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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 25057/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la Sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all'annualità fiscale del 2014 per decorso del termine di prescrizione e ha rideterminato la pena, in anni 1 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui all'art. 8 d.P.R. n. 74 del 2000 per le annualità fiscali dal 2015 al 2017, articolando due motivi di ricorso; deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed all'aumento ex art. 81 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la motivazione risulta congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione e valutato, alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 ss. cod. pen., il notevole importo delle fatture false e della conseguente evasione fiscale quali elementi per giustificare il discostamento dal minimo edittale tenuto conto altresì dei profili di personalità del ricorrente (precedenti penali) e con minimo aumento per la continuazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la Sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all'annualità fiscale del 2014 per decorso del termine di prescrizione e ha rideterminato la pena, in anni 1 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui all'art. 8 d.P.R. n. 74 del 2000 per le annualità fiscali dal 2015 al 2017, articolando due motivi di ricorso; deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed all'aumento ex art. 81 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la motivazione risulta congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione e valutato, alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 ss. cod. pen., il notevole importo delle fatture false e della conseguente evasione fiscale quali elementi per giustificare il discostamento dal minimo edittale tenuto conto altresì dei profili di personalità del ricorrente (precedenti penali) e con minimo aumento per la continuazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.
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