Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:785
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑371/10
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA]/kantoor Rotterdam
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione
— Libertà di stabilimento — Art. 49 TFUE — Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati
membri — Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede — Riscossione immediata dell’imposta — Proporzionalità»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Trasferimento
della sede amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in uno Stato membro
(Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Trasferimento della sede
amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in uno Stato membro
(Art. 49 TFUE)
3.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Trasferimento della sede
amministrativa effettiva di una società di diritto nazionale in uno Stato membro
(Art. 49 TFUE)
1.
Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa
effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49
TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione
di tale trasferimento di sede.
Uno Stato membro dispone senza dubbio della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché
essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento,
sia quello necessario per continuare a mantenere detto status. Uno Stato membro ha pertanto la possibilità di imporre ad una
società costituita in forza del suo ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della sede amministrativa effettiva
di quest’ultima al di fuori del suo territorio affinché tale società possa conservare la personalità giuridica di cui beneficiava
in base al diritto di questo stesso Stato. Tale facoltà non implica tuttavia in alcun modo che le regole del Trattato relative
alla libertà di stabilimento non si applichino alla legislazione nazionale in materia di costituzione e di scioglimento delle
società.
(v. punti 27, 30, 33, dispositivo 1)
2.
Anche se, secondo la loro formulazione, le disposizioni del Trattato in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare
il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza
ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione.
Orbene, una normativa nazionale ai sensi della quale il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società di
diritto nazionale in un altro Stato membro comporta l’immediata tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi
trasferiti, mentre siffatte plusvalenze non sono tassate qualora una siffatta società trasferisca la propria sede all’interno
del territorio dello Stato membro di cui trattasi e lo saranno solo se e nella misura in cui siano state effettivamente realizzate,
costituisce una disparità di trattamento per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze ed è tale da dissuadere una società
di diritto nazionale dal trasferire la propria sede in un altro Stato membro. Tale disparità di trattamento costituisce una
restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.
Tuttavia, il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società da uno Stato membro ad un altro non può significare
che lo Stato membro di provenienza debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta una plusvalenza generata nell’ambito
della sua competenza fiscale prima di tale trasferimento. Una siffatta normativa mira infatti a prevenire situazioni tali
da compromettere il diritto dello Stato membro di provenienza di esercitare la propria competenza fiscale in merito alle attività
realizzate sul proprio territorio e può pertanto essere giustificata da motivi legati alla tutela della ripartizione del potere
impositivo tra gli Stati membri: essa è idonea ad assicurare tale ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri
interessati.
(v. punti 35, 37, 41, 46, 48)
3.
L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che:
– non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative
ad elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva — senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze
che possono essere realizzate successivamente — nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede
amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante
a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati
nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;
– osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria
sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze
latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.
Infatti, una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro
Stato membro, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell’imposta, che crea uno svantaggio in termini finanziari
per tale società ma la dispensa da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, il pagamento differito di tale imposta,
se del caso corredato di interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile, che necessariamente comporta per la
società interessata un onere amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti, costituirebbe una misura che,
pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe meno contraria alla libertà
di stabilimento rispetto alla riscossione immediata di tale imposta.
(v. punti 64, 73, 86, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
29 novembre 2011 (
*
)
«Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione
– Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati
membri – Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell’imposta – Proporzionalità»
Nel procedimento C‑371/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 15 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA]/kantoor Rotterdam,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA],
K. Lenaerts (relatore) e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann,
E. Levits, A. Ó Caoimh, L. [OSCURATO:PERSONA], T. von Danwitz e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dal sig. F. Pötgens, belastingadviseur, nonché dagli avv.ti D. Hofland e E. [OSCURATO:PERSONA],
advocaten;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C. Wissels e M. de Ree, nonché dal sig. J. Langer, in qualità di agenti;
– per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra N. Rouam, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo portoghese, dai sigg. L. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e S. Johannesson, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dall’avv. K. Bacon, barrister;
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, dai sigg. W. Roels e R. Lyal, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto olandese con sede sociale nei [OSCURATO:PERSONA], e l’[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA]/kantoor
Rotterdam (l’ispettore del servizio tributario [OSCURATO:PERSONA]/ufficio di Rotterdam; in prosieguo: l’«ispettore»), relativa alla
tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di tale società in occasione del trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] della
sua sede amministrativa effettiva.
Contesto normativo
La convenzione volta a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale
3
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord hanno concluso una convenzione volta a evitare
la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale con riguardo alle imposte sul reddito (in prosieguo: la «convenzione»).
4
L’art. 4 della convenzione prevede quanto segue:
«1. Ai sensi della presente convenzione, l’espressione “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]” designa chiunque, in forza della legislazione
di tale Stato, sia soggetto a tassazione in detto Stato in base al suo domicilio, alla sua residenza, alla sua sede amministrativa
o ad ogni altro criterio di analoga natura (...).
(...)
3. Qualora, ai sensi delle disposizioni di cui al n. 1, una persona non fisica sia residente nei due Stati contraenti, la si
considera residente solo nello Stato in cui si trova la sua direzione amministrativa effettiva».
5
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della convenzione, «[gli] utili di un’impresa di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale
Stato, a meno che l’impresa non eserciti la propria attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata. Se l’impresa esercita in tal modo la propria attività, i suoi utili sono tassabili nell’altro Stato, ma solo in quanto
attribuibili alla suddetta stabile organizzazione».
6
L’art. 13 della convenzione prevede quanto segue:
«1. I profitti che un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dall’alienazione di beni immobili (...) che si trovano nell’altro
Stato contraente sono tassabili in tale altro Stato.
2. I profitti provenienti dall’alienazione di beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa
di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente (...), ivi compresi i profitti derivanti dall’alienazione della
stabile organizzazione stessa (considerata singolarmente o unitamente a tutta l’impresa) (...) sono tassabili in tale altro
Stato.
3. I profitti provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale (...) sono tassabili
solo nello Stato contraente in cui si trova la sede amministrativa effettiva dell’impresa.
4. I profitti ottenuti dall’alienazione di qualsiasi altro bene non contemplato ai nn. 1, 2 e 3 sono tassabili solo nello Stato
contraente in cui risiede il cedente».
La normativa olandese
7
L’art. 16 della legge del 1964 sull’imposta sul reddito (Wet op de inkomstenbelasting 1964; in prosieguo: la «Wet IB») dispone
quanto segue:
«I profitti societari non ancora rilevati (...) vengono imputati all'utile dell’anno di calendario in cui colui in nome del
quale viene esercitata l’impresa cessa di percepire da quest’ultima un utile imponibile nei [OSCURATO:PERSONA] (...)».
8
Ai sensi dell’art. 8 della legge del 1969 sull’imposta sulle società (Wet op de vennootschapsbelasting 1969; in prosieguo:
la «Wet VPB»), l’art. 16 della Wet IB si applica per analogia al prelievo dell’imposta sulle società.
9
Conformemente all’art. 2, n. 4, della Wet VPB, «[s]e un ente è stato costituito secondo il diritto olandese, continua ad essere
considerato avente sede nei [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’applicazione della presente legge (...)».
I fatti all’origine della causa principale e le questioni pregiudiziali
10
[OSCURATO:PERSONA] è una società a responsabilità limitata di diritto olandese. Fino al 15 dicembre 2000 la sua sede amministrativa
effettiva era nei [OSCURATO:PERSONA].
11
Dal 10 giugno 1996 tale società è titolare di un credito di GBP 33 113 000 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] plc,
società con sede nel [OSCURATO:PERSONA].
12
In seguito all’aumento del cambio della sterlina britannica rispetto al fiorino olandese, su tale credito si è originato un
profitto sul cambio non realizzato. Il 15 dicembre 2000 tale profitto sul cambio equivaleva a NLG 22 128 160.
13
In tale data la [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito nel [OSCURATO:PERSONA] la propria sede amministrativa effettiva. Conformemente
all’art. 2, n. 4, della Wet VPB, la [OSCURATO:PERSONA], essendo stata costituita secondo il diritto olandese, è rimasta in
linea di principio soggetta ad imposizione nei [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna limitazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, n. 3,
della convenzione, che prevale sul diritto nazionale, la [OSCURATO:PERSONA], dopo il trasferimento della propria sede amministrativa
effettiva, doveva essere considerata residente nel [OSCURATO:PERSONA]. Dato che dopo il trasferimento di sede la [OSCURATO:PERSONA]
non disponeva più di una stabile organizzazione nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della convenzione, il diritto di tassare l'utile
e i profitti in conto capitale di tale società spettava, dopo il suddetto trasferimento, esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA], conformemente
agli artt. 7, n. 1, e 13, n. 4, della convenzione.
14
In conseguenza dell’applicazione della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di percepire un utile imponibile nei
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 16 della Wet IB, di modo che, in forza di tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 8
della Wet VPB, si è dovuto effettuare una liquidazione finale delle plusvalenze latenti esistenti al momento del trasferimento
della sede di tale impresa. L’ispettore ha quindi deciso che la [OSCURATO:PERSONA] doveva in particolare essere tassata sul
profitto sul cambio di cui al punto 12 della presente sentenza.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso avverso la decisione dell’ispettore dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], il quale,
con sentenza del 17 dicembre 2007, ha confermato tale decisione.
16
[OSCURATO:PERSONA] si è quindi rivolta in appello al [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA].
17
Il giudice del rinvio considera innanzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] può far valere la libertà di stabilimento per opporsi
agli effetti fiscali che i [OSCURATO:PERSONA], in quanto Stato membro di provenienza, ricollegano al trasferimento in un altro Stato
membro della sede amministrativa effettiva di tale società. Dal momento che l’esistenza e il funzionamento di detta società
in quanto costituita secondo il diritto olandese non sarebbero interessati dalla normativa nazionale in oggetto, la presente
causa principale si differenzierebbe da quelle che hanno dato origine alle sentenze 27 settembre 1988, causa 81/87, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5483), e 16 dicembre 2008, causa C‑210/06, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641). Tuttavia su tale
punto sussisterebbe un dubbio.
18
Il giudice del rinvio ritiene inoltre che una tassazione del tipo di cui alla causa principale costituisca un ostacolo alla
libertà di stabilimento. Il provvedimento nazionale che dà origine a tale tassazione potrebbe tuttavia risultare giustificato
dallo scopo di garantire l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, conformemente al principio
della territorialità fiscale legata ad una componente temporale. A tal fine, il giudice del rinvio spiega che l’art. 16 della
Wet IB si fonda sull’idea secondo cui la totalità dell'utile generato da una società residente dev’essere tassata nei [OSCURATO:PERSONA]. Qualora, in seguito al trasferimento della sede amministrativa effettiva della società interessata, essa cessi di essere
soggetta ad imposizione nei [OSCURATO:PERSONA], le plusvalenze latenti relative agli attivi di tale società non ancora tassati nei
[OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere considerate utili realizzati ed essere pertanto tassate.
19
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che non sia escluso, ai sensi della giurisprudenza risultante dalle sentenze 11 marzo
2004, causa C‑9/02, de Lasteyrie du Saillant ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2409), e 7 settembre 2006, causa C‑470/04, N ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7409),
che un’imposta di liquidazione finale del tipo di quella prevista dalla normativa di cui alla causa principale possa essere
considerata sproporzionata, posto che determina un debito fiscale immediatamente esigibile e che non tiene conto delle minusvalenze
che intervengono a seguito del trasferimento della sede dell’impresa interessata. Il giudice del rinvio ritiene che anche
su questo punto sussista un dubbio. A tale riguardo, aggiunge che il rinvio della riscossione dell’imposta sino al momento
dell’effettivo realizzo delle plusvalenze potrebbe presentare problemi pratici insormontabili.
20
Il giudice del rinvio precisa infine che, nel caso di specie, non può prodursi una minusvalenza dopo il trasferimento della
sede amministrativa effettiva della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale trasferimento ha comportato il venir meno del
rischio di cambio per un credito espresso in sterline britanniche. Dopo detto trasferimento tale società era infatti tenuta
a calcolare in tale valuta il proprio utile imponibile.
21
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se, nel caso in cui uno Stato membro imponga ad una società costituita secondo il diritto di tale Stato membro, che da esso
trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, un’imposta di liquidazione finale per il trasferimento
della sede, detta società, allo stato attuale del diritto comunitario, possa invocare l’art. 43 CE (divenuto art. 49 TFUE)
nei confronti di questo Stato membro.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se un’imposta di liquidazione finale, come quella in esame, che include
nell’imposizione le plusvalenze degli elementi patrimoniali della società trasferiti dallo Stato membro di provenienza a quello
ospitante, come valutati al momento del trasferimento della sede, senza possibilità di differimento né di prendere in considerazione
perdite successive, sia contraria all’art. 43 CE (divenuto art. 49 TFUE), nel senso che siffatta imposta di liquidazione finale
non può essere giustificata dalla necessità di ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri.
3) Se la soluzione della questione che precede dipenda anche dalla circostanza che l’imposta di liquidazione finale considerata
riguarda un profitto (sul cambio) intervenuto nella circoscrizione fiscale olandese, mentre detto profitto non può essere
evidenziato nello Stato ospitante ai sensi del regime tributario ivi vigente».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se una società costituita secondo il diritto di uno Stato
membro, che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro ed è soggetta, da parte del primo
Stato membro, ad una tassazione in occasione di tale trasferimento, possa invocare l’art. 49 TFUE nei confronti di questo
Stato membro.
23
I governi olandese, tedesco, italiano, portoghese, finlandese, svedese e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’art. 49 TFUE non
incide sulla competenza degli Stati membri ad adottare una normativa, ivi comprese norme di natura fiscale relative ai trasferimenti
di sede di imprese tra Stati membri. L’interpretazione data dalla Corte a tale articolo nelle citate sentenza [OSCURATO:PERSONA] and
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non riguarderebbe solo le condizioni di costituzione e di funzionamento delle società ai sensi del
diritto societario nazionale.
24
I suddetti governi chiariscono, a tal fine, che la [OSCURATO:PERSONA], proprio a causa del trasferimento della sua sede amministrativa
effettiva, cessa di essere soggetta alla legge fiscale del suo Stato membro di provenienza. I [OSCURATO:PERSONA] perderebbero ogni
competenza in materia fiscale per quanto riguarda i redditi provenienti dall’attività di tale società. La tassazione di cui
alla causa principale sarebbe quindi strettamente connessa alle disposizioni del diritto societario nazionale che disciplina
le condizioni di stabilimento delle società e di trasferimento della sede delle stesse e costituirebbe una conseguenza diretta
di tali disposizioni.
25
A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 54 TFUE, le società costituite conformemente alla legislazione
di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione,
sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento, alle
persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
26
Dal momento che il diritto dell’Unione non ha fornito un’uniforme definizione delle società autorizzate a beneficiare del
diritto di stabilimento in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale applicabile
ad una società, la questione se l’art. 49 TFUE si applichi ad una società che invoca la libertà fondamentale sancita in tale
norma – analogamente, d’altronde, a quella se una persona fisica sia un cittadino di uno Stato membro che, a tale titolo,
può beneficiare di tale libertà – costituisce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, può
trovare risposta solo nel diritto nazionale applicabile. Quindi, soltanto qualora risulti che tale società beneficia effettivamente
della libertà di stabilimento, tenuto conto delle condizioni enunciate dall’art. 54 TFUE, occorre accertare se detta società
si trovi di fronte a una restrizione di tale libertà ai sensi dell’art. 49 TFUE (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 19‑23; 5 novembre 2002, causa C‑208/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9919, punti 67‑70, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 109).
27
Uno Stato membro dispone pertanto della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché
essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento,
sia quello necessario per continuare a mantenere detto status (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 110). Uno Stato membro ha pertanto
la possibilità di imporre ad una società costituita in forza del suo ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della
sede amministrativa effettiva di quest’ultima al di fuori del suo territorio affinché tale società possa conservare la personalità
giuridica di cui beneficia in base al diritto di questo stesso Stato membro (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70).
28
Nella causa principale, il trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] della sede amministrativa effettiva della [OSCURATO:PERSONA] non
ha tuttavia inciso sul suo status di società di diritto olandese ai sensi di tale diritto, il quale applica, per quanto riguarda
le società, la teoria della costituzione.
29
I governi olandese, tedesco, italiano, portoghese, finlandese, svedese e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono tuttavia che, se uno Stato
membro è competente ad esigere lo scioglimento e la liquidazione di una società che si trasferisce, tale Stato membro deve
altresì essere considerato competente ad imporre requisiti fiscali, se applica il sistema – più vantaggioso dal punto di vista
del mercato interno – del trasferimento di sede con mantenimento della personalità giuridica.
30
La facoltà di cui al punto 27 della presente sentenza non implica tuttavia in alcun modo che le regole del Trattato relative
alla libertà di stabilimento non si applichino alla legislazione nazionale in materia di costituzione e di scioglimento delle
società (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 112).
31
La normativa nazionale di cui alla causa principale non riguarda la determinazione delle condizioni richieste da uno Stato
membro ad una società, costituita conformemente alla sua legislazione, affinché possa mantenere il proprio status di società
di tale Stato membro dopo il trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro. Al contrario,
la suddetta normativa si limita a ricollegare ad un trasferimento di sede tra Stati membri, per le società costituite conformemente
al diritto nazionale, conseguenze fiscali, senza che un tale trasferimento di sede incida sul loro status di società dello
Stato membro in oggetto.
32
Nella causa principale, dal momento che il trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] della sede amministrativa effettiva della [OSCURATO:PERSONA] non ha inciso sul suo status di società di diritto olandese, detto trasferimento non ha avuto effetto sulla possibilità,
per tale società, di invocare l’art. 49 TFUE. In quanto società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro
ed avente la sede sociale nonché l’amministrazione centrale all’interno dell’Unione, essa beneficia, in forza dell’art. 54
TFUE, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e può pertanto avvalersi dei diritti che le derivano
dall’art. 49 TFUE, in particolare al fine di mettere in discussione la legittimità di una tassazione impostale da tale Stato
membro in occasione del trasferimento in un altro Stato membro della sua sede amministrativa effettiva.
33
Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro,
che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida
sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità
di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.
Sulla seconda e sulla terza questione
34
Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se
l’art. 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui
alla causa principale, ai sensi della quale le plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società, costituita
secondo il diritto di tale Stato membro e che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro,
sono tassate dal primo Stato membro al momento del trasferimento in questione, senza che detta normativa, da un lato, preveda
la sospensione del pagamento dell’imposta a carico della società di cui trattasi sino al momento dell’effettivo realizzo di
tali plusvalenze e, dall’altro, tenga conto delle minusvalenze che possono intervenire dopo detto trasferimento di sede. Il
giudice del rinvio chiede inoltre se l’interpretazione dell’art. 49 TFUE sia influenzata dal fatto che le plusvalenze latenti
tassate si riferiscono a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto
del sistema fiscale in esso vigente.
Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento
35
L’art. 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Anche se, secondo la loro formulazione,
le disposizioni del Trattato in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale
dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro
Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (v. sentenze 16 luglio 1998,
causa C‑264/96, ICI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4695, punto 21; 6 dicembre 2007, causa C‑298/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10451,
punto 33; 23 ottobre 2008, causa C‑157/07, [OSCURATO:PERSONA] am Wannsee-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8061, punto 29,
e 15 aprile 2010, causa C‑96/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2911, punto 18).
36
Da costante giurisprudenza risulta anche che vanno considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che
ne vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio (v. sentenze 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8961,
punto 11; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34; [OSCURATO:PERSONA] am Wannsee-[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30,
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19).
37
Nella causa principale occorre constatare che una società di diritto olandese che intenda trasferire la propria sede amministrativa
effettiva fuori dal territorio di tale Stato, nell’ambito dell’esercizio del diritto garantitole dall’art. 49 TFUE, subisce
uno svantaggio finanziario rispetto ad una società analoga che mantenga la propria sede amministrativa effettiva nei [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi della normativa nazionale di cui alla causa principale, il trasferimento della sede amministrativa effettiva
di una società di diritto olandese in un altro Stato membro comporta infatti l’immediata tassazione delle plusvalenze latenti
relative agli attivi trasferiti, mentre siffatte plusvalenze non sono tassate qualora una siffatta società trasferisca la
propria sede all’interno del territorio olandese. Le plusvalenze relative agli attivi di una società che effettui un trasferimento
di sede all’interno dello Stato membro interessato saranno tassate solo se e nella misura in cui siano state effettivamente
realizzate. Tale disparità di trattamento relativa alla tassazione delle plusvalenze è tale da scoraggiare una società di
diritto olandese dal trasferire la propria residenza in un altro Stato membro (v., in tal senso, citate sentenze de Lasteyrie
du Saillant, punto 46, e N, punto 35).
38
La disparità di trattamento in tal modo constatata non si spiega con un’oggettiva differenza di situazioni. Infatti, rispetto
ad una normativa di uno Stato membro diretta a tassare le plusvalenze realizzate sul proprio territorio, la situazione di
una società costituita secondo la legislazione di tale Stato membro che trasferisce la propria sede in un altro Stato membro
è simile, per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze relative agli attivi che sono state realizzate nel primo Stato
membro prima del trasferimento di sede, a quella di una società parimenti costituita secondo la legislazione del primo Stato
membro e che in tale Stato membro mantenga la propria sede.
39
I governi spagnolo, francese e portoghese indicano inoltre che una società quale la ricorrente nella causa principale non
subisce alcuno svantaggio rispetto ad una società che abbia trasferito la propria sede all’interno di uno Stato membro. Considerato
che il profitto sul cambio in fiorini olandesi relativo a un credito espresso in sterline britanniche sarebbe venuto meno
al momento del trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] della sede amministrativa effettiva della [OSCURATO:PERSONA], tale società,
secondo i governi summenzionati, sarebbe stata tassata per una plusvalenza realizzata. Un trasferimento di sede all’interno
dello Stato membro interessato non avrebbe invece originato il realizzo di alcuna plusvalenza.
40
Un simile argomento dev’essere respinto. La tassazione di cui alla causa principale non verte su plusvalenze realizzate. Il
profitto sul cambio tassato nell’ambito della causa principale si riferisce infatti ad una plusvalenza latente che non ha
dato origine ad alcun reddito a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. Una siffatta plusvalenza latente non sarebbe stata tassata
se la [OSCURATO:PERSONA] avesse trasferito la propria sede amministrativa effettiva all’interno del territorio olandese.
41
Ne risulta che la disparità di trattamento a cui sono soggette, nell’ambito delle disposizioni nazionali di cui alla causa
principale, le società di diritto olandese che trasferiscono la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro
rispetto alle società di diritto olandese che trasferiscono la propria sede amministrativa effettiva all’interno del territorio
olandese costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di
stabilimento.
Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento
42
Risulta da una giurisprudenza costante che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata
da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, la sua applicazione dovrebbe essere idonea a garantire
il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo (sentenze 13 dicembre
2005, causa C‑446/03, Marks & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10837, punto 35; 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7995, punto 47; 13 marzo 2007, causa C‑524/04, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2107, punto 64, nonché 18 giugno 2009, causa C‑303/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5145,
punto 57).
43
Secondo il giudice del rinvio, la restrizione alla libertà di stabilimento risulta giustificata dallo scopo di garantire l’equilibrata
ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, conformemente al principio di territorialità legato ad una componente
temporale. Lo Stato membro interessato eserciterebbe infatti il suo potere impositivo solo sulle plusvalenze realizzate sul
proprio territorio nel periodo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] vi aveva la propria residenza fiscale.
44
[OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che un siffatto scopo non possa giustificare la restrizione constatata, dal momento
che la tassazione di cui alla causa principale non riguarderebbe un beneficio reale.
45
A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati
membri è un obiettivo legittimo, riconosciuto dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Marks & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 45; N,
cit., punto 42; 18 luglio 2007, causa C‑231/05, Oy AA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6373, punto 51, nonché 15 maggio 2008, causa C‑414/06,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3601, punto 31). Dall’altro, da una giurisprudenza costante risulta che, in mancanza di disposizioni
di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale
o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni
(sentenza 19 novembre 2009, causa C‑540/07, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10983, punto 29 e giurisprudenza citata).
46
Il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società da uno Stato membro ad un altro non può significare che
lo Stato membro di provenienza debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta una plusvalenza generata nell’ambito
della sua competenza fiscale prima di tale trasferimento (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 2006, causa C‑374/04, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11673, punto 59). La Corte ha quindi statuito che uno Stato
membro, sulla base di tale principio di territorialità fiscale, associato a un elemento temporale, vale a dire la residenza
fiscale del contribuente sul territorio nazionale durante il periodo in cui le plusvalenze latenti si sono originate, ha il
diritto di tassare tali plusvalenze al momento del trasferimento all’estero del suddetto contribuente (v. sentenza N, cit.,
punto 46). Un siffatto provvedimento mira infatti a prevenire situazioni tali da compromettere il diritto dello Stato membro
di provenienza di esercitare la propria competenza fiscale in merito alle attività realizzate sul proprio territorio e può
pertanto essere giustificato da motivi legati alla tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v.
sentenze Marks & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46; Oy AA, cit., punto 54, nonché 21 gennaio 2010, causa C‑311/08, SGI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑487,
punto 60).
47
Dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente all’art. 7, n. 1, della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA], dopo il
trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] della sua sede amministrativa effettiva, era considerata una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] momento che, a causa di tale trasferimento di sede, la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di realizzare utili
tassabili nei [OSCURATO:PERSONA], è stato effettuato, conformemente all’art. 16 della Wet IB, una liquidazione finale relativa alle
plusvalenze inerenti agli attivi di tale società nei [OSCURATO:PERSONA] al momento del trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] della propria
sede. Le plusvalenze realizzate dopo tale trasferimento di sede sono tassate, conformemente all’art. 13, n. 4, della convenzione,
in quest’ultimo Stato membro.
48
Alla luce di tali elementi, una normativa come quella di cui alla causa principale è idonea ad assicurare il mantenimento
della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati. L’imposta di liquidazione finale al momento del
trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società mira infatti ad assoggettare all’imposta sugli utili dello
Stato membro di provenienza le plusvalenze non realizzate, originate nell’ambito della competenza fiscale di tale Stato membro
prima di detto trasferimento di sede. Le plusvalenze latenti relative ad un bene economico sono pertanto tassate nello Stato
membro nel quale sono state originate. Le plusvalenze realizzate dopo il trasferimento della sede di tale società sono tassate
esclusivamente nello Stato membro ospitante ove esse sono state originate, il che consente di evitarne una doppia imposizione.
49
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la tassazione di cui alla causa principale non può essere giustificata,
dal momento che va a colpire una plusvalenza latente e non una plusvalenza realizzata, dev’essere respinto. Come infatti precisato
dai diversi governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, uno Stato membro ha il diritto di tassare il valore
economico generato da una plusvalenza latente sul proprio territorio anche qualora essa non vi sia ancora stata effettivamente
realizzata.
50
Occorre altresì verificare se una normativa come quella oggetto della causa principale non ecceda quanto è necessario per
conseguire l’obiettivo che essa persegue (sentenza 30 giugno 2011, causa C‑262/09, Meilicke e a., non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 42 e giurisprudenza citata).
51
A tal fine va ricordato che, secondo la normativa nazionale di cui alla causa principale, sia la determinazione dell’imposta
dovuta sia la sua riscossione hanno luogo nel momento in cui la società interessata cessa di percepire utili tassabili nei
[OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie al momento del trasferimento in un altro Stato membro della sede amministrativa effettiva
della società in questione. Per valutare la proporzionalità di una siffatta normativa, è necessario operare una distinzione
tra la determinazione dell’importo del prelievo e la sua riscossione.
– Sulla determinazione definitiva dell’importo del prelievo nel momento in cui la società trasferisce la propria sede amministrativa
effettiva in un altro Stato membro
52
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle conclusioni, la determinazione dell’importo del prelievo al
momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società rispetta il principio di proporzionalità, tenuto
conto dello scopo della normativa nazionale di cui alla causa principale, che è quello di assoggettare all’imposta nello Stato
membro di provenienza le plusvalenze originate nell’ambito della competenza fiscale di tale Stato membro. È infatti proporzionato
che lo Stato membro di provenienza, allo scopo di tutelare l’esercizio della propria competenza fiscale, determini l’imposta
dovuta sulle plusvalenze latenti originate sul proprio territorio nel momento in cui il suo potere impositivo nei confronti
della società interessata cessa di esistere, nel caso di specie nel momento del trasferimento in un altro Stato membro della
sede amministrativa effettiva di tale società.
53
Riferendosi alla citata sentenza N, la [OSCURATO:PERSONA] europea sostiene tuttavia che, per quanto riguarda il principio di proporzionalità,
lo Stato membro di provenienza sarebbe tenuto a prendere in considerazione minusvalenze che si siano prodotte tra il momento
del trasferimento della sede societaria ed il realizzo degli elementi dell’attivo di cui trattasi nell’ipotesi in cui il sistema
fiscale dello Stato membro ospitante non tenga conto di tali minusvalenze.
54
Occorre ricordare che, nella citata sentenza N, che si riferiva ad una normativa nazionale che assoggettava un privato, in
occasione del trasferimento in un altro Stato membro della sua residenza fiscale, ad un’imposta sulle plusvalenze latenti
relative ad una partecipazione sostanziale che deteneva in una società, la Corte ha statuito che può essere considerato proporzionato
all’obiettivo consistente nel garantire la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri soltanto un
sistema fiscale che tenga interamente conto delle minusvalenze che possono intervenire successivamente al trasferimento della
residenza del contribuente interessato, a meno che tali riduzioni di valore non siano già state prese in considerazione nello
Stato membro ospitante (sentenza N, cit., punto 54).
55
Anche se il trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] della propria sede amministrativa effettiva ha
comportato il venir meno del rischio di cambio per il credito di cui alla causa principale, espresso in sterline britanniche,
una minusvalenza relativa a detto credito potrebbe tuttavia risultare dopo tale trasferimento nel caso in cui, ad esempio,
la società interessata non ottenesse il rimborso dell’intero debito.
56
Tuttavia, contrariamente al caso della fattispecie della citata sentenza N, il fatto che, nella presente causa principale,
lo Stato membro di provenienza non tenga conto di minusvalenze intervenute dopo il trasferimento della sede amministrativa
effettiva di una società non può essere ritenuto sproporzionato allo scopo perseguito dalla normativa di cui alla causa principale.
57
Gli attivi di una società sono infatti direttamente utilizzati per attività economiche atte a generare un utile. La portata
dell'utile imponibile di una società è peraltro in parte influenzata dalla valorizzazione degli attivi nel suo bilancio, in
quanto gli ammortamenti riducono la base imponibile.
58
Dal momento che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, gli utili della società che ha trasferito la
propria sede amministrativa effettiva saranno tassati, dopo tale trasferimento, solo nello Stato membro ospitante, conformemente
al principio di territorialità fiscale, associato a un elemento temporale, spetta altresì a quest’ultimo Stato membro, considerato
il suddetto legame tra gli attivi di una società ed i suoi utili imponibili, e quindi per motivi connessi alla simmetria tra
il diritto di tassare gli utili e la possibilità di dedurre le perdite, tener conto nel suo sistema fiscale delle fluttuazioni
del valore degli attivi della società interessata intervenute a partire dalla data in cui lo Stato membro di provenienza ha
perso ogni qualsivoglia collegamento fiscale con tale società.
59
Alla luce di ciò, lo Stato membro di provenienza non è tenuto, contrariamente a quanto suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], a tener
conto delle eventuali perdite di cambio che si siano prodotte dopo il trasferimento nel [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] della propria sede amministrativa effettiva, sino al rimborso o sino alla cessione del credito posseduto da tale
società. L’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti è infatti determinata nel momento in cui il potere impositivo dello Stato
membro di provenienza nei confronti della società interessata cessa di esistere, nel caso di specie nel momento del trasferimento
della sede di tale società. Sia la considerazione da parte dello Stato membro di provenienza di un profitto sul cambio sia
la considerazione di una perdita di cambio successive al trasferimento della sede amministrativa effettiva rischierebbero
non solo di mettere in discussione la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, ma anche di portare
a doppie imposizioni o a doppie deduzioni di perdite. Ciò si verificherebbe in particolare se una società che possiede un
credito come quello di cui alla causa principale, espresso in sterline britanniche, trasferisse la propria sede da uno Stato
membro la cui valuta è l’euro ad un altro Stato membro della zona euro.
60
A tale riguardo, è ininfluente il fatto che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, il trasferimento
nel [OSCURATO:PERSONA] della sede amministrativa effettiva della società abbia comportato il venir meno del rischio di cambio, dal
momento che il credito, che è espresso in sterline britanniche, è altresì espresso in questa valuta nel bilancio della società
dopo il suddetto trasferimento di sede. È infatti conformemente al principio di territorialità fiscale, affiancato da un elemento
temporale, vale a dire la residenza fiscale sul territorio nazionale durante il periodo in cui il profitto imponibile si è
prodotto, che la plusvalenza generata nello Stato membro di provenienza è tassata al momento del trasferimento della sede
amministrativa effettiva della società interessata.
61
Peraltro, come risulta dal punto 58 della presente sentenza, il sistema fiscale dello Stato membro di provenienza terrà conto,
in linea di principio, al momento del realizzo degli attivi dell’impresa interessata, delle plusvalenze e delle minusvalenze
realizzate su tali attivi dopo il trasferimento della sede di tale impresa. Tuttavia, il fatto che lo Stato membro ospitante
eventualmente non tenga conto di minusvalenze non impone allo Stato membro di provenienza alcun obbligo di rivalutare, al
momento del realizzo dell’attivo di cui trattasi, un debito d’imposta che è stato determinato in via definitiva nel momento
in cui la società interessata, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva, ha cessato di essere
soggetta all’imposta in quest’ultimo Stato membro.
62
In proposito si deve rammentare che il Trattato non garantisce ad una società rientrante nella disciplina dell’art. 54 TFUE
che il trasferimento in un altro Stato membro della propria sede amministrativa effettiva sia neutro sotto il profilo fiscale.
Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, un simile trasferimento può, secondo
i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole per una società sul piano fiscale (v., in tal senso, sentenze 15 luglio
2004, causa C‑365/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7183, punto 34; 12 luglio 2005, causa C‑403/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6421, punto
45, nonché 20 maggio 2008, causa C‑194/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3747, punto 37). Infatti, la libertà
di stabilimento non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a determinare le proprie norme tributarie
in funzione di quelle di un altro Stato membro, al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia
disparità derivante dalle normative tributarie nazionali (v. sentenza 28 febbraio 2008, causa C‑293/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1129,
punto 43).
63
Occorre inoltre precisare che la situazione fiscale di una società come quella di cui alla causa principale, che possiede
un credito espresso in sterline britanniche e trasferisce la propria sede amministrativa effettiva dai [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], comparata a quella di una società che possiede un identico credito ma trasferisce la propria sede all’interno del primo
dei suddetti Stati membri, non è necessariamente sfavorevole.
64
Da quanto precede risulta che l’art. 49 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale l’importo
del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza
tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la
società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire
utili tassabili nel primo Stato membro. È irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a
profitti sul cambio che non possono essere espressi nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso
vigente.
– Sulla riscossione immediata dell’imposta nel momento in cui la società trasferisce la propria sede amministrativa effettiva
in un altro Stato membro
65
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la riscossione immediata dell’imposta al momento del trasferimento in un
altro Stato membro della sede amministrativa effettiva di una società sarebbe sproporzionata. La sua riscossione al momento
dell’effettivo realizzo delle plusvalenze costituirebbe una misura meno coercitiva rispetto a quella prevista dalla normativa
di cui alla causa principale e non metterebbe a rischio la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
66
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’onere amministrativo che la riscossione differita dell’imposta comporterebbe non sarebbe eccessivo.
Una semplice dichiarazione annuale sottoscritta dalla società interessata, che indichi che quest’ultima continua ad essere
in possesso degli attivi trasferiti, accompagnata da una dichiarazione fatta al momento dell’effettiva cessione dell’attivo,
potrebbe essere sufficiente per consentire allo Stato membro di provenienza di riscuotere, al momento del realizzo dell’attivo,
l’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti.
67
Per contro, i dieci governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte sostengono che la riscossione immediata del
debito d’imposta al momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva della società interessata rispetta il principio
di proporzionalità. Il rinvio della riscossione sino al momento del realizzo delle plusvalenze non costituirebbe una soluzione
alternativa equivalente ed efficace e potrebbe compromettere lo scopo d’interesse generale perseguito dalla normativa di cui
alla causa principale. Essi insistono, a tale riguardo, sul fatto che la riscossione differita dell’imposta comporterebbe
necessariamente che i diversi elementi dell’attivo per i quali sia stata constatata una plusvalenza al momento del trasferimento
della sede di tale società possano essere oggetto di una sorveglianza nello Stato membro ospitante sino al momento del loro
realizzo. Orbene, l’organizzazione di una siffatta sorveglianza comporterebbe un onere eccessivo sia per tale società sia
per l’amministrazione fiscale.
68
A tale riguardo, occorre constatare che la riscossione del debito d’imposta al momento dell’effettivo realizzo, nello Stato
membro ospitante, dell’attivo per il quale le autorità dello Stato membro di provenienza hanno constatato una plusvalenza,
in occasione del trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società nel primo Stato membro, mira ad evitare
i problemi finanziari che potrebbe generare la riscossione immediata dell’imposta dovuta su plusvalenze latenti.
69
Quanto agli oneri amministrativi che una siffatta riscossione differita dall’imposta potrebbe comportare, va rilevato che
il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società può essere affiancato dal trasferimento di un gran numero
di attivi. Il governo olandese precisa, a tal fine, che la situazione di cui alla causa principale è atipica, dal momento
che riguarda solo la plusvalenza relativa ad un credito posseduto dalla [OSCURATO:PERSONA].
70
Ne risulta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle conclusioni, che la situazione patrimoniale di una
società può presentarsi a tal punto complessa da rendere pressoché impossibile e notevolmente gravoso, se non addirittura
eccessivo, per la società in questione, individuare in modo preciso a livello transfrontaliero la sorte di tutti i beni facenti
parte delle immobilizzazioni e del capitale circolante di tale società fino al momento del realizzo delle plusvalenze latenti
collegate a detti beni.
71
Non può pertanto essere escluso che l’onere amministrativo che la dichiarazione annuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe,
che necessariamente verterebbe su ogni elemento patrimoniale per il quale una plusvalenza latente sia stata constatata al
momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva della società di cui trattasi, genererebbe in quanto tale, per
quest’ultima, un ostacolo alla libertà di stabilimento che non sarebbe necessariamente meno contrario a tale libertà rispetto
alla riscossione immediata del debito d’imposta corrispondente alla suddetta plusvalenza.
72
Per contro, in altre situazioni, la natura e la portata del patrimonio della società consentirebbero di garantire agevolmente
l’individuazione a livello transfrontaliero degli elementi di tale patrimonio per i quali una plusvalenza è stata constatata
nel momento in cui la società interessata ha trasferito la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro.
73
Alla luce di ciò, una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva
in un altro Stato membro, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell’imposta, che crea uno svantaggio in termini
finanziari per tale società ma la dispensa da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, il pagamento differito di tale
imposta, se del caso corredato da interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile, che necessariamente comporta
per la società interessata un onere amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti, costituirebbe una misura
che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe meno contraria alla libertà
di stabilimento rispetto alla misura di cui alla causa principale. Una società potrebbe infatti optare per il pagamento immediato
dell’imposta, qualora ritenesse che gli oneri amministrativi legati alla sua riscossione differita siano eccessivi.
74
Tuttavia, occorre tener conto anche del rischio di mancata riscossione dell’imposta, che aumenta con il passare del tempo.
Tale rischio può essere preso in considerazione dallo Stato membro di cui trattasi, nell’ambito della propria normativa nazionale
applicabile al pagamento differito dei debiti d’imposta, con misure quali la costituzione di una garanzia bancaria.
75
I governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte sostengono inoltre che il pagamento differito dell’imposta
rappresenterebbe, per le autorità fiscali degli Stati membri, un onere eccessivo, legato alla sorveglianza di tutti gli elementi
dell’attivo di una società per i quali sia stata constatata una plusvalenza al momento del trasferimento della sua sede amministrativa
effettiva.
76
Un siffatto argomento dev’essere respinto.
77
Va innanzitutto ricordato che la sorveglianza degli elementi dell’attivo si riferisce solo alla riscossione del debito d’imposta
e non alla sua determinazione. Come infatti risulta dal punto 64 della presente sentenza, l’art. 49 TFUE non osta ad una normativa
di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che prevede che l’importo del prelievo dovuto sulle plusvalenze
relative agli attivi di una società, che a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro
Stato membro cessa di percepire utili tassabili in tale Stato membro, sia fissato in via definitiva al momento di tale trasferimento
di sede. Orbene, nei limiti in cui una società che opta per il pagamento differito di tale imposta consideri necessariamente
che la sorveglianza degli elementi dell’attivo per i quali sia stata constatata una plusvalenza al momento di tale trasferimento
di sede non le arreca eccessivi oneri amministrativi, nemmeno gli oneri gravanti sull’amministrazione fiscale dello Stato
membro di provenienza e legati al controllo delle dichiarazioni relative ad una siffatta sorveglianza possono essere ritenuti
eccessivi.
78
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai governi olandese, tedesco e spagnolo, i meccanismi di assistenza reciproca
in essere tra le autorità degli Stati membri sono sufficienti per consentire allo Stato membro di provenienza di effettuare
un controllo della veridicità delle dichiarazioni delle società che hanno optato per il pagamento differito dell’imposta in
questione. Occorre, a tal fine, precisare che, dal momento che quest’ultima è determinata in via definitiva nel momento in
cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva, cessa di percepire utili tassabili
nello Stato membro di provenienza, l’assistenza dello Stato membro ospitante non riguarderà la corretta determinazione dell’imposta,
ma solo la sua riscossione. Orbene, l’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE, sull’assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 150, pag. 28),
dispone che «[l]’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero
del credito». Tale direttiva consente quindi allo Stato membro di provenienza di ottenere dalla competente autorità dello
Stato membro ospitante informazioni relative al realizzo o al mancato realizzo di taluni elementi dell’attivo di una società
che abbia trasferito la propria sede amministrativa effettiva in quest’ultimo Stato membro, nei limiti in cui esse siano necessarie
al fine di consentire allo Stato membro di provenienza di riscuotere un credito fiscale originato al momento di tale trasferimento
di sede. La direttiva 2008/55, in particolare i suoi artt. 5‑9, offre inoltre alle autorità dello Stato membro di provenienza
un ambito di cooperazione e di assistenza che consente loro di riscuotere effettivamente il credito fiscale nello Stato membro
ospitante.
79
I governi tedesco e italiano sostengono inoltre che la normativa nazionale di cui alla causa principale è giustificata dalla
necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale nazionale. La tassazione delle plusvalenze latenti al momento del
trasferimento in un altro Stato membro della sede amministrativa effettiva della società interessata costituirebbe il complemento
logico della deduzione fiscale precedentemente accordata per quanto riguarda tali plusvalenze.
80
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 99 delle conclusioni, gli obiettivi della coerenza impositiva e della ripartizione
equilibrata del potere impositivo coincidono.
81
Tuttavia, anche supponendo che la normativa nazionale di cui alla causa principale sia tale da consentire di raggiungere lo
scopo di salvaguardare la coerenza fiscale, occorre constatare che solo la determinazione dell’importo del prelievo nel momento
del trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società, e non la sua riscossione immediata, dovrebbe essere
ritenuta non eccedente quanto è necessario per conseguire un siffatto obiettivo.
82
La riscossione differita di tale imposta non metterebbe infatti in discussione il nesso esistente, nella normativa olandese,
tra, da un lato, il vantaggio fiscale rappresentato dall’esenzione concessa alle plusvalenze latenti relative agli elementi
dell’attivo fintantoché una società percepisca utili tassabili nello Stato membro interessato e, dall’altro, la compensazione
di tale vantaggio con un onere fiscale determinato nel momento in cui la società interessata cessa di percepire utili di tal
genere.
83
Infine, i governi tedesco, spagnolo, portoghese, finlandese, svedese, nonché del [OSCURATO:PERSONA] fanno valere un rischio di evasione
fiscale per giustificare la normativa nazionale di cui trattasi.
84
Tuttavia, la mera circostanza che una società trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione
generale di evasione fiscale, né giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita
dal Trattato (v., in tal senso, sentenze ICI, cit., punto 26; 26 settembre 2000, causa C‑478/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7587,
punto 45; 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10829, punto 62; 4 marzo 2004, causa C‑334/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2229, punto 27, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50).
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Da quanto precede risulta quindi che è sproporzionata una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale,
che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione
immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali
di tale società.
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Di conseguenza, occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel
senso che:
– non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative
agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze
che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede
amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante
a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati
nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;
– osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede
amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze
latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa
effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 TFUE
al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale
trasferimento di sede.
2)
L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che:
–
non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative
agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze
che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede
amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante
a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati
nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;
–
osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede
amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze
latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.