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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30025/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ▪ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento senza rinvio e in subordine per l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 20 settembre 2021, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza 28 marzo 2019 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati, indicati in epigrafe, per i reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), assolto i predetti dai reati ascritti ai capi 1) e 8), con la condanna alle spese processuali e le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

In particolare, le imputazioni, per quel che interessa questo procedimento, avevano ad oggetto i seguenti capi: capo 1) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416, commi 1 e 2 cod. pen.; capo 2) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di corruzione propria per atti contrari di cui agli artt. 110, 319 cod. pen.; capo 3) - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di corruzione propria per atti contrari di cui agli artt. 110, 319 cod. pen.; capo 4) - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di turbativa di gara di cui agli artt. 110, 353, cod. pen.; capi 5) e 6) - [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati non ricorrenti - per i delitti di turbativa di gara di cui agli artt. 110, 353, 353-bis cod. pen.; capo 7) - [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati non ricorrenti - per il delitto di corruzione di cui agli artt. 81, 319 cod. pen.; capo 8) - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. 2.

All'esito del giudizio di primo grado, gli imputati sono stati ritenuti responsabili e condannati per i seguenti reati e relative pene: - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7) alla pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione; -[OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4) alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 2), alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione; All'esito del giudizio di appello risultano le seguenti riforme: - assoluzione per i capi 4), 5), 6), 7) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto;- non doversi procedere per prescrizione dei reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il capo 2) riqualificato il reato come corruzione per l'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen.: - riqualificazione del fatto di cui al capo 3) nel reato di cui all'art. 318 cod. pen. e, con le attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], rideterminazione della pena nei confronti del predetto e di [OSCURATO:PERSONA] in un anno di reclusione, con corrispondente riduzione della durata delle pene accessorie inflitte ai due predetti imputati.

3. Quanto ai fatti oggetto dei ricorsi per cassazione, prescindendo dai reati per i quali è intervenuta l'assoluzione, si tratta di due accordi corruttivi (capi 2 e 3) intercorsi tra i pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della Giunta della Regione Valle d'Aosta, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dirigente di [OSCURATO:SOCIETA]. - società interamente partecipata dalla Regione Valle d'Aosta che si occupa di promuovere lo sviluppo economico della Regione - nonché quale consigliere delegato dell'associazione "Forte di Bard" - fondazione costituita dalla stessa Regione per la gestione del predetto bene immobile di proprietà demaniale - e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consiglio di Amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in forza dei quali i predetti pubblici ufficiali consentivano al [OSCURATO:PERSONA] di conseguire in locazione un edificio industriale, necessario ad ampliare la propria attività, attraverso la spendita delle proprie funzioni e qualità pubbliche con le quali influivano sulle decisioni degli organi competenti (esercitando pressioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].) e su [OSCURATO:PERSONA] (amministratore dell'[OSCURATO:SOCIETA].), che si determinavano alla risoluzione contrattuale del rapporto di locazione dello stesso edificio detenuto fino ad allora dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo le predette società la prima conduttrice e la seconda locatrice dell'immobile cui era interessato il [OSCURATO:PERSONA], entrambe partecipate e controllate da [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta controllata dalla Regione Valle d'Aosta.

In particolare, nel marzo del 2015, undici mesi dopo il subentro del nuovo amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], venivano superate le contrarie determinazioni del precedente amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA], che si era sempre opposto al trasferimento della Deval presso altro immobile e che non veniva più riconfermato nella carica) e si realizzava così il trasferimento della sede della Deval, con la conseguente liberazione dell'immobile che poteva essere dato in locazione al Caseificio di [OSCURATO:PERSONA], secondo i suoi desideri, soddisfatti grazie all'interessamento dei predetti due pubblici ufficiali.

Dopo aver conseguito in locazione l'immobile prima locato alla [OSCURATO:SOCIETA]., i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero nuovamente adoperati nel corso dell'anno 2016, grazie alle proprie posizioni di potere nella Regione e nella [OSCURATO:SOCIETA]., per assecondare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere una rinegoziazione dei suoi cinque contratti di locazione con la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di influire sulle decisioni di competenza degli amministratori ed organi della predetta società, indirettamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]Aosta, senza però riuscirvi, poiché le proposte avanzate da [OSCURATO:PERSONA] di riduzione del canone e di allungamento della durata della locazione venivano valutate in una prima fase contrarie agli interessi dell'[OSCURATO:SOCIETA]., ed essendosi accertato che solo nell'agosto del 2018 il contratto di locazione sarebbe stato alla fine rimodulato con la previsione di una durata di 13 anni, prorogabile di altri 13 anni, quando sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non rivestivano più le loro funzioni pubbliche, e comunque senza la prova di un loro ulteriore coinvolgimento.

Secondo la ricostruzione del Giudice di appello, divergente da quella del primo Giudice, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur non realizzato attraverso alcun atto contrario ai rispettivi uffici, essendo state escluse sia pressioni indebite da parte dei predetti sugli organi amministrativi competenti ad adottare le decisioni favorevoli al [OSCURATO:PERSONA] ed essendo state ritenute dette determinazioni persino conformi agli interessi delle due società "pubbliche" coinvolte ([OSCURATO:SOCIETA]), ha comunque determinato il mercimonio della funzione pubblica in ragione della ricezione da parte dei predetti imputati di indebite utilità, di carattere non patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA], e di carattere patrimoniale per Accordero.

In particolare, la Corte di appello, dopo aver escluso la prova della sussistenza delle altre utilità, al contrario ritenute accertate dalla sentenza di primo grado, ha delimitato le utilità conseguite da [OSCURATO:PERSONA] al solo c.d. comizio elettorale organizzato da [OSCURATO:PERSONA] presso la sede della propria azienda nel maggio del 2013 per le elezioni regionali del 2013, presente anche [OSCURATO:PERSONA].

Mentre per [OSCURATO:PERSONA], l'unica utilità accertata è stata individuata nel pagamento della fattura per i lavori eseguiti nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di circa euro 1600, pagata da [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre del 2015, in cambio dell'impegno di [OSCURATO:PERSONA] diretto a sostenere le ragioni dell'unificazione e rinegoziazione dei contratti di locazione del caseificio.

La Corte di appello ha, infine, dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 2), riqualificato in corruzione per l'esercizio della funzione, individuandone la consumazione al maggio del 2013 in coincidenza dell'epoca della dazione dell'utilità correlata alla vicenda del c.d. comizio elettorale.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi.4.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 318 cod. pen. con riferimento alla nozione di utilità.

La stessa Corte di appello aveva evidenziato che l'unica utilità ritenuta provata e che avrebbe costituito il prezzo della corruzione rappresentava un modesto beneficio tenuto conto dell'ampio sostegno elettorale di cui godeva all'epoca l'imputato.

4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.318 cod. pen. con riferimento alla insussistenza del sinallagma tra l'utilità come delineata dalla Corte di appello e l'esercizio delle funzioni pubbliche.

In particolare, la Corte ha valorizzato solo la dazione dell'utilità senza specificare o indicare il nesso con l'esercizio dei poteri pubblici che ne costituivano la merce di scambio.

Inoltre nel caso in esame appare impossibile ricondurre il condizionamento dell'esercizio dei poteri del Presidente della Regione in tema di politica industriale con la ricezione, svariati mesi prima, di una modestissima utilità consistita in un comizio su un luogo di lavoro.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione al dolo della corruzione.

In particolare si osserva che anche se il privato possa aver sperato in qualche futura controprestazione è necessaria la prova che anche il pubblico ufficiale abbia accettato quella utilità con l'intesa di ricambiare il privato con l'esercizio dei suoi poteri.

5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi.

5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla natura giuridica dell'associazione "Forte di Bard" ed alla conseguente natura di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con correlativo vizio di motivazione rispetto alle censure dedotte nei motivi di appello.

Nell'articolare le proprie argomentazioni il ricorrente passa in rassegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione Civile sulla nozione di organismo di diritto pubblico alla stregua del codice dei contratti pubblici e mette in evidenza l'assenza del c.d. requisito teleologico costituito dal perseguimento di esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, che risulta mancante per la predetta associazione, portando a supporto del proprio assunto l'inquadramento di altre società che hanno caratteristiche simili ([OSCURATO:PERSONA]; Ente di gestione degli impianti sciiscitici).

Si afferma che Forte di Bard è una associazione con personalità giuridica di diritto privato e quindi il suo legale rappresentante non può essere pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.5.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta dell'unica utilità che è stata considerata provata dalla Corte di appello quale prezzo della corruzione, ovvero il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una fattura emessa dal predetto artigiano edile per dei lavori svolti a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Si censura la motivazione della Corte di appello che ha escluso l'applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. rilevando che [OSCURATO:PERSONA] nell'ammettere di avere emesso una falsa fattura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anziché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe agito con il dolo specifico richiesto per addebitargli il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si obietta, al contrario, che per l'applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen., da cui discende l'inutilizzabilità delle informazioni per l'emergenza di indizi di reato a carico del dichiarante non tempestivamente avvisato, non occorre la prova della colpevolezza ma solo la mera attribuibilità della qualità di indagato.

Si osserva, altresì, che la motivazione è contraddittoria perché mette in evidenza come la emissione della fattura fosse stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA] "per scalare VIVA".

5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento delle prove con riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentato dei lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e che egli non intendesse pagarlo.

La Corte di appello ha negato la circostanza affermando che non fosse provata, obliterando i verbali di s.i.t. al difensore rese dai testi Basta, Triglia, Paganoni, la consulenza Caruso-Breuvè, la chat di whatsapp dell'i novembre 2015 e le stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

5.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che il pagamento della fattura di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta ad opera di [OSCURATO:PERSONA].

Oltre a segnalare che non vi sarebbe stata corrispondenza tra l'importo della fattura ed il bonifico di 2440 pagato da [OSCURATO:PERSONA], si obietta che dallo scambio di messaggistica, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'invio dei dati anagrafici necessari per la compilazione della fattura, emerge chiaramente la prova che la fattura doveva essere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre la successiva emissione della fattura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:PERSONA], è stata il frutto di una iniziativa spontanea del predetto imprenditore non concordata con [OSCURATO:PERSONA], e non portata neppure a sua conoscenza.

3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in riferimento alla regola probatoria che impone l'assoluzione in caso di ragionevole dubbio.Si obietta che la Corte di appello ha aderito ad una delle possibili ipotesi alternative, senza considerare che la versione più favorevole all'imputato era ugualmente plausibile.

5.6. Con il sesto motivo deduce in relazione al capo 2) la violazione della regola che impone l'assoluzione per insussistenza del fatto in luogo della prescrizione del reato.

Si obietta che manca qualunque prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella corruzione che la Corte di appello ha ritenuto commesso al più tardi sino al maggio del 2013, in particolare con riferimento alla consapevolezza dell'utilità rappresentata dal comizio elettorale cui il ricorrente sarebbe rimasto del tutto estraneo, anche ammesso che fosse stato presente.

5.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione della speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen.

Si evidenzia che la sua carica pubblica, ammesso che sia riconosciuta sussistente, era quella di consigliere delegato di una società a partecipazione pubblica che gestiva una realtà museale.

6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi.

6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2017.

Ripropone le stesse argomentazione dell'analogo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie del reato di corruzione per l'esercizio della funzione con riguardo al capo 2) come riqualificato dalla Corte di appello.

Si osserva che la Corte di appello ha accolto buona parte delle doglianze difensive, escludendo molte delle utilità che erano state ritenute provate dal primo Giudice e la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio.

In modo però illogico ed incoerente ha ravvisato il diverso reato di cui all'art.318 cod. pen. senza delineare il fondamentale presupposto del nesso di corrispettività tra l'utilità giudicata risibile del c.d. comizio elettorale e l'interessamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende oggetto dell'imputazione.

Si obietta che l'utilità si colloca nel maggio del 2013 mentre l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per i locali occupati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto solo a partire dal dicembre del 2013 e l'interessamento, valutato legittimo del [OSCURATO:PERSONA], in epoca ancora successiva.

4.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione per travisamento di dati probatori in relazione al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui al capo 3).

Si osserva che la Corte di appello, dopo aver escluso parte della rilevanza penale dei fatti, valorizzando l'assenza di contrarietà dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] ai propri doveri di ufficio, ha ritenuto che la vicenda relativa alla riunificazione dei contratti di locazione del Caseificio e l'[OSCURATO:SOCIETA]. abbia trovato una remunerazione nel pagamento della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] per i lavori eseguiti a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo non è stata considerata la manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale che ha consentito a [OSCURATO:PERSONA] un risparmio per effetto del nuovo contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro alla luce del doveroso sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata fissata in 13 anni.

Il ricorrente valorizza anche la legittimità della pretesa di riduzione del canone a fronte delle migliorie apportate al bene locato da parte del caseificio, e che l'interessamento del Presidente della Giunta regionale e di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato illecito perché rivolto ad assecondare delle legittime pretese dell'imprenditore privato e, quindi, indirettamente anche il perseguimento dell'interesse pubblico, come dimostra la stipula nel 2018 del contratto in termini simili a quelli sollecitati da [OSCURATO:PERSONA], quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano più nelle loro cariche pubbliche.

Si obietta, infine, che il pagamento della fattura di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un atto di liberalità che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto nei confronti del predetto artigiano che si lamentava di non essere stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e solo una cortesia indiretta all'amico [OSCURATO:PERSONA].

4.4. Con il quarto motivo censura l'assenza di motivazione in punto di ricostruzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai capi 2) e 3) per la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si osserva, con il sostegno di autorevole dottrina in tema di dolo che valorizza la coscienza dell'antigiuridicità della condotta, che leggendo le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si coglie la sua piena convinzione di aver operato nel rispetto della legge e che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano agito in ossequio agli interessi della Regione.

Si citano, poi, i contenuti di una intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] rivendica la doverosità dell'intervento del Presidente dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla vicenda della nomina del perito Pessina, incaricato per la rinegoziazione della durata e del canone di locazione, sebbene avesse lavorato anni addietro presso la sua azienda.

4.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata applicazione della riduzione massima prevista per le attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod.pen. ed alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

Innanzitutto si rileva che la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in merito alla richiesta della circostanza attenuante del 323-bis cod. pen. invocata nei motivi di appello.

Tale diniego rimane del tutto immotivato dopo aver rilevato che i fatti sono di una gravità risibile alla luce del panorama nazionale per un prezzo costituito dal pagamento di una fattura di importo modesto e dall'appoggio elettorale legato ad un comizio aziendale cui parteciparono poche persone.

Anche sulla mancata applicazione della massima riduzione e la determinazione della pena superiore al minimo edittale di un anno all'epoca dei fatti, si rileva la contraddittorietà della motivazione che ha valorizzato la ravvisata "robusta dose di spregiudicatezza" a fronte della serie di addebiti che sono stati esclusi perché ritenuti insussistenti.

Analoghe ragioni si pongono poi a supporto del mancato riconoscimento del richiesto beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la parte dei motivi che investono il reato di corruzione ascritto al capo 2), già dichiarato estinto per prescrizione, possono essere trattati congiuntamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che risponde in concorso dei predetti coimputati per il solo capo 2), relativo alla medesima vicenda storica descritta al capo 3), articolata nei due predetti capi di imputazione in relazione alle dazioni configurate come prezzo di due separate e distinte corruzioni, accomunate dalla identica finalità degli atti di ufficio compiuti al servizio del corruttore ([OSCURATO:PERSONA]), per soddisfare il suo interesse economico legato all'acquisizione dei locali della società "[OSCURATO:SOCIETA].", locati alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", entrambe controllate dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta.

