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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40056/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Como letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Como ha convalidato l'arresto dell'indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e ne chiede l'annullamento per omessa motivazione in relazione allo stato di flagranza.

Deduce l'insussistenza dello stato di flagranza per mancanza di relazione immediata tra il corpo del reato e l'indagato, in quanto presso l'officina erano presenti altri dipendenti sicché non si comprende per quale ragione la sostanza rinvenuta sia stata attribuita al ricorrente, specie in considerazione del mancato rinvenimento di un bilancino, di materiale per il confezionamento e del comportamento del Totaro, che, non disponendo delle chiavi del locale interno, autorizzò gli operanti a sfondare la porta per procedere alla perquisizione, trattandosi di locale a disposizione di tutto il personale dell'officina.

2. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Come correttamente rilevato dal PG, il motivo denuncia solo formalmente una violazione di legge, in realtà, contesta la motivazione dell'ordinanza e propone una non consentita lettura alternativa dei fatti.

Insussistente è, infatti, la dedotta assenza di motivazione a fronte della puntuale ricostruzione dei fatti e della argomentata e logica motivazione resa a sostegno della decisione, del tutto aderente all'evoluzione del fatto e al materiale rinvenuto.

A differenza di quanto sostenuto in ricorso, logicamente il giudice ha attribuito all'indagato le sostanze rinvenute nei locali interni all'officina di proprietà del Totaro, che dichiarava di non ricordare più dove fossero le chiavi, in tal modo riconducendone a se stesso la titolarità, in quanto si trattava di locali siti all'interno dell'officina, nella parte destinata al cambio dei pneumatici.

La presenza in detti locali di marijuana, di 1 kg di hashish suddiviso in 11 panetti, di una scatola che aveva contenuto un bilancino di precisione e l'annotazione del prelevamento di 25 grammi, oltre al rinvenimento di una consistente somma di denaro in contanti (10 mila euro) e di una bustina con altri 6,77 grammi di hashish, ha giustificato l'attribuzione all'indagato delle sostanze e la corretta valutazione dei presupposti per la convalida dell'arresto, stante la flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la cui natura permanente consente di ravvisare la perdurante attualità e la contestualità tra la condotta e l'intervento della polizia giudiziaria, e la corretta valorizzazione della significatività del precedente specifico dell'indagato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 28 settembre 2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Como letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Como ha convalidato l'arresto dell'indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e ne chiede l'annullamento per omessa motivazione in relazione allo stato di flagranza. Deduce l'insussistenza dello stato di flagranza per mancanza di relazione immediata tra il corpo del reato e l'indagato, in quanto presso l'officina erano presenti altri dipendenti sicché non si comprende per quale ragione la sostanza rinvenuta sia stata attribuita al ricorrente, specie in considerazione del mancato rinvenimento di un bilancino, di materiale per il confezionamento e del comportamento del Totaro, che, non disponendo delle chiavi del locale interno, autorizzò gli operanti a sfondare la porta per procedere alla perquisizione, trattandosi di locale a disposizione di tutto il personale dell'officina. 2. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Come correttamente rilevato dal PG, il motivo denuncia solo formalmente una violazione di legge, in realtà, contesta la motivazione dell'ordinanza e propone una non consentita lettura alternativa dei fatti. Insussistente è, infatti, la dedotta assenza di motivazione a fronte della puntuale ricostruzione dei fatti e della argomentata e logica motivazione resa a sostegno della decisione, del tutto aderente all'evoluzione del fatto e al materiale rinvenuto. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, logicamente il giudice ha attribuito all'indagato le sostanze rinvenute nei locali interni all'officina di proprietà del Totaro, che dichiarava di non ricordare più dove fossero le chiavi, in tal modo riconducendone a se stesso la titolarità, in quanto si trattava di locali siti all'interno dell'officina, nella parte destinata al cambio dei pneumatici. La presenza in detti locali di marijuana, di 1 kg di hashish suddiviso in 11 panetti, di una scatola che aveva contenuto un bilancino di precisione e l'annotazione del prelevamento di 25 grammi, oltre al rinvenimento di una consistente somma di denaro in contanti (10 mila euro) e di una bustina con altri 6,77 grammi di hashish, ha giustificato l'attribuzione all'indagato delle sostanze e la corretta valutazione dei presupposti per la convalida dell'arresto, stante la flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la cui natura permanente consente di ravvisare la perdurante attualità e la contestualità tra la condotta e l'intervento della polizia giudiziaria, e la corretta valorizzazione della significatività del precedente specifico dell'indagato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 28 settembre 2022 Il consig
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