CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29553/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA], via Serra 89; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 287/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 657/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medici convenzionati presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ASP), il diritto alla percezione di emolumenti previsti dal pertinente [OSCURATO:PERSONA] e non corrisposti. 2. la Corte territoriale, sul punto della prescrizione ancora oggetto del contendere, riteneva che l'appello, limitandosi ad affermare che le due diffide potenzialmente interruttive, inviate rispettivamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dalla Fimp (ente rappresentativo dei medici pediatri), non potessero essere riconosciute come idonee, non consentiva la disamina sotto il profilo, in sé decisivo, della mancanza di prova., su cui il Tribunale aveva espressamente fondato la propria decisione, che quel legale avesse ricevuto mandato dalle parti interessate e che sussistesse l'apposito mandato a favore della Fimp, necessario perché anch'essa potesse compiere atti in nome e per conto dei propri iscritti; 3. quanto al motivo in ordine all'efficacia interruttiva della delibera del [OSCURATO:PERSONA] ASP del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui sarebbe stato riconosciuto il debito nei confronti dei medici convenzionati di libera scelta, la Corte di merito, dopo avere rilevato che quella delibera non era stata fatta valere in primo grado come atto interruttivo, ne riteneva comunque l'inidoneità in tal senso, per avere essa portata generale, in quanto rivolta ad un'intera categoria di lavoratori e contenente la deliberazione di aumenti per i pediatri di libera scelta, senza che si potesse pertanto riconoscere il valore di riconoscimento dei debiti nei Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- confronti di ciascuno dei medici interessati ed in particolare, per quanto qui interessa, dei due odierni ricorrenti; 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; 5. la proposta del relatore è stata comunicata ai ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 6. i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; 2. nell'incipit del motivo si afferma, con riferimento alla parte della sentenza impugnata in cui era stata richiamata la pronuncia di C., S.U., 27199/2017, che l'atto di appello presental6 tutti i requisiti (volitivi ed argomentativi) richiesti dal predetto arresto, i cui parametri erano stati quindi incomprensibilmente disattesi dall'estensore; 3. il profilo di censura è inammissibile; 4. Cass., S.U., 27199/2017 è in proposito del tutto chiara, pur in un contesto non formalistico, nel ritenere che, in esito alla riforma degli art. 343 e 434 c.p.c., l'appello debba contenere una «chiara individunione delle questioni e dei punti contestati della sentena impugnata» e, con essi «una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»; 5. in parte qua la sentenza impugnata ha affermato che non vi era da affrontare l'eventuale questione sulla possibilità che ad interrompere la prescrizione valessero le diffide esaminate in primo grado, in quanto la motivazione addotta dal Tribunale in merito alle ragioni per cui esse non potevano avere effetto interruttivo non era «affrontata per nulla» ed Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- inoltre l'atto di appello - si legge nella sentenza - «non sfiora neppure» il punto della sentenza con cui si ritiene l'insussistenza di un valido mandato; 6. le predette affermazioni si collocano del tutto in linea con il citato arresto delle S.U. ed il motivo di ricorso per cassazione neanche afferma che quanto precisato dalla Corte territoriale non fosse vero, né riporta in alcun modo passaggi da cui si possa desumere che viceversa quella censura, rispetto alle diffide, vi fosse stata ed anzi il tema delle diffide non è più affrontato dai ricorrenti in sede di legittimità; 7. nella successiva parte del motivo di ricorso per cassazione si sostiene che l'atto di appello avrebbe evidenziato «l'indiscutibile operatività nel caso in esame dell'art. 2944 c. c. in conseguenza delle deliberazioni adottate dall'ente» cui doveva attribuirsi efficacia interruttiva perché implicanti l'ammissione dell'esistenza del debito, aggiungendosi che «nella deliberazione n. 0914 del 16.8.2018» era stato anche disposto il pagamento del dovuto, «con indica ione dell'importo totale ovviamente scaturente dalla sommatoria dei singoli importi spettanti ad ogni [OSCURATO:PERSONA]», affermandosi altresì, senza precisare se il riferimento vada a quella delibera o alla sede giudiziale, che nessuna obiezione era stata mossa dalla difesa dell'Ente «in ordine agli importi aY spettan.za quantificati per i ricorrenti»; 8. i ricorrenti rimarcano altresì come la condanna dell'ente al pagamento per le somme ritenute non prescritte fosse stata assunta, in primo grado, in ragione dell'av-venuto riconoscimento del debito, sicché ciò avrebbe dovuto parimenti valere rispetto alla questione sulla prescrizione; 9. in proposito, va intanto detto che, discutendosi, come emerge dallo storico di lite della sentenza di appello, di prescrizione quinquennale, la delibera del 2018 è priva di rilievo in quanto intervenuta a processo Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- pendente (il ricorso è del 2016) e dunque a prescrizione sospesa e tutto si gioca semmai, quanto ad effetto interruttivo, sulla delibera del 2014; 10. rispetto alla delibera del 16.8.2018, si potrebbe invece ragionare in termini di rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.); 11. un'affermazione espressa in tal senso non è però contenuta nelle difese di cui al motivo di ricorso per cassazione e il verificarsi della fattispecie non è in sé solo desumibile dal mero rilievo per cui in quella delibera sarebbe stata indicata una somma comprensiva totale per tutti i pediatri, al cui interno sarebbero stati contemplati anche gli odierni ricorrenti; 12. tale circostanza è infatti puramente affermata, senza neppure precisare dove, come e quando il profilo fu in ipotesi evidenziato nella sua specificità nei gradi di merito, non potendosi ammettere che in sede di legittimità si affronti una questione nuova, tale da implicare accertamenti, valutazioni ed interpretazioni in fatto estranee a questa sede giudiziale; 13. del resto non è neppure chiarito con specificità in qual modo la ricomprensione dei ricorrenti fosse certamente evincibile dal tenore del documento stesso, trattandosi a quanto si capisce di estrapolare il loro coinvolgimento (per la quota di credito già dichiarata prescritta a quell'epoca in primo grado, che è quella che soltanto interessa) da un importo globale riferito genericamente ai pediatri, ciò senza contare che il predetto documento non è riportato nel suo tenore letterale nel contesto del ricorso per cassazione, sicché ricorrono anche rispetto a questo profilo, rispetto ad ogni possibile valutazione, i limiti di rito di cui si dirà di seguito al punto 21; 14. quanto alla delibera del 2014, essa è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte territoriale, che ha evidenziato come il documento contenesse l'acquisizione dei contenuti di un verbale in sede sindacale Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- relativo agli aumenti per i pediatri di libera scelta, ritenendo quindi che essa non potesse dirsi ricognitiva di singoli crediti, essendo di portata generale e rivolta a un'intera categoria di lavoratori; 15. il fatto che il riferirsi di un documento generale rivolto ad un'intera categoria di persone non abbia effetto ricognitivo rispetto ai crediti di singoli appartenenti a tale categoria, oltre che conforme ad analoghi precedenti di questa S.C. (C. 10755/2009, nella parte in cui esclude l'idoneità di un atto che sia rivolto «per il suo carattere di generalità, alla platea dei lavoratori e, quindi, non riveli la piena e completa conoscenza o consapevoleua di ogni singolo e distinto rapporto con ciascuno di essi intercorrente»), esprime un convincimento di merito non sindacabile come tale in sede di legittimità (C. 23821/2010; C. 9016/2002) attraverso la mera proposizione di una diversa lettura (C. 9461/2021); 16. quella delibera è infatti certamente un atto unilaterale e quindi la contestazione della sua interpretazione non poteva avvenire con difese generiche alla