CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1248/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatorep.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Verbania, pubblicatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con decreto dell’1.12.15 il Tribunale di Verbania rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della C.M. [OSCURATO:PERSONA] srl proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal giudice delegato in data 30.3.15, il quale aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo fondata sulla istanza di compensazione di un suo credito di euro 99.000,00 con un debito verso la medesima società pari alla somma di euro 98.000,00, con conseguente ammissione di euro 400,00. Al riguardo, il giudice delegato ritenne di non accogliere l’eccezione di compensazione in quanto essa derivava da un riconoscimento di un debito apparentemente datato 20.20.14, successivo alla stipula del contratto di compravendita del 17.10.14 con il quale era stato venduto, all’ex socio ed amministratore della medesima società, l’unico immobile della società fallita, due giorni dopo il deposito dei bilanci a tre gg. dall’udienza pre-fallimentare. Il Tribunale osservò che: quanto al credito di euro 99.000,00, per prestazioni eseguite quale responsabile di cantiere, il ricorrente aveva allegato, a fondamento della domanda, il contratto di affidamento di cantiere, apparentemente datato 23.3.2012, e il riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappres. della [OSCURATO:SOCIETA] il 20.10.14; la curatela fallimentare aveva eccepito, ex art. 2704 cc, l’inopponibilità delle predette scritture private in quanto prive di data certa; l’istante non aveva comunque provato aliunde la certezza della data dei suddetti documenti; infatti, non era stato dimostrato che i lavori indicati nel verbale di sopralluogo in cantiere (prodotto con la memoria integrativa) fossero riferibili all’allegato incarico di responsabile di cantiere; dalla copia relativa alla promessa di vendita del 31.12.12 risultava che il pagamento del prezzo per tale vendita sarebbe stato effettuato quanto ad euro 15.000,00 a scomputo parziale delle spese per direzioni tecniche eseguite in virtù dell’incarico di preposto capo-cantiere e direttore tecnico, sulla base del contratto del 21.1.10 il cui esame pertanto impediva di ritenere che le prestazioni di cui al documento prodotto con la memoria integrativa riguardassero proprio l’incarico oggetto della domanda d’insinuazione al passivo, riferito alla successiva data del 23.3.12; alcun riscontro era ravvisabile nel successivo riconoscimento del debito del 20.10.14, parimenti privo di data certa, la cui genuinità appariva esclusa dalla mancanza di qualsivoglia riferimento, nel contratto di compravendita del 17.10.14, al credito in esame a titolo di compensazione, avendo ivi le pa rti precisato che “..dell’intero prezzo di euro 155.000,00 la somma di euro 15.000,00 era da considerare a scomputo parziale delle spese per direzioni tecniche eseguite” laddove esso, stante il testuale antecedente contenuto nel contratto preliminare, non poteva che intendersi riferito alle spese di direzione tecnica ivi contemplate; quanto alla somma di euro 15.000,00 per riferito versamento nella qualità di fideiussore, non era stata fornita alcuna prova (al riguardo, la copia prodotta riguardava un ordine di bonifico il cui esito non era stato dimostrato); la produzione degli ulteriori documenti all’udienza dell’8.10.15 (copia centrale-rischi e della fideiussione prestata) era inammissibile perché effettuata successivamente all’opposizione allo stato passivo; pur non essendo operante, nell’opposizione in esame, il divieto di cui all’art. 345 cpc sulla produzione di documenti, tale produzione era comunque preclusa al compimento degli atti introduttivi ex artt. 98 e 99, l.f.; il mancato accertamento del cred ito precludeva altresì la verifica dell’invocata causa di prelazione ex art. 2951bis cc e dei presupposti della dedotta compensazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi. La curatela fallimentare della C.M. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primomotivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cc, per non aver il Tribunale esaminato, ai fini della decisione dell’opposizione allo stato passivo, il contratto notarile del 17.10.14 che invece dimostrava integralmente il credito fatto valere e l’anteriorità alla data del fallimento. Il secondo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omessa valutazione della natura privilegiata del credito (per euro 99.000,00 di cui: 84.000,00 per prestazioni di servizio eseguite in qualità di responsabile del cantiere del 23.3.12, e per il riconoscimento del debito del 20.10.14 da parte della società fallita; per euro 15.000,00 per somme versate per fideiussione a favore della [OSCURATO:SOCIETA] ed escusse dalla [OSCURATO:SOCIETA]) e della richiesta compensazione con il credito della curatela. Al riguardo, il ricorrente assume che la relativa prova eracostituita dal contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] il 30.12.12 cui era seguita la stipula del contratto definitivo in data 17.10.14 convenendo il prezzo di euro 155.000,00 le cui modalità erano le seguenti: euro 56.400,00 tramite accollo del mutuo residuo di [OSCURATO:PERSONA]; euro 15.000,00 portato in compensazione per prestazioni eseguite dal ricorrente a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e euro 83.600,00 da versare successivamente dopo la concessione del mutuo al Cigalotti; tale compensazione era stata riconosciuta anche dal curatore al momento dell’ammissione al passivo, anche se solo in chirografo per l’intero importo; il credito privilegiato afferiva alla somma di euro 84.000,00, derivante dalla differenza tra il credito di euro 99.000,00 e la somma di euro 15000,00 portato i n compensazione per le suddette prestazioni a favore della [OSCURATO:SOCIETA] di cui alla vendita del 17.10.14. Preliminarmente, si osserva che non è fondata l’eccezione della curatela d’inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, in quantoil ricorso è redatto in maniera chiara, con indicazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Premesso che i due documenti posti a fondamento dell’istanza d’ammissione al passivo sono privi di data certa (il contratto di affidamento di cantiere, apparentemente datato 23.3.2012, e il riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappres. della C.M. il 20.10.14), le doglianze tendono sostanzialmente al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione del Tribunale. Invero, come anche eccepito dalla parte controricorrente, il verbale del sopralluogo in cantiere e il contratto di vendita immobiliare del 17.10.14non forniscono nessuna prova, sebbene indiziaria, della data certa dei due suddetti documenti, in quanto: le prestazioni menzionate nel predetto verbale non sono univocamente riferite al contratto del 2012 - posto dal ricorrente a sostegno della domanda - mentre nel contratto di cessione immobiliare è contenuto il riferimento al diverso incarico di “preposto capo-cantiere e direttore tecnico” di cui al citato contratto del 21.10.10, sicché non può dirsi che le prestazioni menzionate siano inequivocabilmente relative al contratto del 2012. Circa il dedotto vizio motivazionale afferente all’accertamento della natura privilegiata del debito e all’eccepita compensazione, va osservato che si tratta di questioni assorbite dall’inammissibilità della censura riguardante l’opponibilità del credito fatto valere per mancanza di data certa. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari