CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24417/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando il vizio di travisamento della prova in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda pagina 2 della motivazione impugnata, ove si rileva come le dichiarazioni dell'imputato siano risultate del tutto inattendibili in considerazione del comportamento assunto dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, significativo della consapevolezza della presenza nel proprio magazzino del materiale di provenienza furtiva ricercato dagli agenti di PG); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta che la dichiarazione in parola è stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di cui all'art. 712 cod. pen., risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, dovendo farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza dellasentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, con riferimento a tale specifica doglianza, la Corte territoriale ha evidenziato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come nel caso di specie la rilevata consapevolezza in capo agli imputati della provenienza delittuosa delle batterie non consentisse di aderire alla richiesta riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la mancanza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo, è manifestamente infondato perché, come sopra già evidenziato, dinanzi alla Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne diverse conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che esula dal proprio sindacato; che deve osservarsi come i giudici di appello, con riguardo a tale profilo di censura, abbiano offerto una motivazione congrua, corretta ed esente da vizi logico giuridici, con cui il ricorrente non si è confrontato in modo specifico (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come le generiche dichiarazioni rese dall'imputato in ordine all'acquisto delle batterie risultassero del tutto inattendibili e non idonee ad escludere la consapevolezza da parte dello stesso in ordine alla provenienza illecita del suddetto materiale); considerato che non è consentito in questa sede neppure il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che risulta meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già dedotto in appello e puntualmente riscontrato dalla Corte territoriale (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività dell'istituto in parola, difettando il requisito della non abitualità della condotta previsto dalla norma); che parimenti privo di specificità risulta il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 712 cod. pen., inrelazione al quale si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento al motivo di analogo contenuto proposto dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, è manifestamente infondato a fronte della congrua ed esaustiva motivazione resa dalla Corte .di merito, che giustifica la recidiva in ragione delle plurime, gravi e reiterate condotte delittuose poste in essere dal ricorrente, indicative di persistente pericolosità e pervicacia criminale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); che, inoltre, deve ribadirsi come il giudizio di bilanciamento tra circostanze costituisca esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M