fine riassumibili nell'affermazione che l'atto aveva natura ricognitiva utile ad interrompere la prescrizione; 17. viceversa, il ricorso per cassazione, onde contestare l'interpretazione data dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto essere veicolato attraverso la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici in forza del disposto dell'art. 1362 ss. c.c., norme richiamate per gli atti unilaterali dall'art. 1324 c.c. e ciò valga a vanificare la difesa svolta nella memoria finale con cui si sottolinea come i due medici non avessero sottoscritto alcun contratto con A.S.P.; 18. qui non si discute infatti di un contratto, ma degli asseriti effetti interruttivi di una delibera e dunque di un atto unilaterale rispetto alla cui interpretazione valgono le regole impugnatorie sopra richiamate, ma nel ricorso per cassazione non vi è traccia del richiamo alla violazione dei menzionati canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6- 19. oltretutto, nel ricorso, il rientrare delle somme spettanti ai ricorrenti nella delibera è affermato, esplicitamente, solo con riferimento alla delibera del 2018 (pag. 3) e per giunta in relazione ad una misura totale, scaturente dalla sommatoria di quanto spettante ai singoli pediatri, mentre il tenore della delibera del 2014 non è trascritto ed a ben vedere neppur descritto con specificità, sicché di essa è noto soltanto quanto riportato dalla sentenza di secondo grado, ovverosia che essa aveva recepito un certo verbale sindacale e che si riferiva generalmente a tutti i lavoratori; 20. è evidente che il motivo, anche da questo punto di vista è carente; 21. la formulazione si pone infatti in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (C. 10072/2018) e di autonomia del ricorso per cassazione (C., S.U., 11308/ 2014) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (y. ora, sul punto, C., S•U., 34469/2019); 22. non diversamente, analoga carenza riguarda l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe accertato il credito «in ragione dell'avvenuto riconoscimento», sicché — sostengono i ricorrenti — non si poteva poi ritenere che analogo riconoscimento non dovesse essere ritenuto «valido ed applicabile anche per il rigetto della sollevata ecce:zione di premnizione»; 23. la sentenza del Tribunale non è riportata nel ricorso nei punti esatti da cui dovrebbe percepirsi quanto sopra e le affermazioni stili' «avvenuto Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -7- (/ riconoscimento» sono del tutto generiche, non facendosi neppure espresso riferimento, in quel passaggio della censura, a quella delibera il cui specifrico contenuto, quanto a eventuali somme in esse contemplate, annate e quant'altro, come si è già detto, non è riportato nel motivo di ricorso; 24. anche a questo proposito valgono dunque i limiti di ammissibilità di cui si è sopra detto al punto 21; 25. infine, il passaggio del motivo con cui si afferma che anche in sede giudiziale «nessuna obieione è stata mossa dalla difesa dell'ente in ordine agli importi di spettanza quantificati per i ricorrenti» è anch'esso inammissibile; 26. ciò perché la censura risulta genericamente dedotta, non comprendendosi se la mancanza di obiezioni riguardasse L'originaria esistenza di un credito (il che nulla direbbe sulla prescrizione) o sulla sua prescrizione; 27. se poi il profilo rilevato fosse quest'utimo, anchp'esso, per dispiegare effetti, dovrebbe assumere i connotati della rinuncia alla prescrizione, visto che le difese giudiziali sono certamente posteriori al maturare della rilevata prescrizione quinquennale, ma la fattispecie in qunto tale non è affermata dei ricorrenti e manca qualunque elemento concreto per assumerne la ricorrenza, anche tenuto conto che le medesime difese contengono al contempo l'eccezione di prescrizione, sicché, data la contrarietà di quest'ultimo comportamento rispetto ad un'ipotetica rinuncia alla prescrizione stessa, è difficile avvalorare una conclusione in tal senso; 28. in definitiva il ricorso è complessivamente inammissibile 29. nulla sulle spese, non avendo ASP svolto attività difensiva; P.Q.M. Ric. 2020 n. 29553 sez. ML - ud. 21-12-2021 -8- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello s