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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 1971

Cassazione n. 01323/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1971 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste perché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. c [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 13/06/2023, con cui è stata accolta la richiesta di riesame, proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale il 19/05/2023.

2. Con un unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 644, commi 1 e 3, cod. pen. e 2 legge n. 108/96, nonché la mancanza assoluta di motivazione.

In particolare, lamenta che il Tribunale si sia !imitato ad escludere aprioristicamente la ricorrenza del fumus dei delitti di usura, recependo acriticamente le risultanze della consulenza della difesa, secondo cui si sarebbe pervenuti alla determinazione di tassi di interesse inferiori a quelli contestati, non avvedendosi, invece, che la differenza della misura dei tassi è giustificata dal diverso valore con cui è stato operato il calcolo e, segnatamente, tra un tasso di interesse mensile (calcolato dall'ufficio) ovvero giornaliero (quale determinato dal ctp).

3. Con requisitoria-memoria del 24/10/2023, i! Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memorie del 26/11/2023, le difese dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale: - ha escluso il fumus delicti quanto ai reati di usura contestati ai capi 1, 2, 4, 8, 9, 10 e 11, sul rilievo che il Gip non ha in alcun modo dato conto del tasso soglia applicabile alle singole operazioni e del suo superamento e che dall'applicazione del modello matematico suggerito dal consulente della difesa è conseguita la riduzione dei tassi di interesse praticati; - ha, altresì, escluso che le operazioni di prestito oggetto delle suindicate contestazioni potessero essere ricondotte ad ipotesi di usura cd. soggettiva, stante la carenza di indizi in ordine alla condizione di difficoltà economica e finanziaria del mutuatario; - ha, invece, ravvisato il fumus delicti in ordine ai fatti di usura contestati ai capi 5 e 6 (commessi tra il 2018 ed il 2021), ma ha, al contempo, escluso la sussistenza della "ragionevolezza temporale" del provvedimento ablativo tenuto conto che il portafoglio e gli strumenti finanziari sequestrati sono stati acquistati • nel 2008: un simile lasso temporale, eccessivamente esteso, impedisce l'operare della presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'indagato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.

5.2. Ciò premesso, quanto all'esclusione del fumus delicti, il pubblico ministero ricorrente, pur riconoscendo che nel decreto di sequestro preventivo non si sia richiamata la formula matematica applicata, entra poi nel merito della vicenda ed effettua un nuovo ricalcolo dei tassi applicati, richiamando nella parte finale del ricorso una tabella non presente in atti.

Ci si trova, quindi, al cospetto di una nuova ricostruzione del merito della vicenda, con una rivalutazione delle risultanze probatorie in maniera avversativa rispetto all'ordinanza, non consentita in sede di legittimità.

Nell'ordinanza impugnata, peraltro, risultano esplicitate le ragioni che hanno portato il giudice del riesame ad escludere il fumus commissi delicti, essendosi al riguardo richiamate le allegazioni documentali della difesa, con la conseguenza che non si è in presenza di una motivazione apparente, ipotesi che ricorre solo quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi si inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

5.3. Peraltro, il pubblico ministero ricorrente ha contestato esclusivamente la violazione di legge derivante dall'omessa verifica dei tassi di interesse applicati dall'indagato, ma non ha articolando censura alcuna in merito al lasso temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni e la commissione dei reati, profilo, quest'ultimo, costituente la ragione principale dell'accoglimento della richiesta di riesame per come precisato a pag. 3 dell'ordinanza impugnata e che ha determinato l'annullamento del provvedimento di sequestro anche in ordine ai capi di imputazione per i quali è stato riconosciuto il fumus delicti con restituzione all'indagato e alla moglie dell'intero compendio sequestrato.

Si profila, sotto tale profilo, un difetto di interesse ad impugnare in capo al Procuratore della Repubblica per l'impossibilità di conseguire un risultato concreto favorevole, in assenza di censura rispetto alla ravvisata violazione del principio della "ragionevolezza temporale".

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata. a< Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1971 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste perché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. c [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 13/06/2023, con cui è stata accolta la richiesta di riesame, proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale il 19/05/2023. 2. Con un unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 644, commi 1 e 3, cod. pen. e 2 legge n. 108/96, nonché la mancanza assoluta di motivazione. In particolare, lamenta che il Tribunale si sia !imitato ad escludere aprioristicamente la ricorrenza del fumus dei delitti di usura, recependo acriticamente le risultanze della consulenza della difesa, secondo cui si sarebbe pervenuti alla determinazione di tassi di interesse inferiori a quelli contestati, non avvedendosi, invece, che la differenza della misura dei tassi è giustificata dal diverso valore con cui è stato operato il calcolo e, segnatamente, tra un tasso di interesse mensile (calcolato dall'ufficio) ovvero giornaliero (quale determinato dal ctp). 3. Con requisitoria-memoria del 24/10/2023, i! Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memorie del 26/11/2023, le difese dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale: - ha escluso il fumus delicti quanto ai reati di usura contestati ai capi 1, 2, 4, 8, 9, 10 e 11, sul rilievo che il Gip non ha in alcun modo dato conto del tasso soglia applicabile alle singole operazioni e del suo superamento e che dall'applicazione del modello matematico suggerito dal consulente della difesa è conseguita la riduzione dei tassi di interesse praticati; - ha, altresì, escluso che le operazioni di prestito oggetto delle suindicate contestazioni potessero essere ricondotte ad ipotesi di usura cd. soggettiva, stante la carenza di indizi in ordine alla condizione di difficoltà economica e finanziaria del mutuatario; - ha, invece, ravvisato il fumus delicti in ordine ai fatti di usura contestati ai capi 5 e 6 (commessi tra il 2018 ed il 2021), ma ha, al contempo, escluso la sussistenza della "ragionevolezza temporale" del provvedimento ablativo tenuto conto che il portafoglio e gli strumenti finanziari sequestrati sono stati acquistati • nel 2008: un simile lasso temporale, eccessivamente esteso, impedisce l'operare della presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'indagato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata. 5.2. Ciò premesso, quanto all'esclusione del fumus delicti, il pubblico ministero ricorrente, pur riconoscendo che nel decreto di sequestro preventivo non si sia richiamata la formula matematica applicata, entra poi nel merito della vicenda ed effettua un nuovo ricalcolo dei tassi applicati, richiamando nella parte finale del ricorso una tabella non presente in atti. Ci si trova, quindi, al cospetto di una nuova ricostruzione del merito della vicenda, con una rivalutazione delle risultanze probatorie in maniera avversativa rispetto all'ordinanza, non consentita in sede di legittimità. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, risultano esplicitate le ragioni che hanno portato il giudice del riesame ad escludere il fumus commissi delicti, essendosi al riguardo richiamate le allegazioni documentali della difesa, con la conseguenza che non si è in presenza di una motivazione apparente, ipotesi che ricorre solo quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi si inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 5.3. Peraltro, il pubblico ministero ricorrente ha contestato esclusivamente la violazione di legge derivante dall'omessa verifica dei tassi di interesse applicati dall'indagato, ma non ha articolando censura alcuna in merito al lasso temporale intercorrente tra l'acquisto dei beni e la commissione dei reati, profilo, quest'ultimo, costituente la ragione principale dell'accoglimento della richiesta di riesame per come precisato a pag. 3 dell'ordinanza impugnata e che ha determinato l'annullamento del provvedimento di sequestro anche in ordine ai capi di imputazione per i quali è stato riconosciuto il fumus delicti con restituzione all'indagato e alla moglie dell'intero compendio sequestrato. Si profila, sotto tale profilo, un difetto di interesse ad impugnare in capo al Procuratore della Repubblica per l'impossibilità di conseguire un risultato concreto favorevole, in assenza di censura rispetto alla ravvisata violazione del principio della "ragionevolezza temporale". P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. a< Così
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