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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 02286/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11130/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato –Medici specializzandi – Borse di studio -Adeguamenti R.G.N. 11130/2018 Ud. 10/01/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore, pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1107/2017 depositata il 12/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 3 di 16 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1107 del 12 ottobre 2017, la Corte d’appello di Bologna, nella contumacia –in entrambi i casi – di MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, ha respinto i due distinti appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 273/2014.

2. Il Tribunale felsineo era stato adito con separati ricorsi – poi riuniti –da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano evocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di essere tutti medici che avevano frequentato corsi di specializzazione successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 257/1991, avevano (stando alla ricostruzione offerta dalla decisione impugnata) chiesto – in via gradata –1) il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro subordinato, con condanna delle convenute alla corresponsione delle differenze retributive; 2) il risarcimento dei danni per illegittimo differimento dell’incremento della borsa di studio; 3) la condanna dei convenutialla corresponsione degli adeguamenti annuali e triennali ex art. 6, del medesimo D. Lgs. n. 257/1991; 4) nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, la condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 ed alla rettifica delle certificazioni rilasciate.

Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 4 di 16 Il Tribunale di Bologna, riuniti i separati ricorsi, aveva accolto unicamente la domanda subordinata – e solamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – di condanna all’adeguamento triennale, peraltro nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla messa in mora del 25 luglio 2012, parametrando detto adeguamento nella misura del 10% del trattamento tabellare fondamentale dei medici, con riferimento alla qualifica del dirigente medico già ex nono livello.

3. La decisione del Tribunale di Bologna era stata separatamente impugnata, dagli originari ricorrenti, da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.

Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] e rimasti invece contumaci MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, la Corte d’appello di Bologna ha respinto sia l’appello principale sia l’appello incidentale.

4. Decidendo i primi tre motivi del gravame degli originari ricorrenti, la Corte territoriale, ha in primo luogo escluso che il tirocinio venisse a configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Indi, richiamando la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, la Corte d’appello ha escluso che la disciplina eurounitaria vigente pro tempore presentasse carattere immediatamente applicativo, affermando che la stessa si limitava a prescrivere un parametro di adeguatezza che necessitava di individuazione concreta da parte del legislatore italiano, ed escludendo che il differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e la sterilizzazione parziale del meccanismo di adeguamento contemplato dall’art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 venissero a porsi in contrasto con il suddetto parametro.

Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 5 di 16 Quanto agli ulteriori motivi di gravame, la Corte territoriale ha: − ritenuto inammissibile il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’adeguamento triennale, in quanto privo del carattere di specificità; − disatteso il motivo concernente il computo del termine prescrizionale, affermando che il diritto all’adeguamento triennale ex art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 era esigibile a far tempo dal 1° gennaio 1994, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione; − respinto il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 ed alla rettifica delle certificazioni rilasciate, rilevando che il lamentato danno postulava lamancata equiparazione in sede di bando, laddove gli appellanti avevano omesso di allegare uno specifico inadempimento in sede di concorso, mentre in relazione alla condanna alla rettifica delle certificazioni risultava preclusa la possibilità di condannare la p.A. ad un facere.

Esaminando, poi, l’appello di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ribadito che il diritto all’adeguamento triennale exart. 6, D. Lgs. n. 257/1991 era esigibile a far tempo dal 1° gennaio 1994 senza che occorresse l’emanazione di atto normativo secondario, da ciò conseguendo che non risultava impedito l’esercizio del potere equitativo del giudice ai fini della determinazione dell’adeguamento.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna hanno presentato separati ricorsi: Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 6 di 16 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]; In particolare, è stato inizialmente proposto ricorso unitario per conto sia della [OSCURATO:PERSONA] sia dell’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, preso atto dell’autonoma proposizione di ricorso da parte di quest’ultima, l’Avvocatura dello Stato, con successivo controricorso, ha dato atto che il proprio ricorso doveva intendersi limitato alla posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIe “tamquam non esset” quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA].

Resistono, invece, con mero controricorso MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA.

È rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] .

6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

Tutte le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCIA Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 7 di 16 ZAZZERONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, successivamente 10, e 189, successivamente 249, del Trattato istitutivo dell’Unione; della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46, D. Lgs. 368/1999.

Argomenta, in particolare, il ricorso chela decisione impugnata, con “motivazione apparente, aberrante e non coerente”, avrebbe omesso di procedere all’applicazione delle previsioni invocate, in particolare ignorando le previsioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46, D. Lgs. 368/1999, a loro volta attuative della Direttiva 93/16/CEE.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è – testualmente – intitolato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1 n. 3 per le medesime ragioni speculari di cui al precedente punto 7, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’entità del risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria e del mancato adempimento della conversione giuridico-economica del rapporto ex art. 37 D. Lgs. 368/1999, dell’insufficienza della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d. lgs. 257 del 1991 a rendere lo Stato italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire dal 2007 come da D.lgs. 368 del 1999”.

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte felsinea nella parte in cui la stessa ha ritenuto non violato il parametro della adeguatezza per effetto del differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e della sterilizzazione del meccanismo di indicizzazione di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 257/1991, deducendo in contrario che le Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 8 di 16 conclusioni della Corte d’appello si porrebbero in contrasto con i principi eurounitari come chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. di cui invece i giudici nazionali sarebbero chiamati a dare attuazione.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6 e 53 della Convenzione EDU; dell’art. 11 Preleggi; dell’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente applicabile in via retroattiva l’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, in tal modo violando i citati articoli della Convenzione EDU per avere inciso sullo svolgimento del processo.

Secondo i ricorrenti risulterebbe violato anche l’art. 11 Preleggi, in quanto il legislatore avrebbe introdotto previsioni retroattive non più favorevoli agli interessati – come sarebbe corretto – bensì meno favorevoli, peraltro basando tale regime deteriore unicamente su esigenze di natura finanziaria individuate in modo generico. 1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2395 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che il termine di prescrizione decorresse dalla data della messa in mora e non dal completamento della loro specializzazione, avvenuta negli anni 2005 e 2006.

Richiama sul punto la giurisprudenza comunitaria, la quale avrebbe invece escluso la decorrenza della prescrizione sino al momento della trasposizione della Direttiva, in quanto solo da tale momento sarebbe possibile per gli interessati far valere i propridiritti.

1.5. Il quinto motivo di ricorso è –testualmente – intitolato “rilascio diploma di specializzazione non conforme alle prescrizioni comunitarie, violazione libera circolazione titoli ex Dir. 93/16/CEE (D.lgs. 368/99), Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 9 di 16 Dir. 2005/36/CEE e legge n. 13 del 06.02.2007, D.Lgs. n. 206 del 09.11.2007 –art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.” I ricorrenti impugnano la motivazione – a loro dire “viziata e illogica” – con cui la Corte d’appello ha disatteso la domanda volta a conseguire la condanna della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] a procedere al rilascio dei diplomi di specializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999.

2. Il ricorso incidentale d ell’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] è affidato a settemotivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale la ricorrente veniva a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado.

2.2. Con il secondo motivo – subordinato al primo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato la statuizione di condanna della ricorrente con motivazione inesistente. 2.3.Con il terzo motivo – anch’esso subordinato al primo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, D. Lgs. n. 257/1991; 1218 e 2043 c.c., nonché “dei principi in materia di responsabilità civile”.

Il ricorso impugna l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale l’adeguamento triennale non necessitava, per la sua applicazione, di un atto normativo secondario.

Deduce in contrario che, senza tale atto normativo, alle università era preclusa la possibilità di emanare gli atti di erogazione delle borse di studio agli specializzandi.

Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 10 di 16 2.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, per avere la Corte d’appello omesso di motivare – o motivato solo in modo apparente – in ordine al motivo di gravame con il quale veniva contestata la possibilità di applicare l’adeguamento triennale, sulla scorta degli interventi normativi di cui all’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997, e 36, L. n. 289/2002, dai quali si evincerebbe la volontà del legislatore di non modificare le borse di studio. 2.5.Con il quinto motivo – subordinato al quarto - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, D. Lgs. n. 257/1991; 32, comma 12, L. n. 449/1997, e 36, L. n. 289/2002.

Il ricorso, richiamando precedenti di questa Corte, argomenta che le previsioni richiamate hanno determinato il blocco dei meccanismi di rideterminazione triennale delle borse di studio, impugnando, conseguentemente, la contraria affermazione contenuta nella decisione impugnata. 2.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che gli accessori sulle somme dovute potessero essere computati dalla data della messa in mora, argomentando che i crediti in questione erano privi del carattere dell’esigibilità e della liquidità sino al momento della decisione che ha accolto le domande dei ricorrenti incidentali, con la conseguenza che gli accessori avrebbero dovuto essere computati con decorrenza unicamente dalla data della domanda giudiziale. 2.7.Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale venivano Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 11 di 16 contestati i criteri di quantificazione della maggiorazione degli importi delle borse di studio.

3. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIdeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, D. Lgs. n. 257/1991; 7, comma 1, D.L. n. 384/1992; 32, comma 12, L. n. 449/1997; 22, comma 1, L. n. 448/1999; 36, comma 2, L. 289/2002; 1, comma 212, L. n. 266/2005; 2043, 2056, 1226 c.c.

Sulla scorta del quadro determinato dal succedersi degli atti normativi richiamati nel motivo, la [OSCURATO:PERSONA] impugna la decisione della Corte d’appello di Bologna, deducendo che la stessa avrebbe erroneamente confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva riconosciuto l’applicabilità dell’adeguamento triennale richiesto dagli originari ricorrenti.

Argomenta, in contrario, il ricorso che gli interventi normativi già richiamati hanno invece determinato il blocco – reiterato nel tempo – sia degli adeguamenti triennali sia di quelli annuali.

4. Appare opportuno esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è fondato.

Come rammentato in precedenza, l’unica domanda dei ricorrenti accolta dal giudice di prime cure aveva ad oggetto l’adeguamento triennale dell'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.

Nel disattendere il motivo di gravame con il quale l’odierna ricorrente principale veniva a contestare detta statuizione del Tribunale, confermando quindi la valutazione del giudice di prime cure, la Corte d’appello di Bologna si è discostata dal costante - e contrario -orientamento di questa Corte.

Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 12 di 16 Premesso, infatti, che l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato(Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021) , questa Corte ha chiarito che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato(Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017; sino a Cass. Sez.

L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011).

Da ciò consegue che l’adeguamento richiesto dai ricorrenti non poteva essere richiesto né in via diretta né indirettamente– e cioè sotto forma di pretesa risarcitoria, come pure era avvenuto – atteso che l’accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ove avvenuto a titolo di risarcimento, si sarebbe comunque tradotto in una elusione del blocco degli incrementi derivante dalla legge.

5. L’accoglimento del motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIdetermina l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA].

6. I motivi del ricorso principale sono, nel loro complesso, privi di pregio.

Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 13 di 16

6.1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati alla luce delcostante orientamento di questa Corte già richiamato in sede di esame del motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Il quarto motivo di ricorso è da ritenersi invece assorbito, sempre in virtù dell’accoglimento del motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

6.3. Il quinto ed ultimo motivo è, invece, inammissibile.

Inammissibile, in primo luogo, perché, nel dedurre in modo generico il carattere “viziato e illogico” della motivazione, non tiene conto del fatto chel’attuale formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. esclude l’ammissibilità delle censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Inammissibile, in secondo luogo, perché il motivo non censura correttamente la ratioalla base della statuizione della Corte d’appello, Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 14 di 16 la quale ha motivato la propria decisione con l’impossibilità, per il giudice ordinario, di condannare l’università ad un facere consistente nella rettifica delle certificazioni di specialità.

Opera, quindi, la regola di inammissibilità dei motivi di ricorso che non investano l’effettiva ratio della decisione impugnata(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve trovare accoglimento il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento del ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere respinto il ricorso principale.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al ricorso accolto e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito exart. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa, rigettando la domanda originariamente proposta dai ricorrenti principali.

8. Per quanto attiene il regime delle spese, appare opportuno, in considerazione dell’esito dei due gradi di merito, disporre l’integrale compensazione in relazione a detti gradi.

Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, si ritiene di disporre, ulteriormente,la compensazione delle spese in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], mentre deve trovare applicazione la regola di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nel rapporto tra i ricorrenti principali, da una parte, e la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, dall’altro.

Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.

Sez.

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9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", in relazione ai ricorrenti principali, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], assorbito il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e respinto il ricorso principale; cassa l'impugnata sentenza, in relazione al ricorso accolto , e , decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di merito; condanna iricorrenti principali a rifondere in favore della ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCAle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in€ 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; Sez.