Va osservato che le valutazioni della Corte di appello in merito alla corruzione descritta nel capo 2) appaiono prive di coerenza nella parte in cui, da un lato, valorizzano le utilità offerte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], consistite essenzialmente nello svolgimento del comizio del predetto politico presso la sede della sua azienda, quale prezzo della corruzione inteso come ampio appoggio elettorale offerto in cambio di una futura acquisizione di vantaggi economici per l'imprenditore dipendenti dalle prerogative pubbliche regionali, mentre dall'altro lato, riconoscono la piena legittimità dell'operato dei due pubblici ufficiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ridimensionando le anomalf pressioni esercitate dai predetti imputati nei confronti degli amministratori delle società controllate dalla Regione Valle d'Aosta per sostenere l'interesse dell'imprenditore a subentrare nella locazione di un immobile locato ad un'altra società controllata sempre dallo stesso ente territoriale, sebbene si trattasse di determinazioni che rientravano nella competenza esclusiva degli organi deliberativi delle predette società partecipate.

Anche la lettura delle due vicende corruttive, ascritte ai capi 2) e 3), intimamente connesse sotto il profilo fattuale, appare deficitaria perché non approfondisce la disamina doverosa della collaborazione tra i due pubblici ufficiali, che secondo l'opposta ricostruzione operata nella sentenza di primo grado avrebbero agito in sinergia per agevolare l'imprenditore favorito, quindi, nella consapevolezza dei reciproci accordi corruttivi.

Le contraddizioni in cui è incorsa la Corte di appello non possono, però, essere più risolte per la intervenuta prescrizione che non consente di disporre un annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Si deve rammentare, che in tema di impugnazioni, ove l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, per potersi pervenire ad una sentenza di assoluzione, è necessaria la ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

2. Le stesse considerazioni valgono anche per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali si deve escludere che la vicenda che li vede ugualmente coinvolti per la stretta correlazione esistente con la corruzione ascritta al capo 3, considerata l'unità di intenti che avrebbe improntato la spendita delle prerogative pubbliche dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]., possa essere letta in termini di una mera constatazione di una insussistenza del fatto, o di una estraneità al fatto, considerata anche la prosecuzione delle condotte poste in lo essere dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in piena condivisione con [OSCURATO:PERSONA], anche in epoca successiva alla vicenda del c.d. comizio elettorale del maggio 2013.

La valutazione unitaria che unisce le condotte ascritte ai predetti imputati, nei due distinti capi di imputazione, meriterebbe degli ulteriori approfondimenti che sono preclusi dalla dichiarazione di prescrizione del reato, essendovi state delle obiettive utilità offerte dall'imprenditore, correlate all'intervento dei predetti due soggetti pubblici, rispetto alle quali il profilo che risulta lacunoso è quello dell'accertamento del rapporto sinallagmatico richiesto per la integrazione del reato di corruzione.

Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria o impropria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che la prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale siano state la causa del compimento dell'atto d'ufficio contrario o conforme ai propri doveri, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione.

Si tratta in definitiva di operare delle valutazioni di un quadro probatorio ambiguo che non consente di pervenire ad una sentenza di assoluzione in termini di evidenza assoluta ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., considerato che la prescrizione del reato, ove non rinunciata dall'imputato, preclude anche il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova, dovendosi escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità, tenuto anch'esso a dichiarare l'immediata estinzione del reato, salvo il caso, che qui non ricorre, della costituzione di una parte civile che impone la valutazione nel merito del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

3. Passando agli altri motivi di ricorso dedotti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi fondato il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che giova, per l'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in merito all'assenza di una adeguata motivazione sulla verificata sussistenza di un nesso sinallagnnatico tra l'utilità consistita nel pagamento della fattura emessa per i lavori edili eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed il vantaggio che sarebbe stato promesso all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] con il subentro nella locazione dell'immobile detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la rinegoziazione delle condizioni contrattuali di tutte le altre locazioni facenti capo alla medesima società locatrice, [OSCURATO:SOCIETA].

La rilevata manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] prima di conseguire un locale che - era legittimamente occupato da un'altra società, e poi di ottenere un ingente risparmio per effetto del nuovo contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro - alla luce dello sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata fissata in 13 anni - impone delle valutazioni che sono del tutto mancate nella sentenza impugnata.

Tale questione, depurata dalle altre inammissibili censure in fatto che in buona parte coincidono con quelle dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla diversa lettura che viene prospettag- dai difensori della vicenda relativa al pagamento della fattura emessa per i lavori eseguiti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], indiscutibilmente pagata da [OSCURATO:PERSONA], è stata solo superficialmente affrontata nella sentenza di appello.

Nella motivazione della sentenza impugnata, il nesso sinallagnnatico tra le reciproche utilità, considerate l'oggetto dell'accordo corruttivo, appare sorretto dal solo dato della vicinanza temporale tra il pagamento della fattura e l'impegno profuso da [OSCURATO:PERSONA] nella riunione svoltasi nel maggio del 2015 presso la Presidenza della Regione Valle d'Aosta con gli amministratori della Deval e dell'[OSCURATO:SOCIETA], perché si addivenisse ad una dismissione dei locali che interessavano il [OSCURATO:PERSONA] per ampliare gli spazi operativi della propria struttura aziendale.

Al riguardo, la Corte di appello dopo aver escluso che altre utilità possano essere state offerte dal [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], non ha operato alcuna valutazione, anche ai fini della esatta delimitazione del contenuto dell'accordo corruttivo, per verificare se il pagamento di una sola fattura di importo contenuto possa avere effettivamente costituito la ragione determinante dell'intervento operato dal [OSCURATO:PERSONA] per agevolare la cessione dell'immobile detenuto in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e per favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione.

Si deve, qui, ribadire il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art.318 cod. pen. (Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502; Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158).

Sebbene nel caso di specie non possa evidentemente parlarsi di irrisorietà dell'utilità offerta dal privato, trattandosi di un importo di circa 2.000 euro, tuttavia, le altre considerazioni con cui la Corte di appello ha rivalutato in linea generale le condotte poste in essere tanto da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], avendole reputate pienamente legittime e coerenti con la tutela dell'interesse pubblico alla semplificazione amministrativa dei rapporti contrattuali (vedi pp. 49-52 della sentenza di appello), impongono un approfondimento in merito alle ragioni della ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo, tenuto conto dell'obiettivo squilibrio dovuto alla rilevanza degli interessi economici del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad una ingerenza del pubblico ufficiale ritenuta del tutto legittima, per alcuni versi addirittura doverosa, nell'azione della pubblica amministrazione, di cui deve essere verificata, altresì, la correlazione con l'esercizio delle attribuzioni rientranti nelle competenze dell'[OSCURATO:PERSONA], in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo venute meno quelle utilità rappresentate dalla turbativa di gara ascritta al capo 4, correlate alla qualifica soggettiva di amministratore dell'associazione "Forte di Bard".

Si deve, al riguardo, considerare che il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.

In caso di assenza della spendita di competenze proprie, andrà verificato se i fatti possano essere piuttosto ricondotti nella diversa ipotesi del traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., con riferimento alla quale va ribadito che lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente rende illecita la mediazione anche se l'intervento non è finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - l'autore della mediazione sia un pubblico ufficiale, atteso che in tal caso il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando di per sé un atto contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, Alemanno, Rv. 282119).

Occorre che sia approfondita la verifica anche delle finalità che hanno mosso l'azione di [OSCURATO:PERSONA], apparendo poco coerente con la esistenza di un patto corruttivo l'affermazione della convenienza per gli interessi della Regione sia del subentro della impresa di [OSCURATO:PERSONA] nella locazione di un immobile già locato ad altra società, e sia della rinegoziazione delle condizioni contrattuali dei rapporti di locazione già in essere, secondo l'altalenante ricostruzione sostenuta nella sentenza del Giudice di appello che ha minimizzato il contrapposto interesse rappresentato nella vicenda dagli amministratori dell'[OSCURATO:SOCIETA].

Il venir meno della finalità di favorire [OSCURATO:PERSONA] indebolisce, infatti, il fondamento probatorio della correlazione dell'utilitas con l'esercizio della funzione pubblica, facendo propendere per l'autonomia dei predetti eventi con esclusione di un nesso di reciproca interferenza causale tra essi.

Si deve ribadire che ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che la dazione e la sua accettazione siano state la causa del compimento dell'atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione.

4. Tutti i residui motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono in parte infondati, in parte inammissibili ed in parte assorbiti per effetto dell'accoglimento del terzo motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ed il conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra specificati riferiti al capo 3 di imputazione.

Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la sua qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio se ne deve rilevare la genericità per mancanza di pertinenza rispetto alle condotte di reato ascritte al capo 3) per le quali soltanto è intervenuta la condanna del predetto imputato e che non riguardano le competenze svolte in seno all'associazione Forte di Bard, ma unicamente quelle riferite alle mansioni dirigenziali rivestite in seno alla società [OSCURATO:SOCIETA]., la cui natura di organismo di diritto pubblico non viene affatto messa in discussione.

Invero, dalla lettura anche dell'imputazione emerge che [OSCURATO:PERSONA] risponde dei reati di corruzione di cui ai capi 2) e 3) non solo nella qualità di amministratore dell'associazione Forte di Bard, ma anche come dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata interamente dalla Regione Valle d'Aosta e che controlla le già citate società [OSCURATO:SOCIETA]., implicate nella vicenda della locazione dell'immobile preteso da [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, la qualifica legata alla veste di amministratore della suddetta associazione museale ha perso di fatto rilevanza nel processo dopo la disposta assoluzione per la turbativa di gara ascritta al capo 4), sebbene tale vicenda fosse stata inclusa anche nell'imputazione per corruzione tra gli atti di favoritismo posti in essere dal predetto pubblico amministratore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato, atteso che la natura di persona giuridica di diritto privato rivestita dall'associazione non rileva ai fini della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, assumendo rilevanza gli aspetti relativi alle finalità perseguite dall'ente per la tutela del patrimonio demaniale e per i finanziamenti pubblici con cui opera sotto il controllo della Regione Valle d'Aosta, secondo le corrette argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado (pp. 31-32).

Si deve, quindi, ribadire il principio secondo cui ai fini delle qualifiche soggettive descritte negli artt. 357 e 358 cod. pen., i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di un ente di diritto privato possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorquando la ragione d'essere dell'ente risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici (vedi, Sez. 6, n.1327 del 07/07/2015, Rv. 266265).

Neppure la qualificazione soggettiva dell'agente come incaricato di pubblico servizio può essere assimilata e ricondotta a quelle categorie soggettive create per delimitare l'ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici per la presenza degli indici di pubblicità dell'ente che sono stati normativamente previsti dal c.d.

Codice degli appalti con riferimento alla definizione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica (vedi art. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50).

Nella nozione di servizio pubblico delineata dall'art. 358 cod. pen. assume rilevanza più che la connotazione soggettiva pubblica dell'ente, quella oggettiva della natura dell'attività svolta, con la conseguenza che la qualità di servizio pubblico viene ad essere correlata a due requisiti essenziali, quello teleologico della finalità di interesse generale dell'attività svolta, e quello normativo, della previsione di una disciplina di carattere imperativo che, in ragione della rilevanza di interesse generale dell'attività svolta, ne disciplini le modalità di svolgimento con stringenti limiti all'autonomia privata allo scopo di salvaguardare il prevalente interesse generale rispetto a quello privato (vedi, Sez. 6, n. 44667 del 08/10/2019, Cristini, Rv. 278191).

5. In relazione al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], comune al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2017, è sufficiente rilevare l'assenza di decisività di detta prova, considerato che la circostanza del pagamento della fattura da parte di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un dato pacifico ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come correttamente rilevato dalla Corte di appello.

Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione con cui si deduca l'inutilizzabilità di un elemento a carico, deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011).

6. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia il travisamento della prova per l'omessa considerazione delle risultanze probatorie specificamente richiamate è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito non ha ignorato affatto le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo rifiuto di pagare [OSCURATO:PERSONA] per dei lavori asseritamente svolti male, ma ha evidenziato soltanto l'assenza di atti formali di denuncia dei danni che [OSCURATO:PERSONA] assume aver subito a causa dei lavori svolti da [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, deve intendersi il riferimento all'assenza di documentazione, intesa, quindi, come mancanza di atti scritti di diffida e non come assenza di prove della esistenza di una controversia.

In sostanza, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai formalizzato nessuna azione giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato in modo non illogico che la pretesa dell'artigiano di essere pagato non è mai venuta meno, e che [OSCURATO:PERSONA], avendo alla fine assolto al pagamento dei lavori svolti da [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ha evidentemente agito per fare un favore al dirigente pubblico, non essendo neppure plausibile, per il rapporto di "amicizia" interessata, che esisteva tra i due, che [OSCURATO:PERSONA] non ne fosse a conoscenza, come sostenuto dal ricorrente con il quarto motivo, da ritenersi ugualmente inammissibile, risolvendosi la relativa doglianza nella proposizione di una chiave di lettura alternativa che è stata ritenuta dalla Corte di merito meno plausibile con argomenti logici ineccepibili.

7. Ugualmente inammissibile è il quinto motivo correlato alla violazione della regola probatoria che impone l'assoluzione in caso di ragionevole dubbio.

Sul punto va ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, ove la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).8.

Il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente coincidenti dedotti per la mancata applicazione della riduzione massima prevista per le attenuanti generiche, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod.pen. e per la mancata concessione del beneficio della non menzione, sono assorbiti nel disposto annullamento con rinvio che impone una rivalutazione del merito della vicenda che investe evidentemente anche le valutazioni sulla gravità dei fatti e sul trattamento sanzionatorio.

9. Deve ritenersi, in parte assorbito ed in parte infondato il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui censura l'assenza di motivazione in punto di ricostruzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Va osservato che la teoria generale del dolo che valorizza la coscienza dell'antigiuridicità della condotta non ha trovato sostegno nella giurisprudenza di legittimità, che non la considera una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione, salvo le ipotesi di reato in cui l'antigiuridicità si pone come elemento normativo della fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 43646 del 22/06/2011, S., Rv. 251044, in tema di scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile).

Deve, tuttavia, ritenersi che la questione dell'accertamento delle ragioni del pagamento della fattura sia strettamente legata alla verifica della sussistenza del nesso di corrispettività, essendo evidente che l'accertamento del dolo presuppone la condivisione del pactum sceleris che sorregge lo scambio tra la promessa dell'atto di ufficio ed il ricevimento del denaro o dell'utilità con cui si consuma il reato di corruzione, come specifica finalità che deve animare i protagonisti della pattuizione illecita.

Sotto tale limitato profilo, il motivo deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del motivo sulla verifica del nesso di corrispettività, quale elemento caratterizzante il pactum sceleris tra il privato e il pubblico ufficiale che ha ad oggetto il mercimonio dei doveri funzionali del secondo.

10. In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni, si rende necessario l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 3) nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una verifica degli aspetti relativi alla sussistenza del nesso di corrispettività tra gli atti di ufficio del pubblico ufficiale e la dazione dell'utilità del privato, nonchè in ordine alla ricorrenza della competenza funzionale del pubblico ufficiale corrotto rispetto alle attività che hanno costituito l'oggetto dell'accordo corruttivo.L'annullamento va disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, e ferme le statuizioni non oggetto di ricorso, ormai definitive, proceda a nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione.

11. Al rigetto del ricorso di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ▪ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento senza rinvio e in subordine per l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 20 settembre 2021, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza 28 marzo 2019 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati, indicati in epigrafe, per i reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), assolto i predetti dai reati ascritti ai capi 1) e 8), con la condanna alle spese processuali e le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. In particolare, le imputazioni, per quel che interessa questo procedimento, avevano ad oggetto i seguenti capi: capo 1) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416, commi 1 e 2 cod. pen.; capo 2) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di corruzione propria per atti contrari di cui agli artt. 110, 319 cod. pen.; capo 3) - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di corruzione propria per atti contrari di cui agli artt. 110, 319 cod. pen.; capo 4) - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di turbativa di gara di cui agli artt. 110, 353, cod. pen.; capi 5) e 6) - [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati non ricorrenti - per i delitti di turbativa di gara di cui agli artt. 110, 353, 353-bis cod. pen.; capo 7) - [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati non ricorrenti - per il delitto di corruzione di cui agli artt. 81, 319 cod. pen.; capo 8) - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. 2. All'esito del giudizio di primo grado, gli imputati sono stati ritenuti responsabili e condannati per i seguenti reati e relative pene: - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7) alla pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione; -[OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 2), 3), 4) alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 2), alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione; All'esito del giudizio di appello risultano le seguenti riforme: - assoluzione per i capi 4), 5), 6), 7) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto;- non doversi procedere per prescrizione dei reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il capo 2) riqualificato il reato come corruzione per l'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen.: - riqualificazione del fatto di cui al capo 3) nel reato di cui all'art. 318 cod. pen. e, con le attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], rideterminazione della pena nei confronti del predetto e di [OSCURATO:PERSONA] in un anno di reclusione, con corrispondente riduzione della durata delle pene accessorie inflitte ai due predetti imputati. 3. Quanto ai fatti oggetto dei ricorsi per cassazione, prescindendo dai reati per i quali è intervenuta l'assoluzione, si tratta di due accordi corruttivi (capi 2 e 3) intercorsi tra i pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della Giunta della Regione Valle d'Aosta, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dirigente di [OSCURATO:SOCIETA]. - società interamente partecipata dalla Regione Valle d'Aosta che si occupa di promuovere lo sviluppo economico della Regione - nonché quale consigliere delegato dell'associazione "Forte di Bard" - fondazione costituita dalla stessa Regione per la gestione del predetto bene immobile di proprietà demaniale - e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consiglio di Amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in forza dei quali i predetti pubblici ufficiali consentivano al [OSCURATO:PERSONA] di conseguire in locazione un edificio industriale, necessario ad ampliare la propria attività, attraverso la spendita delle proprie funzioni e qualità pubbliche con le quali influivano sulle decisioni degli organi competenti (esercitando pressioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].) e su [OSCURATO:PERSONA] (amministratore dell'[OSCURATO:SOCIETA].), che si determinavano alla risoluzione contrattuale del rapporto di locazione dello stesso edificio detenuto fino ad allora dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo le predette società la prima conduttrice e la seconda locatrice dell'immobile cui era interessato il [OSCURATO:PERSONA], entrambe partecipate e controllate da [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta controllata dalla Regione Valle d'Aosta. In particolare, nel marzo del 2015, undici mesi dopo il subentro del nuovo amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], venivano superate le contrarie determinazioni del precedente amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA], che si era sempre opposto al trasferimento della Deval presso altro immobile e che non veniva più riconfermato nella carica) e si realizzava così il trasferimento della sede della Deval, con la conseguente liberazione dell'immobile che poteva essere dato in locazione al Caseificio di [OSCURATO:PERSONA], secondo i suoi desideri, soddisfatti grazie all'interessamento dei predetti due pubblici ufficiali. Dopo aver conseguito in locazione l'immobile prima locato alla [OSCURATO:SOCIETA]., i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero nuovamente adoperati nel corso dell'anno 2016, grazie alle proprie posizioni di potere nella Regione e nella [OSCURATO:SOCIETA]., per assecondare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere una rinegoziazione dei suoi cinque contratti di locazione con la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di influire sulle decisioni di competenza degli amministratori ed organi della predetta società, indirettamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]Aosta, senza però riuscirvi, poiché le proposte avanzate da [OSCURATO:PERSONA] di riduzione del canone e di allungamento della durata della locazione venivano valutate in una prima fase contrarie agli interessi dell'[OSCURATO:SOCIETA]., ed essendosi accertato che solo nell'agosto del 2018 il contratto di locazione sarebbe stato alla fine rimodulato con la previsione di una durata di 13 anni, prorogabile di altri 13 anni, quando sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non rivestivano più le loro funzioni pubbliche, e comunque senza la prova di un loro ulteriore coinvolgimento. Secondo la ricostruzione del Giudice di appello, divergente da quella del primo Giudice, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur non realizzato attraverso alcun atto contrario ai rispettivi uffici, essendo state escluse sia pressioni indebite da parte dei predetti sugli organi amministrativi competenti ad adottare le decisioni favorevoli al [OSCURATO:PERSONA] ed essendo state ritenute dette determinazioni persino conformi agli interessi delle due società "pubbliche" coinvolte ([OSCURATO:SOCIETA]), ha comunque determinato il mercimonio della funzione pubblica in ragione della ricezione da parte dei predetti imputati di indebite utilità, di carattere non patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA], e di carattere patrimoniale per Accordero. In particolare, la Corte di appello, dopo aver escluso la prova della sussistenza delle altre utilità, al contrario ritenute accertate dalla sentenza di primo grado, ha delimitato le utilità conseguite da [OSCURATO:PERSONA] al solo c.d. comizio elettorale organizzato da [OSCURATO:PERSONA] presso la sede della propria azienda nel maggio del 2013 per le elezioni regionali del 2013, presente anche [OSCURATO:PERSONA]. Mentre per [OSCURATO:PERSONA], l'unica utilità accertata è stata individuata nel pagamento della fattura per i lavori eseguiti nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di circa euro 1600, pagata da [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre del 2015, in cambio dell'impegno di [OSCURATO:PERSONA] diretto a sostenere le ragioni dell'unificazione e rinegoziazione dei contratti di locazione del caseificio. La Corte di appello ha, infine, dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 2), riqualificato in corruzione per l'esercizio della funzione, individuandone la consumazione al maggio del 2013 in coincidenza dell'epoca della dazione dell'utilità correlata alla vicenda del c.d. comizio elettorale. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi.4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 318 cod. pen. con riferimento alla nozione di utilità. La stessa Corte di appello aveva evidenziato che l'unica utilità ritenuta provata e che avrebbe costituito il prezzo della corruzione rappresentava un modesto beneficio tenuto conto dell'ampio sostegno elettorale di cui godeva all'epoca l'imputato. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.318 cod. pen. con riferimento alla insussistenza del sinallagma tra l'utilità come delineata dalla Corte di appello e l'esercizio delle funzioni pubbliche. In particolare, la Corte ha valorizzato solo la dazione dell'utilità senza specificare o indicare il nesso con l'esercizio dei poteri pubblici che ne costituivano la merce di scambio. Inoltre nel caso in esame appare impossibile ricondurre il condizionamento dell'esercizio dei poteri del Presidente della Regione in tema di politica industriale con la ricezione, svariati mesi prima, di una modestissima utilità consistita in un comizio su un luogo di lavoro. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione al dolo della corruzione. In particolare si osserva che anche se il privato possa aver sperato in qualche futura controprestazione è necessaria la prova che anche il pubblico ufficiale abbia accettato quella utilità con l'intesa di ricambiare il privato con l'esercizio dei suoi poteri. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla natura giuridica dell'associazione "Forte di Bard" ed alla conseguente natura di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con correlativo vizio di motivazione rispetto alle censure dedotte nei motivi di appello. Nell'articolare le proprie argomentazioni il ricorrente passa in rassegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione Civile sulla nozione di organismo di diritto pubblico alla stregua del codice dei contratti pubblici e mette in evidenza l'assenza del c.d. requisito teleologico costituito dal perseguimento di esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, che risulta mancante per la predetta associazione, portando a supporto del proprio assunto l'inquadramento di altre società che hanno caratteristiche simili ([OSCURATO:PERSONA]; Ente di gestione degli impianti sciiscitici). Si afferma che Forte di Bard è una associazione con personalità giuridica di diritto privato e quindi il suo legale rappresentante non può essere pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta dell'unica utilità che è stata considerata provata dalla Corte di appello quale prezzo della corruzione, ovvero il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una fattura emessa dal predetto artigiano edile per dei lavori svolti a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la motivazione della Corte di appello che ha escluso l'applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. rilevando che [OSCURATO:PERSONA] nell'ammettere di avere emesso una falsa fattura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anziché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe agito con il dolo specifico richiesto per addebitargli il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si obietta, al contrario, che per l'applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen., da cui discende l'inutilizzabilità delle informazioni per l'emergenza di indizi di reato a carico del dichiarante non tempestivamente avvisato, non occorre la prova della colpevolezza ma solo la mera attribuibilità della qualità di indagato. Si osserva, altresì, che la motivazione è contraddittoria perché mette in evidenza come la emissione della fattura fosse stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA] "per scalare VIVA". 5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento delle prove con riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentato dei lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e che egli non intendesse pagarlo. La Corte di appello ha negato la circostanza affermando che non fosse provata, obliterando i verbali di s.i.t. al difensore rese dai testi Basta, Triglia, Paganoni, la consulenza Caruso-Breuvè, la chat di whatsapp dell'i novembre 2015 e le stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che il pagamento della fattura di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a segnalare che non vi sarebbe stata corrispondenza tra l'importo della fattura ed il bonifico di 2440 pagato da [OSCURATO:PERSONA], si obietta che dallo scambio di messaggistica, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'invio dei dati anagrafici necessari per la compilazione della fattura, emerge chiaramente la prova che la fattura doveva essere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre la successiva emissione della fattura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:PERSONA], è stata il frutto di una iniziativa spontanea del predetto imprenditore non concordata con [OSCURATO:PERSONA], e non portata neppure a sua conoscenza. 3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in riferimento alla regola probatoria che impone l'assoluzione in caso di ragionevole dubbio.Si obietta che la Corte di appello ha aderito ad una delle possibili ipotesi alternative, senza considerare che la versione più favorevole all'imputato era ugualmente plausibile. 5.6. Con il sesto motivo deduce in relazione al capo 2) la violazione della regola che impone l'assoluzione per insussistenza del fatto in luogo della prescrizione del reato. Si obietta che manca qualunque prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella corruzione che la Corte di appello ha ritenuto commesso al più tardi sino al maggio del 2013, in particolare con riferimento alla consapevolezza dell'utilità rappresentata dal comizio elettorale cui il ricorrente sarebbe rimasto del tutto estraneo, anche ammesso che fosse stato presente. 5.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione della speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen. Si evidenzia che la sua carica pubblica, ammesso che sia riconosciuta sussistente, era quella di consigliere delegato di una società a partecipazione pubblica che gestiva una realtà museale. 6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2017. Ripropone le stesse argomentazione dell'analogo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie del reato di corruzione per l'esercizio della funzione con riguardo al capo 2) come riqualificato dalla Corte di appello. Si osserva che la Corte di appello ha accolto buona parte delle doglianze difensive, escludendo molte delle utilità che erano state ritenute provate dal primo Giudice e la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio. In modo però illogico ed incoerente ha ravvisato il diverso reato di cui all'art.318 cod. pen. senza delineare il fondamentale presupposto del nesso di corrispettività tra l'utilità giudicata risibile del c.d. comizio elettorale e l'interessamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende oggetto dell'imputazione. Si obietta che l'utilità si colloca nel maggio del 2013 mentre l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per i locali occupati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è sorto solo a partire dal dicembre del 2013 e l'interessamento, valutato legittimo del [OSCURATO:PERSONA], in epoca ancora successiva. 4.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione per travisamento di dati probatori in relazione al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui al capo 3). Si osserva che la Corte di appello, dopo aver escluso parte della rilevanza penale dei fatti, valorizzando l'assenza di contrarietà dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] ai propri doveri di ufficio, ha ritenuto che la vicenda relativa alla riunificazione dei contratti di locazione del Caseificio e l'[OSCURATO:SOCIETA]. abbia trovato una remunerazione nel pagamento della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] per i lavori eseguiti a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo non è stata considerata la manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale che ha consentito a [OSCURATO:PERSONA] un risparmio per effetto del nuovo contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro alla luce del doveroso sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata fissata in 13 anni. Il ricorrente valorizza anche la legittimità della pretesa di riduzione del canone a fronte delle migliorie apportate al bene locato da parte del caseificio, e che l'interessamento del Presidente della Giunta regionale e di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato illecito perché rivolto ad assecondare delle legittime pretese dell'imprenditore privato e, quindi, indirettamente anche il perseguimento dell'interesse pubblico, come dimostra la stipula nel 2018 del contratto in termini simili a quelli sollecitati da [OSCURATO:PERSONA], quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano più nelle loro cariche pubbliche. Si obietta, infine, che il pagamento della fattura di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un atto di liberalità che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto nei confronti del predetto artigiano che si lamentava di non essere stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e solo una cortesia indiretta all'amico [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Con il quarto motivo censura l'assenza di motivazione in punto di ricostruzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai capi 2) e 3) per la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si osserva, con il sostegno di autorevole dottrina in tema di dolo che valorizza la coscienza dell'antigiuridicità della condotta, che leggendo le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si coglie la sua piena convinzione di aver operato nel rispetto della legge e che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano agito in ossequio agli interessi della Regione. Si citano, poi, i contenuti di una intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] rivendica la doverosità dell'intervento del Presidente dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla vicenda della nomina del perito Pessina, incaricato per la rinegoziazione della durata e del canone di locazione, sebbene avesse lavorato anni addietro presso la sua azienda. 4.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata applicazione della riduzione massima prevista per le attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod.pen. ed alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Innanzitutto si rileva che la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in merito alla richiesta della circostanza attenuante del 323-bis cod. pen. invocata nei motivi di appello. Tale diniego rimane del tutto immotivato dopo aver rilevato che i fatti sono di una gravità risibile alla luce del panorama nazionale per un prezzo costituito dal pagamento di una fattura di importo modesto e dall'appoggio elettorale legato ad un comizio aziendale cui parteciparono poche persone. Anche sulla mancata applicazione della massima riduzione e la determinazione della pena superiore al minimo edittale di un anno all'epoca dei fatti, si rileva la contraddittorietà della motivazione che ha valorizzato la ravvisata "robusta dose di spregiudicatezza" a fronte della serie di addebiti che sono stati esclusi perché ritenuti insussistenti. Analoghe ragioni si pongono poi a supporto del mancato riconoscimento del richiesto beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la parte dei motivi che investono il reato di corruzione ascritto al capo 2), già dichiarato estinto per prescrizione, possono essere trattati congiuntamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che risponde in concorso dei predetti coimputati per il solo capo 2), relativo alla medesima vicenda storica descritta al capo 3), articolata nei due predetti capi di imputazione in relazione alle dazioni configurate come prezzo di due separate e distinte corruzioni, accomunate dalla identica finalità degli atti di ufficio compiuti al servizio del corruttore ([OSCURATO:PERSONA]), per soddisfare il suo interesse economico legato all'acquisizione dei locali della società "[OSCURATO:SOCIETA].", locati alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", entrambe controllate dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta. Va osservato che le valutazioni della Corte di appello in merito alla corruzione descritta nel capo 2) appaiono prive di coerenza nella parte in cui, da un lato, valorizzano le utilità offerte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], consistite essenzialmente nello svolgimento del comizio del predetto politico presso la sede della sua azienda, quale prezzo della corruzione inteso come ampio appoggio elettorale offerto in cambio di una futura acquisizione di vantaggi economici per l'imprenditore dipendenti dalle prerogative pubbliche regionali, mentre dall'altro lato, riconoscono la piena legittimità dell'operato dei due pubblici ufficiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ridimensionando le anomalf pressioni esercitate dai predetti imputati nei confronti degli amministratori delle società controllate dalla Regione Valle d'Aosta per sostenere l'interesse dell'imprenditore a subentrare nella locazione di un immobile locato ad un'altra società controllata sempre dallo stesso ente territoriale, sebbene si trattasse di determinazioni che rientravano nella competenza esclusiva degli organi deliberativi delle predette società partecipate. Anche la lettura delle due vicende corruttive, ascritte ai capi 2) e 3), intimamente connesse sotto il profilo fattuale, appare deficitaria perché non approfondisce la disamina doverosa della collaborazione tra i due pubblici ufficiali, che secondo l'opposta ricostruzione operata nella sentenza di primo grado avrebbero agito in sinergia per agevolare l'imprenditore favorito, quindi, nella consapevolezza dei reciproci accordi corruttivi. Le contraddizioni in cui è incorsa la Corte di appello non possono, però, essere più risolte per la intervenuta prescrizione che non consente di disporre un annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Si deve rammentare, che in tema di impugnazioni, ove l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, per potersi pervenire ad una sentenza di assoluzione, è necessaria la ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 2. Le stesse considerazioni valgono anche per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali si deve escludere che la vicenda che li vede ugualmente coinvolti per la stretta correlazione esistente con la corruzione ascritta al capo 3, considerata l'unità di intenti che avrebbe improntato la spendita delle prerogative pubbliche dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]., possa essere letta in termini di una mera constatazione di una insussistenza del fatto, o di una estraneità al fatto, considerata anche la prosecuzione delle condotte poste in lo essere dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in piena condivisione con [OSCURATO:PERSONA], anche in epoca successiva alla vicenda del c.d. comizio elettorale del maggio 2013. La valutazione unitaria che unisce le condotte ascritte ai predetti imputati, nei due distinti capi di imputazione, meriterebbe degli ulteriori approfondimenti che sono preclusi dalla dichiarazione di prescrizione del reato, essendovi state delle obiettive utilità offerte dall'imprenditore, correlate all'intervento dei predetti due soggetti pubblici, rispetto alle quali il profilo che risulta lacunoso è quello dell'accertamento del rapporto sinallagmatico richiesto per la integrazione del reato di corruzione. Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria o impropria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che la prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale siano state la causa del compimento dell'atto d'ufficio contrario o conforme ai propri doveri, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. Si tratta in definitiva di operare delle valutazioni di un quadro probatorio ambiguo che non consente di pervenire ad una sentenza di assoluzione in termini di evidenza assoluta ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., considerato che la prescrizione del reato, ove non rinunciata dall'imputato, preclude anche il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova, dovendosi escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità, tenuto anch'esso a dichiarare l'immediata estinzione del reato, salvo il caso, che qui non ricorre, della costituzione di una parte civile che impone la valutazione nel merito del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Passando agli altri motivi di ricorso dedotti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi fondato il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che giova, per l'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in merito all'assenza di una adeguata motivazione sulla verificata sussistenza di un nesso sinallagnnatico tra l'utilità consistita nel pagamento della fattura emessa per i lavori edili eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed il vantaggio che sarebbe stato promesso all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] con il subentro nella locazione dell'immobile detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la rinegoziazione delle condizioni contrattuali di tutte le altre locazioni facenti capo alla medesima società locatrice, [OSCURATO:SOCIETA]. La rilevata manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] prima di conseguire un locale che - era legittimamente occupato da un'altra società, e poi di ottenere un ingente risparmio per effetto del nuovo contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro - alla luce dello sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata fissata in 13 anni - impone delle valutazioni che sono del tutto mancate nella sentenza impugnata. Tale questione, depurata dalle altre inammissibili censure in fatto che in buona parte coincidono con quelle dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla diversa lettura che viene prospettag- dai difensori della vicenda relativa al pagamento della fattura emessa per i lavori eseguiti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], indiscutibilmente pagata da [OSCURATO:PERSONA], è stata solo superficialmente affrontata nella sentenza di appello. Nella motivazione della sentenza impugnata, il nesso sinallagnnatico tra le reciproche utilità, considerate l'oggetto dell'accordo corruttivo, appare sorretto dal solo dato della vicinanza temporale tra il pagamento della fattura e l'impegno profuso da [OSCURATO:PERSONA] nella riunione svoltasi nel maggio del 2015 presso la Presidenza della Regione Valle d'Aosta con gli amministratori della Deval e dell'[OSCURATO:SOCIETA], perché si addivenisse ad una dismissione dei locali che interessavano il [OSCURATO:PERSONA] per ampliare gli spazi operativi della propria struttura aziendale. Al riguardo, la Corte di appello dopo aver escluso che altre utilità possano essere state offerte dal [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], non ha operato alcuna valutazione, anche ai fini della esatta delimitazione del contenuto dell'accordo corruttivo, per verificare se il pagamento di una sola fattura di importo contenuto possa avere effettivamente costituito la ragione determinante dell'intervento operato dal [OSCURATO:PERSONA] per agevolare la cessione dell'immobile detenuto in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e per favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione. Si deve, qui, ribadire il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art.318 cod. pen. (Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502; Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158). Sebbene nel caso di specie non possa evidentemente parlarsi di irrisorietà dell'utilità offerta dal privato, trattandosi di un importo di circa 2.000 euro, tuttavia, le altre considerazioni con cui la Corte di appello ha rivalutato in linea generale le condotte poste in essere tanto da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], avendole reputate pienamente legittime e coerenti con la tutela dell'interesse pubblico alla semplificazione amministrativa dei rapporti contrattuali (vedi pp. 49-52 della sentenza di appello), impongono un approfondimento in merito alle ragioni della ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo, tenuto conto dell'obiettivo squilibrio dovuto alla rilevanza degli interessi economici del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad una ingerenza del pubblico ufficiale ritenuta del tutto legittima, per alcuni versi addirittura doverosa, nell'azione della pubblica amministrazione, di cui deve essere verificata, altresì, la correlazione con l'esercizio delle attribuzioni rientranti nelle competenze dell'[OSCURATO:PERSONA], in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo venute meno quelle utilità rappresentate dalla turbativa di gara ascritta al capo 4, correlate alla qualifica soggettiva di amministratore dell'associazione "Forte di Bard". Si deve, al riguardo, considerare che il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale. In caso di assenza della spendita di competenze proprie, andrà verificato se i fatti possano essere piuttosto ricondotti nella diversa ipotesi del traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., con riferimento alla quale va ribadito che lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente rende illecita la mediazione anche se l'intervento non è finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - l'autore della mediazione sia un pubblico ufficiale, atteso che in tal caso il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando di per sé un atto contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, Alemanno, Rv. 282119). Occorre che sia approfondita la verifica anche delle finalità che hanno mosso l'azione di [OSCURATO:PERSONA], apparendo poco coerente con la esistenza di un patto corruttivo l'affermazione della convenienza per gli interessi della Regione sia del subentro della impresa di [OSCURATO:PERSONA] nella locazione di un immobile già locato ad altra società, e sia della rinegoziazione delle condizioni contrattuali dei rapporti di locazione già in essere, secondo l'altalenante ricostruzione sostenuta nella sentenza del Giudice di appello che ha minimizzato il contrapposto interesse rappresentato nella vicenda dagli amministratori dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Il venir meno della finalità di favorire [OSCURATO:PERSONA] indebolisce, infatti, il fondamento probatorio della correlazione dell'utilitas con l'esercizio della funzione pubblica, facendo propendere per l'autonomia dei predetti eventi con esclusione di un nesso di reciproca interferenza causale tra essi. Si deve ribadire che ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che la dazione e la sua accettazione siano state la causa del compimento dell'atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. 4. Tutti i residui motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono in parte infondati, in parte inammissibili ed in parte assorbiti per effetto dell'accoglimento del terzo motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ed il conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra specificati riferiti al capo 3 di imputazione. Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la sua qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio se ne deve rilevare la genericità per mancanza di pertinenza rispetto alle condotte di reato ascritte al capo 3) per le quali soltanto è intervenuta la condanna del predetto imputato e che non riguardano le competenze svolte in seno all'associazione Forte di Bard, ma unicamente quelle riferite alle mansioni dirigenziali rivestite in seno alla società [OSCURATO:SOCIETA]., la cui natura di organismo di diritto pubblico non viene affatto messa in discussione. Invero, dalla lettura anche dell'imputazione emerge che [OSCURATO:PERSONA] risponde dei reati di corruzione di cui ai capi 2) e 3) non solo nella qualità di amministratore dell'associazione Forte di Bard, ma anche come dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata interamente dalla Regione Valle d'Aosta e che controlla le già citate società [OSCURATO:SOCIETA]., implicate nella vicenda della locazione dell'immobile preteso da [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, la qualifica legata alla veste di amministratore della suddetta associazione museale ha perso di fatto rilevanza nel processo dopo la disposta assoluzione per la turbativa di gara ascritta al capo 4), sebbene tale vicenda fosse stata inclusa anche nell'imputazione per corruzione tra gli atti di favoritismo posti in essere dal predetto pubblico amministratore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato, atteso che la natura di persona giuridica di diritto privato rivestita dall'associazione non rileva ai fini della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, assumendo rilevanza gli aspetti relativi alle finalità perseguite dall'ente per la tutela del patrimonio demaniale e per i finanziamenti pubblici con cui opera sotto il controllo della Regione Valle d'Aosta, secondo le corrette argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado (pp. 31-32). Si deve, quindi, ribadire il principio secondo cui ai fini delle qualifiche soggettive descritte negli artt. 357 e 358 cod. pen., i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di un ente di diritto privato possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorquando la ragione d'essere dell'ente risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici (vedi, Sez. 6, n.1327 del 07/07/2015, Rv. 266265). Neppure la qualificazione soggettiva dell'agente come incaricato di pubblico servizio può essere assimilata e ricondotta a quelle categorie soggettive create per delimitare l'ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici per la presenza degli indici di pubblicità dell'ente che sono stati normativamente previsti dal c.d. Codice degli appalti con riferimento alla definizione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica (vedi art. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50). Nella nozione di servizio pubblico delineata dall'art. 358 cod. pen. assume rilevanza più che la connotazione soggettiva pubblica dell'ente, quella oggettiva della natura dell'attività svolta, con la conseguenza che la qualità di servizio pubblico viene ad essere correlata a due requisiti essenziali, quello teleologico della finalità di interesse generale dell'attività svolta, e quello normativo, della previsione di una disciplina di carattere imperativo che, in ragione della rilevanza di interesse generale dell'attività svolta, ne disciplini le modalità di svolgimento con stringenti limiti all'autonomia privata allo scopo di salvaguardare il prevalente interesse generale rispetto a quello privato (vedi, Sez. 6, n. 44667 del 08/10/2019, Cristini, Rv. 278191). 5. In relazione al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], comune al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2017, è sufficiente rilevare l'assenza di decisività di detta prova, considerato che la circostanza del pagamento della fattura da parte di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un dato pacifico ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come correttamente rilevato dalla Corte di appello. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione con cui si deduca l'inutilizzabilità di un elemento a carico, deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011). 6. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia il travisamento della prova per l'omessa considerazione delle risultanze probatorie specificamente richiamate è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito non ha ignorato affatto le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo rifiuto di pagare [OSCURATO:PERSONA] per dei lavori asseritamente svolti male, ma ha evidenziato soltanto l'assenza di atti formali di denuncia dei danni che [OSCURATO:PERSONA] assume aver subito a causa dei lavori svolti da [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, deve intendersi il riferimento all'assenza di documentazione, intesa, quindi, come mancanza di atti scritti di diffida e non come assenza di prove della esistenza di una controversia. In sostanza, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai formalizzato nessuna azione giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato in modo non illogico che la pretesa dell'artigiano di essere pagato non è mai venuta meno, e che [OSCURATO:PERSONA], avendo alla fine assolto al pagamento dei lavori svolti da [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ha evidentemente agito per fare un favore al dirigente pubblico, non essendo neppure plausibile, per il rapporto di "amicizia" interessata, che esisteva tra i due, che [OSCURATO:PERSONA] non ne fosse a conoscenza, come sostenuto dal ricorrente con il quarto motivo, da ritenersi ugualmente inammissibile, risolvendosi la relativa doglianza nella proposizione di una chiave di lettura alternativa che è stata ritenuta dalla Corte di merito meno plausibile con argomenti logici ineccepibili. 7. Ugualmente inammissibile è il quinto motivo correlato alla violazione della regola probatoria che impone l'assoluzione in caso di ragionevole dubbio. Sul punto va ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, ove la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).8. Il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente coincidenti dedotti per la mancata applicazione della riduzione massima prevista per le attenuanti generiche, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod.pen. e per la mancata concessione del beneficio della non menzione, sono assorbiti nel disposto annullamento con rinvio che impone una rivalutazione del merito della vicenda che investe evidentemente anche le valutazioni sulla gravità dei fatti e sul trattamento sanzionatorio. 9. Deve ritenersi, in parte assorbito ed in parte infondato il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui censura l'assenza di motivazione in punto di ricostruzione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Va osservato che la teoria generale del dolo che valorizza la coscienza dell'antigiuridicità della condotta non ha trovato sostegno nella giurisprudenza di legittimità, che non la considera una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione, salvo le ipotesi di reato in cui l'antigiuridicità si pone come elemento normativo della fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 43646 del 22/06/2011, S., Rv. 251044, in tema di scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile). Deve, tuttavia, ritenersi che la questione dell'accertamento delle ragioni del pagamento della fattura sia strettamente legata alla verifica della sussistenza del nesso di corrispettività, essendo evidente che l'accertamento del dolo presuppone la condivisione del pactum sceleris che sorregge lo scambio tra la promessa dell'atto di ufficio ed il ricevimento del denaro o dell'utilità con cui si consuma il reato di corruzione, come specifica finalità che deve animare i protagonisti della pattuizione illecita. Sotto tale limitato profilo, il motivo deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del motivo sulla verifica del nesso di corrispettività, quale elemento caratterizzante il pactum sceleris tra il privato e il pubblico ufficiale che ha ad oggetto il mercimonio dei doveri funzionali del secondo. 10. In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni, si rende necessario l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 3) nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una verifica degli aspetti relativi alla sussistenza del nesso di corrispettività tra gli atti di ufficio del pubblico ufficiale e la dazione dell'utilità del privato, nonchè in ordine alla ricorrenza della competenza funzionale del pubblico ufficiale corrotto rispetto alle attività che hanno costituito l'oggetto dell'accordo corruttivo.L'annullamento va disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, e ferme le statuizioni non oggetto di ricorso, ormai definitive, proceda a nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione. 11. Al rigetto del ricorso di R
Sentenza Cassazione n. 30025/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris