CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1964
Cassazione n. 14299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/10/1964 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della difesa dell'indagata che insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione, travisamento e violazione di legge quanto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di falsa testimonianza, risultano manifestamente infondati e reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto a manifesta infondatezza, si osserva come i fatti che si addebitano alla Marchelli nel ricorso, esulano dalla contestazione mossa alla donna che le imputa di aver falsamente affermato di non aver mai conferito alcun mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (coincidente con il professionista che presenta il ricorso nell'interesse del Bogetti) e di non aver depositato tale atto presso la Cancelleria della Procura delle Repubblica di Alessandria; che tale condotta risulta eccentrica rispetto a quella contenuta nello stesso ricorso che fa invece riferimento alla decisività (quantomeno potenziale) del rafforzamento e conferma della testimonianza della madre che accusava il Bogetti, e non il Rossi, di truffa ed abusivo esercizio della professione (pag. 5 sentenza); ritenuto che con riguardo a tale difforme oggetto del giudizio in cui erano state rese le dichiarazioni della Marchelli, alla base (unitamente alla assenza di pertinenzialità che ne derivava) della sentenza di assoluzione dell'imputata, il ricorso si presenta anche generico nella parte in cui nulla si deduce in proposito (rilevante quanto precisato al punto 11 del ricorso ove si ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva supportato le tesi accusatorie della madre che aveva indicato Bogetti quale esercente abusivamente la professione di avvocato); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così