S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 16 di 16 dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità in relazione ad [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11130/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato –Medici specializzandi – Borse di studio -Adeguamenti R.G.N. 11130/2018 Ud. 10/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore, pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1107/2017 depositata il 12/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 3 di 16 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1107 del 12 ottobre 2017, la Corte d’appello di Bologna, nella contumacia –in entrambi i casi – di MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, ha respinto i due distinti appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 273/2014. 2. Il Tribunale felsineo era stato adito con separati ricorsi – poi riuniti –da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano evocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA e [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di essere tutti medici che avevano frequentato corsi di specializzazione successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 257/1991, avevano (stando alla ricostruzione offerta dalla decisione impugnata) chiesto – in via gradata –1) il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro subordinato, con condanna delle convenute alla corresponsione delle differenze retributive; 2) il risarcimento dei danni per illegittimo differimento dell’incremento della borsa di studio; 3) la condanna dei convenutialla corresponsione degli adeguamenti annuali e triennali ex art. 6, del medesimo D. Lgs. n. 257/1991; 4) nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, la condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 ed alla rettifica delle certificazioni rilasciate. Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 4 di 16 Il Tribunale di Bologna, riuniti i separati ricorsi, aveva accolto unicamente la domanda subordinata – e solamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – di condanna all’adeguamento triennale, peraltro nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla messa in mora del 25 luglio 2012, parametrando detto adeguamento nella misura del 10% del trattamento tabellare fondamentale dei medici, con riferimento alla qualifica del dirigente medico già ex nono livello. 3. La decisione del Tribunale di Bologna era stata separatamente impugnata, dagli originari ricorrenti, da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] e rimasti invece contumaci MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, la Corte d’appello di Bologna ha respinto sia l’appello principale sia l’appello incidentale. 4. Decidendo i primi tre motivi del gravame degli originari ricorrenti, la Corte territoriale, ha in primo luogo escluso che il tirocinio venisse a configurare un rapporto di lavoro subordinato. Indi, richiamando la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, la Corte d’appello ha escluso che la disciplina eurounitaria vigente pro tempore presentasse carattere immediatamente applicativo, affermando che la stessa si limitava a prescrivere un parametro di adeguatezza che necessitava di individuazione concreta da parte del legislatore italiano, ed escludendo che il differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e la sterilizzazione parziale del meccanismo di adeguamento contemplato dall’art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 venissero a porsi in contrasto con il suddetto parametro. Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 5 di 16 Quanto agli ulteriori motivi di gravame, la Corte territoriale ha: − ritenuto inammissibile il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’adeguamento triennale, in quanto privo del carattere di specificità; − disatteso il motivo concernente il computo del termine prescrizionale, affermando che il diritto all’adeguamento triennale ex art. 6, D. Lgs. n. 257/1991 era esigibile a far tempo dal 1° gennaio 1994, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione; − respinto il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 ed alla rettifica delle certificazioni rilasciate, rilevando che il lamentato danno postulava lamancata equiparazione in sede di bando, laddove gli appellanti avevano omesso di allegare uno specifico inadempimento in sede di concorso, mentre in relazione alla condanna alla rettifica delle certificazioni risultava preclusa la possibilità di condannare la p.A. ad un facere. Esaminando, poi, l’appello di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ribadito che il diritto all’adeguamento triennale exart. 6, D. Lgs. n. 257/1991 era esigibile a far tempo dal 1° gennaio 1994 senza che occorresse l’emanazione di atto normativo secondario, da ciò conseguendo che non risultava impedito l’esercizio del potere equitativo del giudice ai fini della determinazione dell’adeguamento. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna hanno presentato separati ricorsi: Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 6 di 16 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]; In particolare, è stato inizialmente proposto ricorso unitario per conto sia della [OSCURATO:PERSONA] sia dell’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, preso atto dell’autonoma proposizione di ricorso da parte di quest’ultima, l’Avvocatura dello Stato, con successivo controricorso, ha dato atto che il proprio ricorso doveva intendersi limitato alla posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIe “tamquam non esset” quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]. Resistono, invece, con mero controricorso MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA. È rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] . 