CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 s. della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il ricorrente rappresenta l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, non anche, come possibile e quindi necessario, in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza di appello; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso