CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13934/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060UYGZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (rv Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale di Firenze del 28/10/2021 di condanna per il reato di cui all'art. all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Firenze il 17 luglio 2021 (capo 1) e agli artt.81,73, comma 5, T.U. Stup. commesso in Firenze dal marzo 2021 (capo 2); considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio per il reato di cui al capo 2), e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'allegata eccessività della pena; considerato che il primo motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata adeguatamente motivata la decisione di condanna in quanto fondata sulla prova dichiarativa corroborata da contatti telefonici tra l'imputato e l'acquirente; considerato che il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag.2); considerato che la misura della pena è congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che la pena irrogata era effettivamente eccessiva ma che il discostamento dal minimo si giustificava in ragione della natura non occasionale dell'attività di spaccio (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i