6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Tutte le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCIA Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 7 di 16 ZAZZERONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, successivamente 10, e 189, successivamente 249, del Trattato istitutivo dell’Unione; della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46, D. Lgs. 368/1999. Argomenta, in particolare, il ricorso chela decisione impugnata, con “motivazione apparente, aberrante e non coerente”, avrebbe omesso di procedere all’applicazione delle previsioni invocate, in particolare ignorando le previsioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46, D. Lgs. 368/1999, a loro volta attuative della Direttiva 93/16/CEE. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è – testualmente – intitolato “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1 n. 3 per le medesime ragioni speculari di cui al precedente punto 7, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’entità del risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria e del mancato adempimento della conversione giuridico-economica del rapporto ex art. 37 D. Lgs. 368/1999, dell’insufficienza della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d. lgs. 257 del 1991 a rendere lo Stato italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire dal 2007 come da D.lgs. 368 del 1999”. I ricorrenti impugnano la decisione della Corte felsinea nella parte in cui la stessa ha ritenuto non violato il parametro della adeguatezza per effetto del differimento degli aumenti previsti dal D. Lgs. n. 368/1999 e della sterilizzazione del meccanismo di indicizzazione di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 257/1991, deducendo in contrario che le Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 8 di 16 conclusioni della Corte d’appello si porrebbero in contrasto con i principi eurounitari come chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. di cui invece i giudici nazionali sarebbero chiamati a dare attuazione. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6 e 53 della Convenzione EDU; dell’art. 11 Preleggi; dell’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente applicabile in via retroattiva l’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, in tal modo violando i citati articoli della Convenzione EDU per avere inciso sullo svolgimento del processo. Secondo i ricorrenti risulterebbe violato anche l’art. 11 Preleggi, in quanto il legislatore avrebbe introdotto previsioni retroattive non più favorevoli agli interessati – come sarebbe corretto – bensì meno favorevoli, peraltro basando tale regime deteriore unicamente su esigenze di natura finanziaria individuate in modo generico. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2395 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che il termine di prescrizione decorresse dalla data della messa in mora e non dal completamento della loro specializzazione, avvenuta negli anni 2005 e 2006. Richiama sul punto la giurisprudenza comunitaria, la quale avrebbe invece escluso la decorrenza della prescrizione sino al momento della trasposizione della Direttiva, in quanto solo da tale momento sarebbe possibile per gli interessati far valere i propridiritti. 1.5. Il quinto motivo di ricorso è –testualmente – intitolato “rilascio diploma di specializzazione non conforme alle prescrizioni comunitarie, violazione libera circolazione titoli ex Dir. 93/16/CEE (D.lgs. 368/99), Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 9 di 16 Dir. 2005/36/CEE e legge n. 13 del 06.02.2007, D.Lgs. n. 206 del 09.11.2007 –art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.” I ricorrenti impugnano la motivazione – a loro dire “viziata e illogica” – con cui la Corte d’appello ha disatteso la domanda volta a conseguire la condanna della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] a procedere al rilascio dei diplomi di specializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999. 2. Il ricorso incidentale d ell’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] è affidato a settemotivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale la ricorrente veniva a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo – subordinato al primo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. per avere la Corte d’appello confermato la statuizione di condanna della ricorrente con motivazione inesistente. 2.3.Con il terzo motivo – anch’esso subordinato al primo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, D. Lgs. n. 257/1991; 1218 e 2043 c.c., nonché “dei principi in materia di responsabilità civile”. Il ricorso impugna l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale l’adeguamento triennale non necessitava, per la sua applicazione, di un atto normativo secondario. Deduce in contrario che, senza tale atto normativo, alle università era preclusa la possibilità di emanare gli atti di erogazione delle borse di studio agli specializzandi. Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 10 di 16 2.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, per avere la Corte d’appello omesso di motivare – o motivato solo in modo apparente – in ordine al motivo di gravame con il quale veniva contestata la possibilità di applicare l’adeguamento triennale, sulla scorta degli interventi normativi di cui all’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997, e 36, L. n. 289/2002, dai quali si evincerebbe la volontà del legislatore di non modificare le borse di studio. 2.5.Con il quinto motivo – subordinato al quarto - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, D. Lgs. n. 257/1991; 32, comma 12, L. n. 449/1997, e 36, L. n. 289/2002. Il ricorso, richiamando precedenti di questa Corte, argomenta che le previsioni richiamate hanno determinato il blocco dei meccanismi di rideterminazione triennale delle borse di studio, impugnando, conseguentemente, la contraria affermazione contenuta nella decisione impugnata. 2.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che gli accessori sulle somme dovute potessero essere computati dalla data della messa in mora, argomentando che i crediti in questione erano privi del carattere dell’esigibilità e della liquidità sino al momento della decisione che ha accolto le domande dei ricorrenti incidentali, con la conseguenza che gli accessori avrebbero dovuto essere computati con decorrenza unicamente dalla data della domanda giudiziale. 2.7.Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale venivano Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 11 di 16 contestati i criteri di quantificazione della maggiorazione degli importi delle borse di studio. 3. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIdeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, D. Lgs. n. 257/1991; 7, comma 1, D.L. n. 384/1992; 32, comma 12, L. n. 449/1997; 22, comma 1, L. n. 448/1999; 36, comma 2, L. 289/2002; 1, comma 212, L. n. 266/2005; 2043, 2056, 1226 c.c. Sulla scorta del quadro determinato dal succedersi degli atti normativi richiamati nel motivo, la [OSCURATO:PERSONA] impugna la decisione della Corte d’appello di Bologna, deducendo che la stessa avrebbe erroneamente confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva riconosciuto l’applicabilità dell’adeguamento triennale richiesto dagli originari ricorrenti. Argomenta, in contrario, il ricorso che gli interventi normativi già richiamati hanno invece determinato il blocco – reiterato nel tempo – sia degli adeguamenti triennali sia di quelli annuali. 4. Appare opportuno esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato. Come rammentato in precedenza, l’unica domanda dei ricorrenti accolta dal giudice di prime cure aveva ad oggetto l’adeguamento triennale dell'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. Nel disattendere il motivo di gravame con il quale l’odierna ricorrente principale veniva a contestare detta statuizione del Tribunale, confermando quindi la valutazione del giudice di prime cure, la Corte d’appello di Bologna si è discostata dal costante - e contrario -orientamento di questa Corte. Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 12 di 16 Premesso, infatti, che l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato(Cass. Sez. L -Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021) , questa Corte ha chiarito che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017; sino a Cass. Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011). Da ciò consegue che l’adeguamento richiesto dai ricorrenti non poteva essere richiesto né in via diretta né indirettamente– e cioè sotto forma di pretesa risarcitoria, come pure era avvenuto – atteso che l’accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ove avvenuto a titolo di risarcimento, si sarebbe comunque tradotto in una elusione del blocco degli incrementi derivante dalla legge. 5. L’accoglimento del motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] MINISTRIdetermina l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]. 6. I motivi del ricorso principale sono, nel loro complesso, privi di pregio. Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 13 di 16 6.1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati alla luce delcostante orientamento di questa Corte già richiamato in sede di esame del motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Il quarto motivo di ricorso è da ritenersi invece assorbito, sempre in virtù dell’accoglimento del motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Il quinto ed ultimo motivo è, invece, inammissibile. Inammissibile, in primo luogo, perché, nel dedurre in modo generico il carattere “viziato e illogico” della motivazione, non tiene conto del fatto chel’attuale formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. esclude l’ammissibilità delle censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Inammissibile, in secondo luogo, perché il motivo non censura correttamente la ratioalla base della statuizione della Corte d’appello, Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 14 di 16 la quale ha motivato la propria decisione con l’impossibilità, per il giudice ordinario, di condannare l’università ad un facere consistente nella rettifica delle certificazioni di specialità. Opera, quindi, la regola di inammissibilità dei motivi di ricorso che non investano l’effettiva ratio della decisione impugnata(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019). 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve trovare accoglimento il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento del ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere respinto il ricorso principale. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al ricorso accolto e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito exart. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa, rigettando la domanda originariamente proposta dai ricorrenti principali. 8. Per quanto attiene il regime delle spese, appare opportuno, in considerazione dell’esito dei due gradi di merito, disporre l’integrale compensazione in relazione a detti gradi. Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, si ritiene di disporre, ulteriormente,la compensazione delle spese in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], mentre deve trovare applicazione la regola di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nel rapporto tra i ricorrenti principali, da una parte, e la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, dall’altro. Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 15 di 16 9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", in relazione ai ricorrenti principali, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], assorbito il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e respinto il ricorso principale; cassa l'impugnata sentenza, in relazione al ricorso accolto , e , decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di merito; condanna iricorrenti principali a rifondere in favore della ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCAle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in€ 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; Sez. S4/L- R.G. 11130/2018 – CC 10/01/2024 - Pagina nr. 16 di 16 dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità in relazione ad [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio
Sentenza Cassazione n. 02286/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris