CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07971/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di '[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi 2 di reclusione. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'omesso accertamento degli elementi costitutivi del reato ed in particolare dell'elemento soggettivo. Lamenta che la Corte abbia contraddittoriamente ritenuto le sue dichiarazioni d'alibi false ai fini del dolo e credibili al fine di escludere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto solo sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, pur tacciate di falsità, e senza osservar il canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono manifestamente infondati. La Corte non è incappata in alcuna incongruenza o criticità logica nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato. Nell'esaminare l'alibi fornito dal Fricano, ha, infatti, osservato, nel rispondere tanto ai rilevi dell'appellante sulla sussistenza dell'elemento soggettivo quanto a quelli sull'applicabilità dall'art. 131-bis cod. pen. che la ricostruzione alternativa sulla sua presenza necessitata fuori dall'abitazione al momento del controllo non era credibile sicché non escludeva la consapevolezza della violazione né ridimensionava l'allarme sociale. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente corrette. Costituisce orientamento indiscusso della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustrare o compromettere le esigenze di controllo. Nel caso in verifica, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva acquisto tale consapevolezza. 2.2. Il terzo motivo non è consentito La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, peraltro pari al minimo edittale, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il