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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26435/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ha rigettato la sua istanza di detenzione domiciliare e deduce due motivi di ricorso; considerato che con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 47

I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.) posto che il giudice specializzato avrebbe trascurato di valorizzare adeguatamente la partecipazione al trattamento e l'avvenuto proscioglimento per alcuni dei reati di cui è menzione nell'ordinanza impugnata, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire - in tesi - ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione alla richiesta misura alternativa; considerato altresì che con il secondo motivo si evidenzia la carenza e l'illogicità della motivazione che ha di fatto negato la misura dell'affidamento in prova valutando esclusivamente la gravità dei reati, in spregio ai principi espressi in sede di legittimità richiamati nel ricorso; letta la memoria depositata in data 24 maggio 2023 con la quale il difensore del ricorrente è tornata sui motivi di ricorso; ricordato che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, il tribunale stesso, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione)» (Sez. 1 n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602); ritenuto che degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato - a fronte della la mancanza di qualsivoglia elemento di osservazione personologica che potesse lasciare intravedere un inizio di revisione critica riguardo alla pregressa condotta nonché la mancanza di un'attività lavorativa e/o risocializzante - come la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, ritenendo, nel rispetto del principio della gradualità trattamentale, l'opportunità di un ulteriore periodo di osservazione la sperimentazione del progetto intramurario Vio.La. che sta già frequentando; ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ha rigettato la sua istanza di detenzione domiciliare e deduce due motivi di ricorso; considerato che con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.) posto che il giudice specializzato avrebbe trascurato di valorizzare adeguatamente la partecipazione al trattamento e l'avvenuto proscioglimento per alcuni dei reati di cui è menzione nell'ordinanza impugnata, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire - in tesi - ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione alla richiesta misura alternativa; considerato altresì che con il secondo motivo si evidenzia la carenza e l'illogicità della motivazione che ha di fatto negato la misura dell'affidamento in prova valutando esclusivamente la gravità dei reati, in spregio ai principi espressi in sede di legittimità richiamati nel ricorso; letta la memoria depositata in data 24 maggio 2023 con la quale il difensore del ricorrente è tornata sui motivi di ricorso; ricordato che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, il tribunale stesso, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione)» (Sez. 1 n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602); ritenuto che degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato - a fronte della la mancanza di qualsivoglia elemento di osservazione personologica che potesse lasciare intravedere un inizio di revisione critica riguardo alla pregressa condotta nonché la mancanza di un'attività lavorativa e/o risocializzante - come la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, ritenendo, nel rispetto del principio della gradualità trattamentale, l'opportunità di un ulteriore periodo di osservazione la sperimentazione del progetto intramurario Vio.La. che sta già frequentando; ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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