Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 1991

Cassazione n. 46963/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1991 avverso l'ordinanza del 11/7/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, commesso il 27 giugno 2022 quando l'indagato veniva notato mentre trasportava una busta di grosse dimensioni i viaggiando come passeggero a bordo di uno scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA].

I due, sottoposti a perquisizione personale all'uscita dall'abitazione della madre del Lucci, [OSCURATO:PERSONA], venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Precisamente, l'indagato deteneva indosso circa dieci grammi di cocaina, avvolta in carta gommata.

Presso l'abitazione della madre del Lucci, veniva poi trovata la busta poco prima detenuta dall'Alfano, all'interno della quale si trovava cocaina risultata del peso di circa 850 grammi.

La stessa sostanza era detenuta in parte indosso al Lucci e, in parte, nel baule dello scooter.

2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del concorso nel reato.

Evidenzia che indosso all'Alfano veniva trovato un quantitativo di droga, che aveva ricevuto dal Lucci e che era destinata al suo consumo personale e che non sussistono, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Lucci - che ha escluso la comproprietà dello stupefacente - elementi per ritenere l'indagato coinvolto nell'attività di cessione della droga, trovata a casa della madre del Lucci ove era detenuto anche il materiale per il confezionamento delle dosi, in vista del loro smercio.

Il Tribunale ha fornito una motivazione apparente ed illogica anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari, fatte discendere dal coinvolgimento dell'indagato nel descritto, ma insussistente, traffico di droga. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

A fronte dell'accertata detenzione da parte dell'indagato della busta in cui si trovava la droga, mentre viaggiava come passeggero dello scooter condotto dal Lucci, deve pervenirsi alla conclusione che non illogicamente il Tribunale ha valutato le circostanze di fatto ed ha ritenuto configurabile a carico dell'indagato il concorso in detenzione dello stupefacente escludendo che la rivendicazione del Lucci di essere l'unico possessore della droga - e che, peraltro, ha confermato la presenza dell'Alfano all'acquisto dello stupefacente - rendesse sussumibile la condotta dell'indagato quella di mera connivenza.

Correttamente il Tribunale ha apprezzato a carico dell'indagato, quale consapevole contributo alla condotta illecita, il suo diretto e personale coinvolgimento nel trasporto a casa della Sonino della droga, e compatibile con un'attività di approntamento di dosi per lo smercio, la permanenza del ricorrente in tale abitazione per circa mezz'ora, conclusione avallata dalla presenza della macchina per sottovuoto, ancora calda all'arrivo dei verbalizzanti.

Del tutto logiche, infine, le conclusioni del Tribunale sulla destinazione alla cessione dello stupefacente, sulla base del quantitativo di droga e del possesso di apparecchio e buste per il sottovuoto.

Le circostanze di fatto illustrate sono sufficienti, anche ove volesse darsi credito alla tesi del Lucci, per ritenere l'indagato coinvolto a titolo di concorso nel reato piuttosto che idonee a comprovarne la mera connivenza.

Il tratto distintivo tra le due fattispecie, e la conseguente non punibilità del connivente, va ravvisato nel fatto che, mentre la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è, invece, richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244), contributo che nel caso in esame l'indagato ha offerto in termini materiali sia prestandosi al trasporto della busta (mentre il Lucci vi era impedito, trovandosi alla guida) sia nelle operazioni successive di confezionamento della droga in dosi pronte per lo smercio utilizzando apparecchiatura per il sottovuoto e buste trovate a casa della madre del Lucci dove l'indagato, e il Lucci, si erano trattenuti per un tempo apprezzabile.

Del resto, appare davvero inverosimile che il ricorrente si sia trovato coinvolto in tutte le operazioni di acquisto, trasporto della droga e confezionamento delle dosi da smercio, operazioni che gli acquirenti di quantitativi del genere di quello caduto in sequestro non sono soliti organizzare e porre in essere alla presenza di meri acquirenti di stupefacenti, vieppiù se, come rivendicato dall'Alfano, anche assuntori di droga. 2.La conferma del coinvolgimento dell'Alfano a titolo di concorrente nel reato, depotenzia le argomentazioni della difesa sulla insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché mero spettatore dell'altrui condotta, esigenze che il Tribunale di Napoli ha, viceversa, strutturate sulla gravità del fatto-reato, sulla rilevanza del contributo del ricorrente alla commissione del fatto e sul negativo giudizio sulla personalità dell'Alfano che risulta gravato di precedenti proprio in materia di droga, oltre che estorsione.

La quantità di droga detenuta denota, secondo le ragionevoli argomentazioni svolte dal Tribunale, un inserimento nel circuito della droga non limitata a quantitativi sussumibili nel piccolo spaccio da strada ma, anzi, ad un livello ben più articolato e sintomatico, vista la quantità sequestrata, di solidi rapporti con fornitori e acquirenti, per il successivo smercio mentre la individuazione dell'abitazione della madre del Lucci, come luogo di custodia e copertura per le operazioni di confezionamento, non irragionevolmente è stata apprezzata come incompatibile con l'applicazione di una misura coercitiva diversa.

A questo riguardo del tutto generiche si rivelano le censure difensive che in realtà non si confrontano con il contenuto dell'ordinanza impugnata, lì dove si è espressamente ritenuto che gli arresti domiciliari non impedirebbero all'Alfano di proseguire nell'attività di cessione di stupefacenti gestendola da altre abitazioni. 3.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

Seguono, per la cancelleria, le comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1991 avverso l'ordinanza del 11/7/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, commesso il 27 giugno 2022 quando l'indagato veniva notato mentre trasportava una busta di grosse dimensioni i viaggiando come passeggero a bordo di uno scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA]. I due, sottoposti a perquisizione personale all'uscita dall'abitazione della madre del Lucci, [OSCURATO:PERSONA], venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Precisamente, l'indagato deteneva indosso circa dieci grammi di cocaina, avvolta in carta gommata. Presso l'abitazione della madre del Lucci, veniva poi trovata la busta poco prima detenuta dall'Alfano, all'interno della quale si trovava cocaina risultata del peso di circa 850 grammi. La stessa sostanza era detenuta in parte indosso al Lucci e, in parte, nel baule dello scooter. 2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del concorso nel reato. Evidenzia che indosso all'Alfano veniva trovato un quantitativo di droga, che aveva ricevuto dal Lucci e che era destinata al suo consumo personale e che non sussistono, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Lucci - che ha escluso la comproprietà dello stupefacente - elementi per ritenere l'indagato coinvolto nell'attività di cessione della droga, trovata a casa della madre del Lucci ove era detenuto anche il materiale per il confezionamento delle dosi, in vista del loro smercio. Il Tribunale ha fornito una motivazione apparente ed illogica anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari, fatte discendere dal coinvolgimento dell'indagato nel descritto, ma insussistente, traffico di droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. A fronte dell'accertata detenzione da parte dell'indagato della busta in cui si trovava la droga, mentre viaggiava come passeggero dello scooter condotto dal Lucci, deve pervenirsi alla conclusione che non illogicamente il Tribunale ha valutato le circostanze di fatto ed ha ritenuto configurabile a carico dell'indagato il concorso in detenzione dello stupefacente escludendo che la rivendicazione del Lucci di essere l'unico possessore della droga - e che, peraltro, ha confermato la presenza dell'Alfano all'acquisto dello stupefacente - rendesse sussumibile la condotta dell'indagato quella di mera connivenza. Correttamente il Tribunale ha apprezzato a carico dell'indagato, quale consapevole contributo alla condotta illecita, il suo diretto e personale coinvolgimento nel trasporto a casa della Sonino della droga, e compatibile con un'attività di approntamento di dosi per lo smercio, la permanenza del ricorrente in tale abitazione per circa mezz'ora, conclusione avallata dalla presenza della macchina per sottovuoto, ancora calda all'arrivo dei verbalizzanti. Del tutto logiche, infine, le conclusioni del Tribunale sulla destinazione alla cessione dello stupefacente, sulla base del quantitativo di droga e del possesso di apparecchio e buste per il sottovuoto. Le circostanze di fatto illustrate sono sufficienti, anche ove volesse darsi credito alla tesi del Lucci, per ritenere l'indagato coinvolto a titolo di concorso nel reato piuttosto che idonee a comprovarne la mera connivenza. Il tratto distintivo tra le due fattispecie, e la conseguente non punibilità del connivente, va ravvisato nel fatto che, mentre la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è, invece, richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244), contributo che nel caso in esame l'indagato ha offerto in termini materiali sia prestandosi al trasporto della busta (mentre il Lucci vi era impedito, trovandosi alla guida) sia nelle operazioni successive di confezionamento della droga in dosi pronte per lo smercio utilizzando apparecchiatura per il sottovuoto e buste trovate a casa della madre del Lucci dove l'indagato, e il Lucci, si erano trattenuti per un tempo apprezzabile. Del resto, appare davvero inverosimile che il ricorrente si sia trovato coinvolto in tutte le operazioni di acquisto, trasporto della droga e confezionamento delle dosi da smercio, operazioni che gli acquirenti di quantitativi del genere di quello caduto in sequestro non sono soliti organizzare e porre in essere alla presenza di meri acquirenti di stupefacenti, vieppiù se, come rivendicato dall'Alfano, anche assuntori di droga. 2.La conferma del coinvolgimento dell'Alfano a titolo di concorrente nel reato, depotenzia le argomentazioni della difesa sulla insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché mero spettatore dell'altrui condotta, esigenze che il Tribunale di Napoli ha, viceversa, strutturate sulla gravità del fatto-reato, sulla rilevanza del contributo del ricorrente alla commissione del fatto e sul negativo giudizio sulla personalità dell'Alfano che risulta gravato di precedenti proprio in materia di droga, oltre che estorsione. La quantità di droga detenuta denota, secondo le ragionevoli argomentazioni svolte dal Tribunale, un inserimento nel circuito della droga non limitata a quantitativi sussumibili nel piccolo spaccio da strada ma, anzi, ad un livello ben più articolato e sintomatico, vista la quantità sequestrata, di solidi rapporti con fornitori e acquirenti, per il successivo smercio mentre la individuazione dell'abitazione della madre del Lucci, come luogo di custodia e copertura per le operazioni di confezionamento, non irragionevolmente è stata apprezzata come incompatibile con l'applicazione di una misura coercitiva diversa. A questo riguardo del tutto generiche si rivelano le censure difensive che in realtà non si confrontano con il contenuto dell'ordinanza impugnata, lì dove si è espressamente ritenuto che gli arresti domiciliari non impedirebbero all'Alfano di proseguire nell'attività di cessione di stupefacenti gestendola da altre abitazioni. 3.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. Seguono, per la cancelleria, le comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
Sentenza Cassazione n. 46963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris