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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47029/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2 febbraio 2024 la Corte d'appello di Bologna, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa in data 23.5.2022 dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante inserimento dopo le parole "riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. delle parole "prevalente sull'aggravante contestata in fatto di cui all'art. 590 bis, comma 5, n. 3 cod.pen., ha confermato l'impugnata sentenza con la quale il prevenuto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis. cod.pen. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 130 cod.proc.pen. ed alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 590 bis cod.pen.

Si premette che la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. procedibile d'ufficio in assenza della condizione di procedibilità, dato che ha considerato sussistente in fatto l'ipotesi di cui all'art. 590 bis, comma 5 n. 3, cod.pen.

Il giudice d'appello per rimediare alla mancata contestazione dell'aggravante ha fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen. correggendo il dispositivo della sentenza di primo grado, così ritenendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. prevalente sull'aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 5, n. 3 cod. pen. contestata in fatto.

Si contesta nella specie il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, atteso che la Corte territoriale ha inteso in realtà sostituire una decisione già assunta.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo é infondato.

Ed invero, a prescindere dalla correzione del dispositivo ex art. 130 cod.proc.pen., la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che, nella specie, il reato contestato è quello di lesioni aggravate ex art. 590 bis, co. 5 n. 3, cod.pen., rilevando che l'aggravante de qua è stata contestata attraverso la sua enunciazione in fatto non essendo necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede ed in tali termini il fatto è stato accertato dal primo giudice.

Ed invero, il capo di imputazione descrive la condotta contestata all'imputato nei seguenti termini: ".. in particolare l'Hoda, percorrendo la cittadina via [OSCURATO:PERSONA] con direzione [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autovettura Peugeot tg. [OSCURATO:TARGA] in prossimità del civico n. 22, eseguendo il sorpasso di un altro veicolo, che aveva rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire al pedone Cobosneanu l'attraversamento della strada dalla destra alla sinistra rispetto al senso di marcia, investiva quest'ultimo procurandogli le lesioni personali consistite in frattura piatto tibiale laterale e frattura trimalleolare a sinistra guaribili in almeno 205 giorni s.c. con violazione dell'art. 148, comma 13-16 del C.d.S.".

Pertanto, benché l'aggravante non sia stata espressamente indicata dal Tribunale nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, viene pacificamente in rilievo il reato di cui all'art. 590 bis co. 5 n. 3 c.p., procedibile d'ufficio ex at. 590 bis ult. comma cod.pen. 2.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. nPi g etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 febbraio 2024 la Corte d'appello di Bologna, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa in data 23.5.2022 dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante inserimento dopo le parole "riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. delle parole "prevalente sull'aggravante contestata in fatto di cui all'art. 590 bis, comma 5, n. 3 cod.pen., ha confermato l'impugnata sentenza con la quale il prevenuto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis. cod.pen. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 130 cod.proc.pen. ed alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 590 bis cod.pen. Si premette che la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. procedibile d'ufficio in assenza della condizione di procedibilità, dato che ha considerato sussistente in fatto l'ipotesi di cui all'art. 590 bis, comma 5 n. 3, cod.pen. Il giudice d'appello per rimediare alla mancata contestazione dell'aggravante ha fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen. correggendo il dispositivo della sentenza di primo grado, così ritenendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. prevalente sull'aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 5, n. 3 cod. pen. contestata in fatto. Si contesta nella specie il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, atteso che la Corte territoriale ha inteso in realtà sostituire una decisione già assunta. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo é infondato. Ed invero, a prescindere dalla correzione del dispositivo ex art. 130 cod.proc.pen., la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che, nella specie, il reato contestato è quello di lesioni aggravate ex art. 590 bis, co. 5 n. 3, cod.pen., rilevando che l'aggravante de qua è stata contestata attraverso la sua enunciazione in fatto non essendo necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede ed in tali termini il fatto è stato accertato dal primo giudice. Ed invero, il capo di imputazione descrive la condotta contestata all'imputato nei seguenti termini: ".. in particolare l'Hoda, percorrendo la cittadina via [OSCURATO:PERSONA] con direzione [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autovettura Peugeot tg. [OSCURATO:TARGA] in prossimità del civico n. 22, eseguendo il sorpasso di un altro veicolo, che aveva rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire al pedone Cobosneanu l'attraversamento della strada dalla destra alla sinistra rispetto al senso di marcia, investiva quest'ultimo procurandogli le lesioni personali consistite in frattura piatto tibiale laterale e frattura trimalleolare a sinistra guaribili in almeno 205 giorni s.c. con violazione dell'art. 148, comma 13-16 del C.d.S.". Pertanto, benché l'aggravante non sia stata espressamente indicata dal Tribunale nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, viene pacificamente in rilievo il reato di cui all'art. 590 bis co. 5 n. 3 c.p., procedibile d'ufficio ex at. 590 bis ult. comma cod.pen. 2. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. nPi g etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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