «competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il Giudice delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo» (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267199 - 01). 3. Il motivo dedotto è, come detto, nel complesso anche fondato. Costituisce ius receptum di questa Corte (v. Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Vernuccio, n.m., a proposito della società calcistica denominata «A.C.R. Messina», già militante in [OSCURATO:PERSONA] e poi fallita, mentre le mancate presentazioni contestate erano riferibili ad incontri di calcio disputati dalla nuova e diversa società «[OSCURATO:PERSONA]», iscritta al campionato di serie D; Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Faticato, Rv. 275691 - 01, relativa alla squadra di calcio «US [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», fallita e radiata dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana gioco calcio, ma poi sostituita, nella medesima città, dalla nuova società sportiva denominata «[OSCURATO:PERSONA] sportiva [OSCURATO:PERSONA] 1912»; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Santamaria, Rv. 276287 - 01, relativa alla medesima compagine calcistica) che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la 5conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata. Si è, in tale ipotesi, ritenuto che non è «possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa» (Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, Rubino, Rv. 288837 - 01, in cui le prescrizioni erano state imposte per le partite della squadra di calcio «[OSCURATO:PERSONA]», mentre le inottemperanze erano relative ad incontri disputati dalla «ASD [OSCURATO:PERSONA]»; Sez. 3, n. 16476 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Santamaria, citata). 4. Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame. 4.1 Come emerge da quanto dedotto e anche dalle cronache nazionali, all'associazione sportiva calcistica «[OSCURATO:PERSONA] 1927 S.r.l.» (unica squadra di calcio rappresentativa della città pugliese al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente), dopo che la stessa era stata posta in liquidazione giudiziale (provvedimento cui sarebbe poi seguito il fallimento della società), in data 29 luglio 2025 è stata revocata l'affiliazione alla [OSCURATO:PERSONA] professionistica; per effetto della revoca, la società ha perso tutti i tesserati (i calciatori sono automaticamente svincolati), è stata esclusa dal [OSCURATO:PERSONA] di calcio professionistico di Serie C ed è stata privata del «titolo sportivo», il quale è stato poi riassegnato dal Comune di Taranto - previa procedura competitiva - alla «[OSCURATO:PERSONA] 2025 - società dilettantistica a responsabilità limitata», riconducibile ad altro gruppo societario, per la partecipazione al [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Ciò premesso in fatto, il [OSCURATO:PERSONA] conferma l'orientamento di legittimità secondo cui deve escludersi che l'obbligo di presentazione possa ritenersi «automaticamente ristabilito» per effetto della ricostituzione all'interno della comunità (nel caso di specie, tarantina) di altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine (così la citata sentenza Faticato n. 3972 del 2019, Rv. 275691 - 01). Come già accennato, deve altresì escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento questorile sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell'obbligo in ragione della costituzione della nuova [OSCURATO:PERSONA] sportiva, per l'impossibilità di un'interpretazione estensiva del provvedimento. Al contrario, in casi analoghi a quello in esame, questa Corte ha ritenuto, condivisibilmente, che il questore debba emanare un nuovo provvedimento, integrativo o sostitutivo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all'autorità giudiziaria, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa 6anche sull'aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse (così la citata Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, Rubino). 4.4. Né - contrariamente a quanto ritiene il provvedimento impugnato - appare possibile affermare che, stante la generica indicazione, nella parte dispositiva del provvedimento questorile (che cita, aspecificamente, gli incontri casalinghi della «squadra calcistica "Taranto"»), la generica locuzione consenta di includere anche eventuali mutamenti della compagine societaria, posto che nella parte motiva del provvedimento si precisa che i fatti occorsi concernevano la squadra di calcio denominata «Taranto F.C. 1927». Soccorre, in proposito, Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, Lorenzini, n.m. la quale ha ritenuto generica perfino l'indicazione del nominativo della squadra (nel caso di specie la «[OSCURATO:PERSONA]» di basket), che potrebbe attagliarsi anche alle rappresentanze giovanili o femminili, la cui motivazione è stata ripresa dalla citata sentenza Rubino (n. 37771 del 2025, Rv. 288837 - 01), la quale ha escluso che il provvedimento del Questore possa essere interpretato estensivamente in modo da consentirne l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa rispetto a quella oggetto del provvedimento impositivo. Il ricorso alla narrativa del provvedimento a fini di integrazione del relativo dispositivo, pertanto, costituisce non solo atto consentito, ma operazione ermeneutica necessaria al fine di evitare una eccessiva genericità del provvedimento, che si riverbererebbe sulla sua genetica legittimità. Ciò in quanto i sintagmi utilizzati dal legislatore nella legge n. 401 del 1989 («manifestazioni sportive specificamente indicate» e «luoghi specificamente indicati»), impongono che le prescrizioni applicate al soggetto proposto, in quanto limitative della libertà personale, siano specifiche e dettagliate in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario (così, testualmente, le citate sentenze Santamaria e Rubino). Sotto il profilo normativo, la procedura federale di revoca del titolo sportivo e la sua riassegnazione ad altro soggetto, prevista dalle [OSCURATO:PERSONA] approvate con delibera del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] della FIGC - [OSCURATO:PERSONA], conferma la correttezza di tale assunto. Non può quindi condividersi quanto stabilito dall'ordinanza impugnata, secondo cui, poiché il provvedimento questorile parla genericamente della squadra di calcio del «Taranto», esso può riferirsi indistintamente a qualsiasi compagine porti il nome della città, in quanto tale interpretazione viola il principio di stretta legalità. Anche l'affermazione secondo cui il perimetro dell'istanza concerneva in realtà la perduranza della valutazione di pericolosità è, nei termini utilizzati dal Giudice 7per le indagini preliminari, errata, in quanto il precedente provvedimento impositivo delle prescrizioni, almeno limitatamente alla squadra di calcio tarantina (diverso è il discorso, come si vedrà, per quanto concerne le competizioni della squadra [OSCURATO:PERSONA] di calcio), doveva ritenersi divenuto inefficace nel momento in cui la società calcistica «[OSCURATO:PERSONA] 1927 s.r.1.» era stata privata del titolo sportivo, dovendo, per le superiori considerazioni, escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell'obbligo in ragione della costituzione della nuova [OSCURATO:PERSONA] sportiva. 5. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in continuità con quanto affermato da questa Sezione, che l'efficacia della prescrizione del Questore, che impone l'obbligo di presentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, deve intendersi cessata al momento della messa in liquidazione della società, dell'esclusione della società calcistica (nel caso di specie la «[OSCURATO:PERSONA] 1927 s.r.1.») dal campionato di appartenenza (nel caso in esame il campionato nazionale di calcio di Serie C) e della perdita del c.d. «titolo sportivo», circostanze che escludono una continuità sostanziale con la precedente compagine (con conseguente irrilevanza penale delle successive eventuali violazioni dell'obbligo di presentazione). Tuttavia, si ritiene di confermare l'indirizzo (Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari, cit.) secondo cui «l'obbligo in parola, per la sua sostanziale annoverabilità fra le misure di prevenzione, trova regolamentazione, oltre che nell'art. 6, comma 5, legge 401 del 1989, anche nell'art. 11 d.lgs. 159 del 2011, con la conseguenza che la revoca o modifica presuppone la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità (Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018, Belligerante, Rv. 274306)». Nel caso in esame, al di là della «sostanziale» inefficacia del provvedimento impositivo dell'obbligo (nei limiti anzidetti) per effetto del venire meno della compagine sportiva indicata nel DASPO, si impone comunque la «formale» investitura del giudice delle indagini preliminari, competente a valutare le conseguenze delle sopravvenienze fattuali ai fini della revoca della misura di prevenzione, che costituiva il petitum dell'istanza. Tale verifica appare vieppiù necessaria, sol che si consideri che l'obbligo di presentazione era riferito anche alle partite giocate dalla [OSCURATO:PERSONA] di calcio italiana a Taranto, prescrizione che potrebbe — in ipotesi - sopravvivere al mutamento di denominazione e compagine societaria ove il giudice, in esito a nuova valutazione, ravvisasse il permanere della pericolosità sociale del proposto.Va disposto quindi l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, che si atterrà ai principi sopra esposti P.Q.M. Annulla l'ordinanz P.Q.M