CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 28299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25630 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.in liquidazione, p.i. 00261810451, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Polibio n. 3 ricorrente contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma nel suo ufficio in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 691/2019 della Corte d’appello di Genova depositata il 30-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative violazione all’art. 49 d.lgs. 231/2007- disciplina antiriciclaggio R.G.25630/2019 C.C. 16-10-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il 5-10-2015 la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze ha notificato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile, e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della quale lo stesso era legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, il decreto n.662505/A con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 474.259,00 per la violazione dell’art. 49 co.1 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che vietava di trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., denaro contante, quando il valore dell’operazione fosse complessivamente superiore a Euro 1.000,00. Il decreto era stato emesso a seguito del verbale di contestazione della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] – Nucleo di [OSCURATO:PERSONA] Pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di avere trasferito in denaro contante un importo complessivo di Euro 6.216.263,70 e di avere acquisito in trasferimento un importo complessivo di Euro 3.268.922,00, senza il tramite di intermediari finanziari abilitati, svolgendo il ruolo di intermediario non autorizzato nella raccolta e nella successiva distribuzione del denaro contante proveniente da operazioni commerciali sottofatturate di materiale lapideo. Avverso il decreto [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto opposizione, che il Tribunale di Massa con sentenza n. 1030/2017 ha accolto, annullando il decreto n.662505/A della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze. 2.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello, che la Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 691/2019 pubblicata il 30-5-2019 ha accolto, rigettando l’opposizione al decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA].La sentenza preliminarmente ha dichiarato che la produzione del verbale di contestazione della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] – Nucleo di Polizia Tributaria di data 30-9-2014 sul quale si fondava il decreto n. 662505/A non era tardiva, come eccepito da [OSCURATO:PERSONA], perché quel verbale era stato prodotto con la comparsa di costituzione e risposta dell’Amministrazione in primo grado e neppure il Tribunale ne aveva affermato la tardiva produzione; ha dichiarato che tutta la motivazione del Tribunale era stata basata sulle risultanze del verbale del 30-9-2014, perché il giudice aveva dato atto che da esso risultava il sequestro da parte della Guardia di Finanza, presso il domicilio di Venezia, di un computer al cui interno erano stati rinvenuti prospetti contabili non ufficiali, allegati allo stesso verbale, che documentavano le complessive movimentazioni di denaro; il giudice aveva riconosciuto che proprio in base a quel verbale vi era la prova documentale dell’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r .l. di movimentazioni finanziarie non riportate nella contabilità ufficiale, salvo poi ritenere che ciò dimostrasse solo presuntivamente il ricorso a sottofatturazioni. Ha dichiarato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non si poneva questione di doppia presunzione, ma la contabilità rinvenuta nel computer sequestrato documentava movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita relative a soggetti tra i quali [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva svolto attività di intermediazione in base alla contabilità ufficiale, che non trovavano riscontro in quest’ultima; quindi non era corretta l’affermazione del primo giudice secondo la quale la documentazione dimostrava solo presuntivamente il ricorso a sottofatturazioni da parte della società, perché la sottofatturazione non era stata presunta ma accertata dal confronto tra scritture contabili ufficiali e scritture contabili “in nero” e perciò risultava da un riscontro contabile, in quanto ai sensi dell’art.2709 cod. civ. le scritture contabili facevano prova contro l’imprenditore e ciò valeva anche per la contabilità “in nero”; quindi la contabilità “in nero” rifletteva, senza necessità di supposizione, il fatturato dell’impresa e in taluni casi vi erano stati anche ulteriori riscontri, quali il rinvenimento di copie di fatture, talvolta corredate anche da documentazione doganale, riportanti importi inferiori a quelli reali, nonché intercettazioni telefoniche eseguite nel 2013 dalla Guardia di Finanza, dalle quali risultava il ruolo attivo di Venezia quale intermediario nelle transazioni illecite; a esempio, in data 21-4-2013, in seguito a intercettazioni, era stato fermato presso il casello autostradale di Firenze sud tale [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di Euro 14.000,00 in contanti, somma pari a quella poirisultata frutto di sottofatturazioni per la cessione di blocchi di marmo. Quindi, partendo dalfatto concretamente provato delle sottofatturazioni, il meccanismo presuntivo era stato utilizzato per accertare le dazioni in denaro contante: nel verbale di contestazione del 30-9-2014 vi era un elenco di operazioni, ma non vi era la prova certa, al di là di episodi isolati, che detti pagamenti fossero stati eseguiti in contanti e la prova avrebbe dovuto essere fornita dall’Amministrazione; però, la prova che le operazioni addebitate al Venezia fossero avvenute mediante movimentazioni di somme per contanti non era conseguenza di una doppia presunzione e pertanto doveva essere accolto l’appello. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a settemotivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il 29-2-2024il ricorrente ha depositato memori a illustrativ a . Con ordinanza interlocutoria n. 8408/2024 pubblicata il 28-3-2024, a fronte della mancanza di attività difensiva da parte del Ministero, la Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso in quanto eseguita all’[OSCURATO:PERSONA] di Genova, dando termine per la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato. Rinnovata tempestivamente la notificazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 1°comma n. 5 cod. proc. civ.”, il ricorrente rileva che aveva eccepito nella comparsa di costituzione in appello che gli stessi fatti ricostruiti nella sentenza di primo grado erano stati oggetto di altre pronunce del Tribunale di Massa, che avevano annullato tutti i decreti emessi sulla base del verbale del 30-9-2014, in applicazione del principio del divieto della doppia presunzione; in particolare evidenzia che aveva eccepito il giudicato maturato anche nei suoi confronti, essendo stato parte del giudizio, in forza della sentenza n. 423/2017 del Tribunale di Massa, che aveva statuito in via definitiva nel senso che i contenuti degli accertamenti di cui al verbale del 30-9-2014 erano inidonei da soli ad assolvere l’onere probatorio incombente sull’ingiungente ai fini della prova della commissione dell’illecito. 2.Con il secondo motivo,rubricato “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 cod. proc. civ.”, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato di cui alla sentenza n. 423/2017 del Tribunale di Massa già oggetto del primo motivo di ricorso. 3.Con il terzo motivo, rubricato “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 4 cod. proc. civ.”, il ricorrente sostieneche la totale mancanza di riferimento all’eccezione di giudicato comporti anche il vizio della sentenza per carenza assoluta di motivazione. 4.I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto hanno comune il dato, che ne comporta l’infondatezza in via assorbente rispetto a ogni altra questione, riferito all’inesistenza del giudicato,secondo la stessa prospettazione del ricorrente. Infatti, secondo la tesi del ricorrente, il giudicato consisterebbe nel fatto che, in altri giudizi, è stata esclusa la valenza probatoria del verbale di accertamento 30-9-2014; ciò il ricorrente sostiene senza dedurre che i diversi giudizi avessero a oggetto l’accertamento del medesimo illecito sanzionato con il decretooggetto di opposizione nella presente causa, ma anzi riconoscendo che i giudizi riguardavano diversi decreti, seppure emessi sulla base dello stesso verbale di accertamento 30-9-2024.Q uind i, secondo la stessa prospettazione del ricorrente , si rimane nell’ambito della valutazione delle risultanze istruttorie che, in quanto tale, deve essere svolta dal giudice investito della decisione della singola fattispecie concreta.La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo la quale in altro giudizio concluso con sentenza passata in giudicato si fosse statuito nel senso che il verbale di accertamento 30- 9-2014 non fornisse la prova della commissione degli illeciti oggetto di quel giudizio non comporta che nel presente giudizio, avente a oggetto l’opposizione a distinto decreto sanzionatorio, il giudicante fosse vincolato a quella valutazione.Questa conclusione si impone, essendo stato posto e dovendosi dare continuità al principio secondo il quale il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa; per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare no n crea alcun v incolo a carico del giudice investito del secondo giudizio, non applicandosi la regola dello stare decisis, ma è al più suscettibile di venire in considerazione al fine della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l’adesione a esse (Cass. Sez. 1 4-1-2024 Rv. 670130- 01 n.211 , Cass. Sez. 1 7 - 6 - 2021 n. 15817 Rv. 661584 - 01). Nella fattispecie non è ascrivibile alla sentenza impugnata alcun vizio neppure sotto il profilo della mancata considerazione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza: la sentenza ha diffusamente esposto le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che nella fattispecie non si ponesse questione di divieto del ricorso alla “doppia presunzione” sullaquale, secondo quanto dedotto dal ricorrente, hanno fondato ladecisione le sentenze invocate quali giudicato. 5.Con il quarto motivo, ugualmente rubricato “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 4 cod. proc. civ.”, il ricorrente sostiene che la sentenza, nel punto in cui respinge l’opposizione, è priva di motivazione o ha motivazione perplessa e meramente apparente; specificamente lamenta che l’opposizione sia stata rigettata dopo avere testualmente dichiarato “è altrettanto vero che non vi è prova certa, al di là degli episodi isolati quale quello sopra esposto in data 21-4-2013, che detti pagamenti siano stati effettuati in contanti e la prova avrebbe dovuto fornirla l’Amministrazione (cfr. Cass. S.U. n. 20930 del 2009)”. 6.Con il quinto e il sesto motivo, congiuntamente trattati e rubricati “violazione e falsa applicazione ex art. 360 1° comma n. 3 e/o n. 4 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 24, secondo comma Cost. e in relazione agli artt. 2709, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c.”, il ricorrente censura la sentenza laddove ha dichiarato che la fatturazione non era stata presunta, ma era stata accertata sulla base del confronto tra le scritture contabili ufficiali e le scritture contabili “in nero”. Evidenzia come sia pacifico che al verbale del 30-9-2014 non è allegata la contabilità in nero e quindi sostiene che una corretta applicazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2709, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. avrebbe dovuto condurre a diversa conclusione, in quanto la contabilità in nero non era mai legittimamente entrata a fare parte del fascicolo di causa. 7.Con il settimo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ex art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato che il meccanismo presuntivo è stato utilizzato per accertare le dazioni di denaro contante. Dichiara che, pur riconoscendo la gravità e anche la precisione delle ipotetiche presunzioni, secondo l’allegazione del Ministero per cui il nero si paga di solito in contanti, manca il requisito della concordanza; evidenzia che la stessa sentenza dichiara che non vi è prova certa dei pagamenti in contanti e che la prova avrebbe dovuto essere fornita dall’Amministrazione e rileva che la circostanza non può essere presunta,perché difetta quantomeno l’elemento della concordanza delle presunzioni. 8.Il quarto motivo è fondato, in quanto sussiste il vizio della motivazione della sentenza che ne determina nullità secondo quanto dedotto dal ricorrente. E’ acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale; tale obbligo è violato, concretandosi in nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01). Nella fattispecie la sentenzaimpugnata ha esposto , in termini che si sottraggono alle critiche del ricorrente, le ragioni per le quali ha escluso l’esistenza della “doppia presunzione” affermata dal giudice di primo grado, ma non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto accertato il fatto illecito contestato; ciò in quanto si è limitata a dichiarare che era stata dimostrata la sottofatturazione, ma non ha esposto le ragioni in forza delle quali ha ritenuto accertata la violazione contestata, con riguardo ai pagamenti avvenuti in contanti. L a sentenzanon soffre soltanto di questa carenza, perché nella penultima pagina della motivazione contiene l’affermazione della quale specificamente si duole il ricorrente «…è altrettanto vero che non vi è la prova certa, al di là degli episodi isolati quale quello sopra esposto avvenuto in data 21-4-2013, che detti pagamenti siano stati effettuati in contanti e la prova avrebbe dovuto fornirla l’amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 2093 del 2009)». Questa affermazione risulta manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria con la conclusione di rigetto dell’opposizione e in sé esclude che la motivazione soddisfi il minimo costituzionale, perchéla sentenza che afferma la responsabilità del soggetto per la commissione d ell’ illecito amministrativo che gli è stato contestatonon può logicamente contenere anche l’affermazione che manca la prova delcomportamento integrant e l’illecito. Di seguito la sentenza ha ulteriormente esposto il concetto che non vi era stata una doppia presunzione, affermando «Ma, come si è detto, la prova che le operazioni addebitate al Venezia siano avvenute mediante movimentazione di somme per contanti (la differenza tra quanto fatturato e quanto realmente percepito) non è una conseguenza di una doppia presunzione»; quindi, anziché esplicitare il ragionamento in forza del quale, pur avendo affermato nel periodo precedente che non vi era prova dei pagamenti in contanti, è pervenuta alla conclusione di ritenere dimostrato l’illecito contestato, ha manifestato la convinzione che fosse sufficiente escludere la doppia presunzione ritenuta dal giudice di primo grado. In questo punto la motivazione risulta meramente apparente, perché non esplicita il ragionamento presuntivo che sarebbe stato necessario svolgere al fine di affermare la responsabilità per l’illecito , così lasciando alle congetture dell’interprete l’individuazione degli elementi presuntivi che sostenessero l’affermazione di commissione dell’illecito. 9.L’accoglimento del quarto motivo di ricorso per le ragioni esposte impone la cassazione della sentenza impugnata e comporta l’assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo, in quanto anche questi tre motivi hanno a oggetto la questione della prova della commissione dell’illecito,che dovrà essere oggetto di riesame da parte dal giudice del rinvio per le ragioni esposte. Nel caso in cui giungaall’affermazione di responsabilità, il giudice del rinvio dovrà porsi laquestione relativa alla disciplina sanzionatoria applicabile, ai sensi dell’art. 69 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 231, con riguardo alla quale si rinvia ai principi già enunciati da Cass. Sez. 2 30 - 4 - 2024 n. 11594(Rv. 671125-01), per tutte; ciò in quanto, a fronte di ricorso volto a contestare l’accertamento sull’esistenza dell’illecito, la questione della legittima determinazione dell’entità della relativa sanzione non può ritenersi passata in giudicatoe in questa materia si devono applicare le disposizioni sopravvenute più favorevoli anche d’ufficio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quinto, il sesto e il settimo motivo; cassa la sentenza i