CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 14485 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 765/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 19 novembre 2020, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di estinzione per prescrizione (dalla data di insorgenza del debito, coincidente con la scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18, quarto comma d.lgs. 241/1997) dei crediti contributivi pretesi dall’Istituto da [OSCURATO:PERSONA] con l’avviso di addebito notificatole, sul presupposto della sua iscrizione d’ufficio, con decorrenza dall’anno 2009, nella [OSCURATO:PERSONA] prevista dall’art. 2, comma 26 l. 335/1995, comunicatale con nota 2 luglio 2015. E ha ritenuto ciò assorbente di ogni questione relativa alla legittimità o meno dell’iscrizione d’ufficio; 2. nel solco del richiamato insegnamento giurisprudenziale di legittimità più recente, la Corte territoriale ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 l. 335/1995, di rinvio al d.m. 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l. 223/2006 conv. dalla l. 248/2006; non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurata (mai avvenuta per la mancata compilazione dalla lavoratrice autonoma Ric. 2021 n. 14485 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- del quadro RR, in particolare nella dichiarazione dei redditi del settembre 2011), neppure avente efficacia sospensiva ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., in difetto di una sua preordinata volontà evasiva od elusiva degli obblighi di legge; 3. con atto notificato il 17 (20) maggio 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, cui la professionista ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione agli artt. 2, comma 26 –31 l. 335/1995, 18 d.lgs. 241/1997, 17 d.p.r. 435/2001 e al D.P.C.M. 10 giugno 2010 pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010, per la mancata considerazione, in riferimento alla contribuzione dovuta per la gestione separata Inps riferita all’anno 2009, della proroga al 6 luglio 2010 (unico motivo); 2. esso è manifestamente fondato; 3.premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se per un verso l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la partene abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, per altro verso l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale della prescrizione, non rileva ai fini della validità della sua proposizione in giudizio, e che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini non è vincolato dalle allegazioni di parte (da ultimo: Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123; Cass. 24 giugno 2022, n. 15665): con ciò disattesa la deduzione della controricorrente (formulata al p.to 1 della sua memoria finale) di inammissibilità del motivo di ricorso dell’Inps “per avvenuta formazione del giudicato interno … sul presupposto di diritto che la prescrizione decorreva dalla scadenza del termine diversamento dei contributi previdenziali e sul presupposto di Ric. 2021 n. 14485 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- fatto che i predetti contributi dovevano essere versati entro il 16.06.2010 ”; 3.1. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, primo comma D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. 19 aprile 2021, n. 10723; Cass. 11 agosto 2022, n. 24668); 3.2. nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale, scadente il 6 luglio 2009, in quanto prorogato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), è stato interrotto dall’Inps con la nota comunicata alla contribuente il 2 luglio 2015; 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità,