CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 29801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata;udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila,che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 novembre 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di associazione a delinquere, truffa e intestazione fittizia.2. In data 04 febbraio 2026 i ricorrenti hanno presentato istanza con cuichiedevano dichiararsi l’inefficacia della misura cautelare in itinere per scadenzadei termini massimi di fase, richiesta rigettata dal giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2026.3. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore,propongono ricorso avverso l’ordinanza pronunciata in data 12 marzo 2026 conla quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza direiezione dell’istanza sopra menzionata.4. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione dell’art.297, comma terzo, cod. proc. pen. nonché travisamento del fatto, censurando ladecisione impugnata nella parte in cui ha escluso che il Pubblico ministero fossegià a conoscenza dell’informativa del 25 luglio 2025.4.1. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe fondato la propriadecisione su un erroneo presupposto fattuale, incorrendo in un travisamentoidoneo a compromettere l’intero percorso argomentativo del provvedimentoimpugnato.In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il Pubblicoministero avrebbe avanzato, in data 4 agosto 2025, una richiesta di applicazionedi misura cautelare nei confronti di tutti gli indagati, compresi D’[OSCURATO:PERSONA] eD’[OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai fatti successivamente confluitinell’ordinanza del 22 novembre 2025 (capi da 1 a 41), e dunque in epocaanteriore all’emissione del decreto di giudizio immediato del 18 settembre 2025.Da tale circostanza la difesa desume che l’informativa del 25 luglio 2025 fossegià nella disponibilità del Pubblico ministero e fosse stata da questi valutata aifini della formulazione della richiesta cautelare del 4 agosto 2025. Neconseguirebbe l’applicabilità dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.,trattandosi di reati connessi ai sensi dell’art. 12, comma primo, lett. b) e c), cod.proc. pen., già desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio.La difesa evidenzia, inoltre, che le successive integrazioni investigative del 29ottobre 2025 e del 13 novembre 2025 avrebbero riguardato esclusivamenteindagati diversi dai ricorrenti, nuovi episodi di truffa (capi da 44 a 48) e il reatocontestato al capo 51, senza apportare alcun elemento innovativo conriferimento alle posizioni di D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], per le quali ilquadro indiziario sarebbe già risultato completo al momento della richiestacautelare del 4 agosto 2025.A sostegno della censura, i ricorrenti richiamano l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui la desumibilità dei fatti presuppone cheil Pubblico ministero disponga di un compendio indiziario idoneo a consentire unavalutazione prognostica sia in ordine alla gravità degli indizi sia in ordine allanecessità dell’applicazione della misura cautelare.4.2. Nel caso di specie, la stessa richiesta cautelare del 4 agosto 2025dimostrerebbe, secondo la difesa, che tale soglia valutativa fosse stata giàraggiunta prima dell’emissione del decreto di giudizio immediato, attestando ildefinitivo apprezzamento degli elementi indiziari a carico di D’[OSCURATO:PERSONA] eD’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto che, a quella data, nonfosse ancora disponibile un quadro indiziario sufficiente, omettendo diconsiderare la corretta successione cronologica degli atti, ricostruita dalla difesanei seguenti termini: emissione della prima ordinanza cautelare il 7 giugno 2025,eseguita il 22 giugno 2025; successiva richiesta di applicazione della misuracautelare del 4 agosto 2025, estesa a tutti gli indagati e ai fatti di cui ai capi da 1a 41; emissione del decreto di giudizio immediato il 18 settembre 2025;adozione della seconda ordinanza cautelare il 22 novembre 2025.Alla luce di tale scansione temporale, i ricorrenti sostengono che avrebbe dovutotrovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 297, comma terzo, cod. proc.pen., con conseguente decorrenza dei termini di custodia cautelare dalla data diesecuzione della prima ordinanza, ossia dal 22 giugno 2025.5. I ricorrenti deducono, con il secondo motivo di impugnazione, violazionedell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione conriguardo alla mancata applicazione della retrodatazione automatica dei termini dicustodia cautelare.Secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art.297, comma terzo, primo periodo, cod. proc. pen., che prevede la retrodatazioneautomatica dei termini di custodia cautelare in caso di pluralità di ordinanzeemesse nel medesimo procedimento per fatti diversi, commessi anteriormentealla prima decisione e legati da connessione qualificata.La difesa assume che il dato decisivo, del tutto trascurato dall’ordinanzaimpugnata, sia rappresentato dalla circostanza che il Pubblico ministero haformulato, in data 4 agosto 2025, una richiesta di applicazione della misuracautelare comprensiva di tutti gli indagati e delle imputazioni fino al capo 41, inepoca anteriore al decreto di giudizio immediato del 18 settembre 2025. Talerichiesta, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito delprocedimento già pendente, nel quale era stata emessa la prima ordinanzacautelare, eseguita il 22 giugno 2025.La scelta di instaurare un autonomo procedimento avrebbe, invece, determinatol’emissione di una seconda ordinanza formalmente distinta, ma sostanzialmenteriferita al medesimo contesto criminoso, con conseguente elusione delmeccanismo di garanzia previsto dall’art. 297, comma terzo, primo periodo, cod.proc. pen. Ne conseguirebbe che, ove la richiesta del 4 agosto 2025 fosse stataincardinata nel procedimento n. 19761/25 RGNR, la retrodatazione dei terminisarebbe operata automaticamente, a prescindere dalla desumibilità dei fatti almomento della prima ordinanza.A sostegno della censura, la difesa richiama il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di più ordinanze cautelariemesse nel medesimo procedimento per fatti connessi e anteriormente al rinvioa giudizio per i reati oggetto del primo provvedimento, la retrodatazione operaautomaticamente, indipendentemente dalla verificabilità dei fatti oggetto dellesuccessive ordinanze. Nel caso di specie, la connessione qualificata tra i reati,sotto il profilo della continuazione, sarebbe pacifica ed espressamentericonosciuta dallo stesso Tribunale.Sarebbe, altresì, integrato il requisito dell’anteriorità temporale, poiché la primaordinanza cautelare, emessa il 7 giugno 2025 ed eseguita il 22 giugno 2025,riguarda fatti commessi tra il settembre 2023 e il luglio 2024, mentre la seconda,emessa il 22 novembre 2025, concerne condotte realizzate dal maggio 2024 e,quindi, tutte anteriori all’esecuzione della prima misura. La medesima anterioritàriguarderebbe anche il reato associativo, ritenuto cessato nel gennaio 2025, leintestazioni fittizie, qualificate come reati istantanei nonché le contestazioniintrodotte con le integrazioni del 29 ottobre e del 13 novembre 2025, relative afatti anch’essi antecedenti al 22 giugno 2025.La difesa conclude che, una volta riconosciuta l’applicabilità dell’art. 297, commaterzo, cod. proc. pen. alle contestazioni contenute nella richiesta del 4 agosto2025, la medesima disciplina avrebbe dovuto estendersi anche ai fatti oggettodelle successive integrazioni, in quanto anteriori alla prima ordinanza ericonducibili al medesimo sodalizio criminoso, alle stesse finalità e a un identicomodus operandi.6. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 297, commaterzo, cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché carenza di motivazione, in relazionealla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra il reato associativoe i singoli reati-fine.La difesa osserva che il Tribunale, pur avendo espressamente riconosciuto lacontinuazione tra i due segmenti della condotta associativa oggetto delle distinteordinanze cautelari, avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla sussistenza delmedesimo vincolo tra il reato associativo e i reati-fine.Il provvedimento impugnato si limiterebbe ad affermare che tale rapportopresuppone che «i reati-scopo siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» e che, per i ricorrenti,tale momento coinciderebbe con la costituzione dell’associazione, senza trarre datali affermazioni alcuna conclusione. Ne deriverebbe una motivazione apparente,non essendo dato comprendere se il Collegio abbia effettivamente riconosciuto oescluso il vincolo della continuazione.Qualora, invece, si ritenesse che il Tribunale abbia subordinato talericonoscimento a una verifica in concreto, la motivazione risulterebbe comunqueomessa; diversamente, il provvedimento sarebbe affetto da violazione di legge,per avere erroneamente applicato i principi consolidati in materia dicontinuazione tra reato associativo e reati-scopo.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe infatti richiesto una preventiva e analiticapredeterminazione di ciascun episodio criminoso, mentre la giurisprudenza dilegittimità ritiene sufficiente che il programma delittuoso sia delineato, sindall’origine, nelle sue linee essenziali.Nel caso di specie, il sodalizio promosso da D’[OSCURATO:PERSONA] e MascitelliAntonietta sarebbe stato fin dall’origine finalizzato alla commissione seriale ditruffe ai danni di persone anziane, mediante modalità operative standardizzate euna stabile organizzazione di uomini e mezzi. I singoli episodi, pur nonindividuati nei dettagli, costituirebbero esecuzione di un unico programmacriminoso, connotato da serialità e ripetitività, sicché la mancata preventivaindividuazione delle vittime non escluderebbe la programmazione ab origine dellecondotte delittuose.Da ciò la difesa fa discendere che, una volta riconosciuta la continuazione tra ilreato associativo e i reati-fine, la retrodatazione dei termini di custodia cautelareavrebbe dovuto operare anche con riguardo alle truffe contestate nella secondaordinanza, in ragione della connessione teleologica prevista dall’art. 12, commaprimo, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di condotte esecutive del medesimoprogramma criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo ed il secondo motivo dedotti dai ricorrenti, che possono essereesaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono entrambi infondati.1.1. Occorre, preliminarmente, ricordare che, ai fini dell’operatività dell’istitutodisciplinato dall’art. 297 cod. proc. pen., possono ricorrere due distinte ipotesi.La prima concerne i casi di «identità del fatto» nei quali la retrodatazione deitermini di custodia cautelare opera automaticamente. La seconda riguarda,invece, il caso di «fatti diversi» oggetto di plurime ordinanze cautelari emesse indistinti procedimenti penali. In tale seconda evenienza, la retrodatazionepresuppone, da un lato, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatticommessi anteriormente all’emissione della prima misura coercitiva, comechiaramente desumibile dal tenore letterale dell’art. 297, comma terzo, cod.proc. pen., che fa espresso riferimento ai «fatti diversi commessi anteriormenteall’emissione della prima ordinanza», e, dall’altro, che gli elementi giustificatividella seconda misura fossero già desumibili dagli atti al momento dell’emissionedella prima ordinanza ovvero, comunque, anteriormente al decreto di giudizioimmediato relativo ai fatti posti a fondamento del primo provvedimentocautelare.Ciò premesso, deve rilevarsi come il giudice dell’appello cautelare, conmotivazione coerente con le risultanze processuali utilizzabili ai fini delladecisione ed immune da vizi logici e giuridici, abbia escluso la sussistenzadell’identità del fatto tra i due procedimenti pendenti dinanzi alla medesimaautorità giudiziaria, pur ravvisando tra gli stessi una connessione qualificata. IlTribunale ha, inoltre, evidenziato che il rinvio a giudizio disposto per i fattioggetto della prima misura cautelare è intervenuto anteriormente all’esecuzionedella seconda ordinanza emessa nel distinto procedimento penale n. 19761/25R.G.N.R.Con argomentazioni congrue, coerenti e prive di contraddizioni manifeste, ilTribunale ha, inoltre, escluso che gli elementi posti a fondamento della secondaordinanza cautelare emessa nel procedimento n. 19761/25 R.G.N.R. fossero giàconosciuti o concretamente desumibili dall’autorità procedente alla data diemissione del decreto di giudizio immediato del 18 settembre 2025, adottato nelprocedimento n. 19761/24 R.G.N.R., nell’ambito del quale era stata emessa laprima misura cautelare nei confronti dei ricorrenti. Da tale ricostruzione ilTribunale ha correttamente fatto discendere l’insussistenza del requisito delladesumibilità dagli atti del quadro dei gravi indizi di colpevolezza relativo ai reatioggetto della seconda ordinanza.1.2. È infondato il primo profilo di censura, con il quale i ricorrenti deduconol’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso l’unicità dei fatti,nonostante la riconosciuta connessione qualificata tra le fattispecie oggetto delledue ordinanze cautelari e la circostanza che i distinti procedimenti costituisserola «gemmazione» di un unico procedimento originario.Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che i reati oggetto della prima misuracautelare, eseguita il 22 giugno 2025 nell’ambito del procedimento n. 19761/24R.G.N.R., riguardavano esclusivamente condotte delittuose commesse fino alluglio 2024. In tale procedimento erano, infatti, contestati il delitto diassociazione per delinquere, operante in Napoli e in altre parti del territorionazionale dal settembre 2023 al luglio 2024 nonché i reati-fine di truffaaggravata in danno di persone anziane commessi tra il 24 gennaio ed il 7 marzo2024, con attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del ruolo di promotore odorganizzatore e a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di quello di partecipe con funzioni ditelefonista. Tali condotte risultavano dettagliatamente descritte nell’informativadella polizia giudiziaria depositata il 5 novembre 2024.Diversamente, i reati oggetto della seconda ordinanza cautelare, emessa nelprocedimento n. 19761/25 R.G.N.R., sono stati individuati sulla base di unapluralità di informative depositate il 18 marzo, il 10 giugno, il 25 luglio ed il 4novembre 2025. Le ulteriori investigazioni hanno consentito di accertarenumerose ulteriori truffe perpetrate tra il 23 maggio 2024 ed il 20 gennaio 2025nonché l’operatività, successivamente al maggio 2024, di una diversaassociazione per delinquere, caratterizzata dall’inserimento di numerosi soggettinon coinvolti nelle precedenti indagini e da una differente collocazione geograficadella base operativa dalla quale i promotori dirigevano l’attività criminosasull’intero territorio nazionale.Muovendo da tale ricostruzione, il Tribunale ha correttamente escluso che i dueprovvedimenti cautelari avessero ad oggetto i medesimi fatti, valorizzando, daun lato, l’inclusione nella seconda ordinanza di numerosi reati-fine commessianche successivamente al deposito dell’informativa del 5 novembre 2024 e,dall’altro, la diversa configurazione del reato associativo. Quest’ultima risultavagiustificata dalla temporanea interruzione dell’attività del sodalizio dopo il mesedi marzo 2024, conseguente agli arresti ed ai sequestri nel frattempo eseguiti,dal diverso arco temporale dell’attività criminosa, protrattasi sino al 20 gennaio2025, nonché dalla modificazione della composizione soggettiva dell’associazionee della relativa dislocazione territoriale.È stato, in particolare, rimarcato come [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], successivamente almarzo 2024, aveva dato vita ad una nuova struttura associativa, contestata alcapo 1) della seconda richiesta cautelare, avente le medesime finalità delittuosema una diversa composizione. Nel nuovo sodalizio, infatti, non figuravano benotto dei precedenti associati, mentre alcuni soggetti comuni ad entrambe leorganizzazioni avevano assunto ruoli differenti. In particolare, AntoniettaMascitelli era passata dalla funzione di semplice operatrice del call center aquella di capo e promotrice della nuova organizzazione, in posizione pariteticarispetto ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], mentre i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano assuntofunzioni organizzative di reclutamento dei componenti delle “batterie operative”,in luogo del precedente ruolo di meri telefonisti e operatori del call center.È stato, inoltre, evidenziato che la nuova associazione disponeva di una diversabase operativa, non più ubicata nel comune di Pomigliano d’Arco bensì nella cittàdi Napoli nonché di una capacità operativa notevolmente più ampia sul territorionazionale, con particolare riguardo alle attività di riciclaggio delle somme didenaro e dei gioielli provento delle truffe perpetrate ai danni delle personeanziane.1.3. Del pari infondato è l’ulteriore profilo di censura concernente l’esclusione delrequisito della desumibilità dagli atti dei gravi indizi di colpevolezza relativi aireati oggetto della seconda ordinanza cautelare già al momento dell’adozione deldecreto di giudizio immediato emesso nel primo procedimento.Il Tribunale ha affrontato tale questione con motivazione coerente con gli atti epriva di manifeste illogicità. Con riguardo, in particolare, alla conoscibilità delleinformative depositate il 18 marzo, il 10 giugno, il 25 luglio ed il 4 novembre2025, i giudici dell’appello cautelare, pur ritenendo pienamente conoscibili leprime due informative, hanno evidenziato l’assenza di elementi logico-fattualiidonei a dimostrare che l’informativa depositata il 25 luglio 2025, in pienoperiodo feriale, fosse concretamente suscettibile di essere esaminata edapprofondita dal Pubblico Ministero anteriormente al rinvio a giudizio disposto nelprimo procedimento, in modo tale da consentire la formulazione della secondarichiesta cautelare nel procedimento n. 19761/25 R.G.N.R.È stato, infatti, sottolineato che tale informativa non costituiva un mero riepilogodelle risultanze investigative già acquisite, ma introduceva rilevanti elementi dinovità, individuando nuovi componenti dell’organigramma associativo, qualiCozzolino [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché ulteriori episodi ditruffa riferibili agli indagati. Si trattava, pertanto, di elementi che richiedevanoun’approfondita attività di valutazione da parte del Pubblico Ministero,incompatibile con l’immediata formulazione di una nuova richiesta cautelare,anche avuto riguardo alla particolare complessità delle indagini.Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto applicabile la disciplina dettata dalsecondo periodo del comma terzo dell’art. 297 cod. proc. pen., secondo cui laretrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare opera soltantoquando i fatti oggetto della successiva misura risultino desumibili dagli attianteriormente al rinvio a giudizio disposto per i fatti oggetto della primaordinanza.I giudici dell’appello hanno, in proposito, correttamente osservato che il requisitodella desumibilità dagli atti non coincide con la mera conoscenza o conoscibilitàdi determinati fatti storici. La retrodatazione può, infatti, operare esclusivamentequando il secondo provvedimento cautelare fosse già concretamente adottabileal momento dell’emissione della prima ordinanza, vale a dire quando fosse giàdisponibile un quadro indiziario grave, completo ed apprezzabile nella suaeffettiva valenza probatoria, idoneo a consentire al Pubblico Ministero diformulare una prognosi di gravità e concludenza degli elementi raccolti e,conseguentemente, di integrare tutti i presupposti richiesti per l’adozione dellamisura cautelare.La decisione impugnata si pone, pertanto, in piena aderenza al consolidatoprincipio secondo cui, ai fini della «desumibilità dagli atti», il fatto storico oggettodi contestazione non può essere confuso con la prova dello stesso. Non èsufficiente, infatti, la mera notizia del reato, essendo indispensabile che risulti giàformato il quadro indiziario legittimante l’adozione della misura cautelare né èsufficiente che la successiva ordinanza si fondi su elementi già presenti nel primoprocedimento, poiché tali elementi possono acquisire solo successivamente lanecessaria significanza processuale ai fini della gravità indiziaria (Sez.3, n.48034del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351–02; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020,284464 - 01).Correttamente, inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento al principio di dirittosecondo cui, nell’apprezzare il requisito della conoscibilità, occorre tenere contodel tempo ragionevolmente necessario all’ufficio requirente per l’esame el’elaborazione del contenuto delle informative di polizia giudiziaria, restandodemandata al giudice di merito la valutazione circa la congruità del tempooccorso per tale attività (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv.265437–01; Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391–01; neglistessi termini Sez. 6, n. 44371 del 10/10/2024, Mammoliti, non massimata eSez. 6, n. 7110 del 23/01/2025, Polito non massimata).A ciò si aggiunga che il provvedimento impugnato contiene una motivazioneampia, puntuale ed immune da travisamenti o manifeste illogicità anche conriferimento alla significativa portata innovativa dell’informativa di poliziagiudiziaria depositata il 4 novembre 2025, dunque successivamente al rinvio agiudizio nel primo procedimento. I giudici dell’appello hanno evidenziato cometale informativa, non si limitava ad una mera ricognizione del materialeinvestigativo già acquisito, ma individuava nuovi associati ed introducevaulteriori e rilevanti elementi probatori, tra i quali la trascrizione di parte delleconversazioni intercettate nel corso delle indagini.1.4. La ricostruzione complessivamente posta a fondamento dell’ordinanzaimpugnata si fonda, pertanto, su valutazioni di fatto puntualmente motivate,prive di contraddizioni interne e di manifeste illogicità, risolvendosi in unapprezzamento complessivo del materiale investigativo conforme ai criteri dirazionalità e plausibilità. Trattandosi di valutazioni di merito sorrette damotivazione adeguata e logicamente coerente, le stesse si sottraggono alsindacato di legittimità.Deve, in proposito, osservarsi che tanto l’accertamento della connessionequalificata rilevante ai sensi dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 1,n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01, in motivazione; da ultimoSez. 2, n. 39745 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zdravkovic, non massimata), quanto laverifica della «desumibilità dagli atti» degli elementi idonei e sufficienti a fondarel’adozione del successivo provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 12676 del20/12/2006, Barresi, Rv. 236829-01; Sez. 5, n. 27295 del 26/06/2025, Strino,non massimata), integrano tipici apprezzamenti di fatto, riservati al giudice dimerito e sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo dellacoerenza logica della motivazione, della corretta rappresentazione delleemergenze processuali e della congruenza del percorso argomentativo.Nel caso di specie, le dedotte carenze motivazionali, le asserite illogicità ed ilamentati travisamenti si risolvono, in realtà, in una lettura parcellizzata dellerisultanze investigative, isolata dal complessivo contesto logico-fattualepuntualmente esaminato e valorizzato dal Tribunale. Le doglianze difensive nonevidenziano, pertanto, alcun effettivo travisamento del fatto né alcuna erroneavalutazione del materiale investigativo ma si limitano a prospettare una diversaricostruzione delle vicende oggetto di giudizio e a sollecitare una rivalutazionedelle risultanze procedimentali, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.2. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono carenza di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra il delittoassociativo e i singoli reati-fine, è, al contempo, manifestamente infondato e nonconsentito in sede di legittimità.La censura, peraltro formulata in termini meramente assertivi e conargomentazioni di carattere congetturale, non si confronta con il percorsomotivazionale sviluppato dal Tribunale con cui è stata fatta corretta applicazionedel consolidato principio di diritto in virtù del quale la connessione tra il delittoassociativo e i reati-scopo è configurabile soltanto quando questi ultimi risultinogià programmati al momento dell’adesione al sodalizio criminoso, dovendosiverificare che essi costituiscano attuazione dell’originario programma delittuoso enon il frutto di autonome determinazioni maturate in epoca successiva (Sez. 5,n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477-01; Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj,Rv. 285369 - 01).Muovendo da tale corretto presupposto interpretativo, il Tribunale ha evidenziatoche il momento di adesione dei ricorrenti all’associazione coincide con la stessafase genetica del sodalizio criminoso, ossia con la sua costituzione e con lacontestuale programmazione dell’attività delittuosa destinata ad essere realizzatadal consesso. Si tratta di un apprezzamento di merito sorretto da un percorsomotivazionale logico, coerente con le risultanze investigative e immune da vizi dimanifesta illogicità, che dà conto in modo adeguato delle ragioni poste afondamento della decisione.Ne consegue che tale valutazione, in quanto congruamente motivata e fondatasugli atti di indagine, si sottrae al sindacato di legittimità, non essendoconsentito a questa Corte procedere ad una diversa ricostruzione o sostituire lapropria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.3. In conclusione, i ricorsi, complessivamente considerati, devono essererigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà deiricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quantostabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]