CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48196/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna resa in data 19/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 comma secondo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, ribaditi nella memoria pervenuta in cancelleria in data 1/8/2022, nei quali si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative, considerato che al ricorrente era già stato riconosciuto per due volte il beneficio invocato e che i precedenti penali sono significativi dell'abitualità nella commissione di delitti, per cui la Corte territoriale ha ritenuto preclusa la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; a nulla rilevando, d'altro canto, il fatto che il beneficio sia stato riconosciuto una sola volta e non due in quanto la mancata concessione per la seconda volta e ora anche la commissione dell'ulteriore reato oggi oggetto del processo, è comunque stato correttamente ritenuto come ostativo alla formulazione della prognosi favorevole di cui all'art. 163 cod. pen.); considerato anche che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non impedisce la revoca del beneficio e pertanto non esclude il rilievo della pronuncia di condanna sul punto (Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479 - 01; Sez. 1, n. 39748 del 22/04/2016, Gallo, Rv. 268067 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022