CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 21545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6610/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (già ASSOCIAZIONE D’[OSCURATO:PERSONA] “CIRCO A VAPORE”) , elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA]Onofrio n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA]; -Intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15073/2017, pubblicata il 25/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. SANZIONI AMMINISTRATIVERilevato che: 1. l’Accademia Internazionale del Teatro (già Associa zione d’[OSCURATO:PERSONA] “Circo a vapore”) e la sua legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso le determinazioni dirigenziali nn. 92080031039 del 25/11/2008, 92080032 484 del 02/12/2008, 92080032843, 92080032 844 , 92080032845, 920800328 05, 92080032883, 92080032884, del 04/04/2008 e 92080032887 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ciascuna delle quali ingiungeva loro il pagamento di € 642,90, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle norme comunali in tema di imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni, conseguenti all’accertamento, da parte della polizia municipale, dell’installazione di impianti pubblicitari privi di concessione amministrativa; 2. il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione , con sentenza n. 8522 del 2012, che è stata confermata dal Tribunale di Roma, il quale, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso l’appello delle parti sanzionate, illustrando,nei seguenti termini (per quanto rileva ai fini del giudizio di cassazione), le ragioni del proprio convincimento: (i) è priva di pregio l’eccezione di estinzione della sanzione per effetto dell’adesione, da parte dei trasgressori, al condono di cui all’art. 1, comma 480, legge n. 311 del 2004 ( cd. Finanziaria 2005), atteso che gli illeciti sono stati contestati nel 2004 e che l’importo di € 100,00,versato per la sanatoria, si riferisce al 2003 , con l’unica eccezione della contestazione di cui alla determina n. 92080031039, relativa al 2003; (ii) in base a l tenore letterale dell ’art. 1, comma 48 0 , della Finanziaria 2005, la sanatoria è applicabile esclusivamente al le violazioni consistenti nell’affissione di “manifesti politici”, ovvero di striscioni o mezzi similari a quelli politici. Dal verbale di accertamento si evince che le violazioni sono state commesse mediante l’affissione di manifesti privi di contenuto politico perché diretti a pubblicizzare la “Scuola Internazionale di [OSCURATO:PERSONA] a Vapore”; 3. l’Accademia Internazionale di Teatro (“ Accademia ”) e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 480, legge n. 311 del 2004 (cd. Legge Finanziaria 2005): il Tribunale di Roma avrebbe trascurato che l’Accademia ha effettuato due versament i di € 100,00, il 17/05/2005 e il 18/05/2005, con i quali ha condonato , rispettivamente, le violazioni commesse nel 2003 e nel 2004; 2. il secondo motivo censura, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 480, della Finanziaria 2005, in ragione del fatto che il giudice di merito, nel ritenere il condono circoscritto alle affissioni non autorizzate riguardanti manifesti politici, non avrebbe colto la ratio della norma, il cui fine è di consentire la definizione di ogni controversia esistente, quale che sia il titolo che vi ha dato origine; 3. il primo motivo è infondato; 3.1. la censura si basa su un dato oggettivo – il versamento di € 100,00 diretto a sanare le violazioni contestate nel 200 4 – non collimante con quanto accertato, con “doppia conforme”,dai giudici di merito. Nello specifico, il Tribunale di Roma, aderendo alla decisione di primo grado, afferma che le violazioni sono state commesse nel 2003 e nel 2004 e che il pagamento della sanatoria riguarda esclusivamente il 2003. Il che significa che il giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha stabilito che l’asserita sanatoria attiene soltanto all’unica violazione contestata nel 2003 e non riguarda quelle contestate nel 2004; 4. il secondo motivo è infondato; 4.1. la questione di diritto attiene esclusivamente alla violazione contestata nel 2003, in relazione alla quale le ricorrenti invocano il condono disciplinato dall’articolo 1, comma 480, per effetto del versamento della somma di € 100,00. Questa norma (art. 1, comma 480)così recita: «Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: […] c) dopo l ’ articolo 20, è inserito il seguente: “Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. 2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all ’ entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100euro per anno e per provincia»; 4.2. per la sentenza impugnata, in base al dato letterale della norma, nella specie ( si tratta di manifesti che pubblicizzano una scuola di teatro) la sanatoria non oper a perché consentita limitatamentealle violazioni derivanti dall’affissione non autorizzata di manifesti politici, striscioni politici,e mezzi simil ari a i manifesti e agli striscionipolitici. Questa soluzione ermeneutica è in linea con il senso letterale della proposizione normativa , che prevede l a sanatoria del le violazioni in materia di affissioni e di pubblicità, attuate mediante l’affissione di “manifesti politici”, di “striscioni” ( del pari “ politici ” , con ellissi dell’aggettivo) “ e mezzi similari” (ai manifesti e agli striscioni politici). Del resto, l’interpretazione ampia del testo di legge prospettata dalle ricorrenti collide con la consueta giurisprudenza di questa Corte che, inmateria condonistica, ha ripetutamente affermato che le norme agevolative, di carattere eccezionale, sono norme di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione analogica ( ex plurimis, Sez. 5, Ord. n. 4530 del 2024 , e la giurisprudenza ivi menzionata; Sez. 5, Ord. n. 31133 del 2017, Rv. 646576 -01); 5. in conclusione, il ricorso va rigettato; 6. nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, s