CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestualmente assolvendolo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quindi rideterminando l'entità della pena principale e delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 co. 4 legge fall. comminategli; letta la memoria contenente motivi ulteriori, depositata dal difensore del ricorrente in vista dell'udienza, con cui si reiterano gli argomenti del ricorso, enunciando giurisprudenza di legittimità; 2. Ritenuto che i tre motivi di ricorso, ed i motivi aggiunti, tutti afferenti l'eccessività della pena accessoria inflitta al Capasso, in relazione alla quale si invoca anche la riduzione conseguente all'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente stato assolto, avendo questi commisurato la pena principale al minimo edittale previsto dalla legge per il delitto di cui si discute. Quanto all'omessa applicazione della riduzione per il rito per le circostanze accessorie, il giudice d'appello ha correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 21906 del 18/05/2021, Spinabelli, Rv. 281390) e, per il resto, avendo congruamente motivato la quantificazione delle sanzioni stesse; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende