CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28880/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z• Rilevato che Fani ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna del GUP del Tribunale di Verona in ordine al reato di furto con strappo aggravato (capo a: artt. 624 bis e 625 comma 1 n.5 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata laddove il giudice ha valorizzato l'apporto dei filmati delle telecamere di sorveglianza del luogo ove è avvenuto il furto unitamente agli spostamenti del ricorrente e dei mezzi nella sua disponibilità, e agli ulteriori accertamenti volti alla sua identificazione). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il rrrsig I i p estensore [OSCURATO:PERSONA]