CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24 settembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati di associazione dedita al narcotraffico operante in Sicilia nel 2001(oggetto di sentenza della Corte di appello di Palermo), di due reati di spaccio di stupefacenticommessi in Sardegna nel 1999 (oggetto di sentenza della Corte di appello di Cagliari) e inCalabria nel 2008 (oggetto di sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Osservavache i reati risultavano completamente scollegati in quanto commessi in contesti spaziali etemporali diversi e in quanto i due episodi di spaccio non costituivano reati fine del delittoassociativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo relativa al reato di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante nella regione Sicilia. Aggiungeva che l’omogeneitàdelle violazioni non costituiva motivo sufficiente per ritenere unitaria l’ideazione criminosa.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. che, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per lamotivazione. Osserva che l’ordinanza non si è confrontata con l’allegazione difensivasecondo la quale la diversa collocazione spaziale degli episodi è indice della continuazione,in quanto espressiva dell'obiettivo di estendere l'ambito criminale di operatività del sodalizio,né con il fatto, ugualmente allegato, che il capo P) della sentenza pronunciata dalla Corte diappello di Cagliari riguardasse ipotesi di reato commesse tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Sardegna.Aggiunge che la stessa sentenza pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] una “credibile ipotesi investigativa” secondo la quale l’odierno ricorrente ed ilcugino Francesco “sarebbero coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti di portatacertamente transregionale, in cui [OSCURATO:PERSONA] svolge mansioni di corriere”, circostanza che rendeillogica la motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istanza di continuazione. Quantoalla distanza temporale degli episodi, osserva che costituisce indice di realizzazione di unprogetto delinquenziale a lungo termine. Aggiunge, inoltre, che irrilevante è la circostanzache i due episodi di traffico di stupefacenti giudicati in [OSCURATO:PERSONA] e in Sicilia non costituiscanoreati fine dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicata dalla Corte di appellodi Palermo, posto che il centro di interessi del ricorrente è la [OSCURATO:PERSONA], che costituisce puntodi collegamento tra i fatti oggetto delle sentenze di [OSCURATO:PERSONA] e di Palermo. Infine,osserva di aver dedotto ulteriori indici di unitarietà di ideazione criminosa costituiti dallatipologia di reati, dall’ascesa delinquenziale del ricorrente e dal coinvolgimento di soggettiriconducibili alla cerchia parentale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Haosservato che il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneuticiindicati da questa Corte, che la “realizzazione di un progetto delinquenziale a lungo termine”costituisce indice di movente e non di unità dell’ideazione criminosa, che non sono statiforniti elementi per ritenere che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali e non costituiscano, piuttosto,frutto di deliberazioni estemporanee attuate sfruttando di volta in volta le occasioni che sicreano e privilegiando la regione di riferimento in base a scelte di latitanza o di complici con iquali associarsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In tema di applicazione in executivis della disciplina del reatocontinuato, si è affermato «[...] che l'unicità di disegno criminoso, egualmentenecessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e infase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di unapluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva dispecificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato esufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento dellacontinuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunquefrutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074)» (Sez. 1, n. 28762 del 28/4/2023, Rv. 284970-01).Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azionicriminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).Spetta a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra piùreati giudicati con distinte decisioni l’onere di indicare i reati legati tra lorodall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventivaprogrammazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provaretale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto dellesentenze acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibilecollegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).2. Il provvedimento impugnato, sia pure con motivazione sintetica, hafatto corretta applicazione dei principi enunciati. Ha osservato che, nonostantel’omogeneità dei reati giudicati nelle sentenze, non ricorrono altri indici tra quellienucleati dalla giurisprudenza quali indicativi di una unità deliberativa e, anzi,ricorrono elementi che in base ai medesimi indici, smentiscono l’assunto, quali ladistanza spaziale e temporale tra gli episodi, verificatisi nell’arco di circa noveanni, in diverse regioni d’Italia. Ha, inoltre, sottolineato che i due episodi di reatocommessi in Sardegna nel 1999 e in [OSCURATO:PERSONA] nel 2008, non hanno elementi dicollegamento con l’associazione dedita al narcotraffico operante in Sicilia nel2001. A fronte di tali elementi, fortemente indizianti in senso negativoall’accoglimento dell’istanza, il ricorrente propone solo una diversa lettura edinterpretazione dell’indice della distanza spaziale e temporale che, tuttavia, nonè consentita in questa sede, nella quale questa Corte è chiamata a valutare lalogicità e congruenza degli elementi rappresentati e non ad accogliere l’una ol’altra opzione interpretativa dello stesso fatto. Peraltro, proprio perché si intendesignificato opposto a quello abitualmente attribuitogli dalla giurisprudenzaconsolidata, è necessario che l’argomentazione sia supportata da ulteriori esostanziali elementi che, nel caso di specie, non risultano adeguatamente dedotti.In ogni caso, si osserva che il richiamo all’inciso della sentenza della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] (secondo la quale non andrebbe “trascurato chestando ad una credibile ipotesi investigativa, che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al propriofratello ed al cugino Francesco, sarebbero coinvolti in un traffico di sostanzestupefacenti di portata certamente transregionale”), è circostanza del tuttogenerica, scollegata da dati fattuali che consentano di apprezzarne la rilevanzae significatività rispetto all’istanza oggi in esame e non risulta recepita insentenza in termini che confermino la concretezza dell’ipotesi investigativa; daultimo, la circostanza che i correi, in talune fattispecie, siano familiari e chel’obiettivo perseguito dal ricorrente sia quello della ascesa in ambito criminale,costituiscono elementi ambigui che, in assenza di ulteriori specificazioni, nonintegrano neanche un indizio di unitarietà della ideazione criminosa, benpotendo costituire, piuttosto, dimostrazione di una scelta di vita criminaleadottata in ambiente sociale e familiare dedito al crimine.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]