CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositantecontroAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.4097/2025 depositata il 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 7075/2026Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 23702/2026Data pubblicazione 21/07/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/07/2026Andreina Giudicepietro