CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 1981
Cassazione n. 20183/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il 13/3/1981 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Lecce in data 8/1/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 24/11/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico nonché per i delitti fine di cessione e illecita detenzione di stupefacenti contestati ai capi B1,B2 della rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 292 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del GIP. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare non si è confrontato in termini specifici con le doglianze formulate che avevano evidenziato la pressoché totale assenza di argomentazione autonoma in ordine alla gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico e segnalato la testuale riproposizione da parte del Gip di alcuni passaggi della richiesta di misura, come a pag. 46 dell'ordinanza. Secondo il difensore il giudice emittente, avendo rigettato la misura in relazione al delitto associativo ex art. 416bis cod.pen., ha ritenuto di aver assolto l'obbligo di autonoma valutazione, recependo acriticamente per tutte le altre imputazioni la pretesa cautelare del P.M., sebbene la giurisprudenza abbia segnalato che il parziale diniego opposto dal giudice e la diversa gradazione delle misure non costituiscono automaticamente indici di una valutazione critica della richiesta; 2.2 la mancanza di gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di cui al capo B) e connesso vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare, recependo l'impostazione del Gip, ha ritenuto la gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 L.s. sulla base della partecipazione ai reati fine, inidonea ad attestare l'adesione del ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare elementi utili a supportare l'ipotesi accusatoria non possono trarsi dal contenuto delle intercettazioni in quanto la captazione n. 30506 non poteva riferirsi alla contabilità associativa, attesa la collocazione della conversazione nel febbraio 2021, l'irrisorietà degli importi di cui si discorre e l'assenza di riferimenti ad altri sodali. Aggiunge il difensore che l'epoca di consumazione dei reati fine (9 e 10 aprile 2021) delinea una finestra temporale della presunta partecipazione che non consente di affermare l'intraneità al sodalizio in assenza di elementi che depongano per lo svolgimento di un ruolo anche meramente esecutivo ma connotato da abitualità nella compagine; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il difensore deduce che il G p emittente aveva formulato una valutazione cumulativa circa la sussistenza del rischio di recidiva senza alcuno specifico riferimento alla posizione del ricorrente, senza argomentare in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione e omettendo ogni verifica circa l'eventuale idoneità di misure meno afflittive. Dopo aver richiamato i rilievi mossi al provvedimento genetico, il difensore lamenta che il Tribunale li ha disattesi valorizzando il coinvolgimento del ricorrente in altro procedimento penale per fatti connessi a quelli a giudizio, trascurando di considerare che le violazioni ex art. 73 DPR 309/90, oggetto dell'ordinanza cautelare in data 26/4/2022, risultano temporalmente antecedenti e in relazione alle stesse il Pietanza veniva successivamente scarcerato. Ad avviso del difensore risulta, inoltre, illogica la motivazione dei giudici cautelari nella parte in cui hanno ritenuto inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari con il presidio di strumenti di controllo elettronico. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze difensive sono connotate da genericità e, comunque, manifestamente infondate. Quanto al difetto di autonoma valutazione, il Tribunale del riesame ha ampiamente scrutinato e motivatamente disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica (pag. 4,5) sottolineando l'esistenza nel provvedimento censurato di "una ragionata e consapevole disamina del complessivo compendio indiziario, contrariamente a quanto affermato dalla difesa". L'intervento critico del giudice emittente, secondo la valutazione dei giudici cautelari, non specificamente contrastata dal ricorrente, non si è limitato all'esclusione della gravità indiziaria per il delitto ex art. 416bis cod.pen. (avendo il Gip confinato la rilevanza del materiale indiziario osteso alla fattispecie ex art. 74 Dpr 309/90) ma risulta palesato dalle plurime espressioni dissenzienti formulate rispetto agli argomenti fattuali o giuridici spesi dal P.m. In particolare, il giudice in relazione alla fattispecie sub B) ha escluso le aggravanti dell'associazione mafiosa e quella ex art. 74, comma 5, DPR 309/90 e ha effettuato valutazioni in ordine alle conversazioni captate in data 10 e 12 aprile 2021 che non trovano riscontro nelle richieste dell'accusa. L'ordinanza impugnata ha, altresì, confutato l'argomento relativo alla consistenza quantitativa del provvedimento genetico rispetto alla domanda cautelare ed evidenziato che l'identità grafica che si riscontra a pag. 46 attiene ad un episodio che esula dalla contestazione. La difesa ha, nella sostanza, riprodotto in questa sede gli argomenti già scrutinati dal Tribunale senza confrontarsi puntualmente con le ragioni alla base della reiezione dell'eccezione. 4. Anche le questioni proposte dal difensore con I secondo motivo sono testualmente reiterative di quelle scrutinate dal Tribunale del riesame e riassunte a pag. 7. L'ordinanza impugnata, dopo aver ampiamente argomentato la gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo, indicando in maniera analitica gli indici positivi dell'esistenza del sodalizio criminoso sub B), ha chiarito che il Pietanza, subordinato rispetto alla figura apicale del [OSCURATO:PERSONA], fungeva da collegamento tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il cognato dei prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari (conv. 20/2/2021); raccoglieva la quota dei profitti dai rivenditori del gruppo e la consegnava al coindagato, avanzando anche riserve sulla distribuzione dei c.d. "punti" (conv. [OSCURATO:PERSONA]Sono 5/2/21); cogestiva la contabilità dei traffici illeciti del gruppo (interc. n. 30505 del 24/2/2021). Inoltre, secondo il motivato t( ; scrutinio dei giudici cautelari, il prevenuto non aveva un ruolo meramente esecutivo in quanto risulta provata la sua partecipazione ad alcuni momenti qualificanti della vita dell'associazione come quello relativo alla decisione circa l'inserimento nella compagine di un nuovo sodale (pag. 10) ovvero agli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (referente del sodalizio fornitore) in cui si trattavano questioni riservate quali la possibile presenza di un delatore nel gruppo del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa non si rapporta in termini completi e puntuali con il corposo compendio acquisito e con la motivazione rassegnata dal Tribunale, il quale ha evidenziato che la partecipazione del ricorrente al sodalizio non è stata affatto ricavata dai due reati fine contestati ma emerge con inequivoca chiarezza da una serie di captazioni che attestano il ruolo svolto dal Pietanza nella compagine nei termini postulati nell'incolpazione. 5. Anche il terzo motivo è destituito di pregio. Il Tribunale (pag. 20 e segg.) ha rigettato l'eccezione di difetto di autonoma valutazione; ha, quindi, confermato la legittimità di una valutazione congiunta per posizioni omogenee e ha convalidato l'operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., espressamente confutando la rilevanza del c.d. tempo silente sulla base del condivisibile assunto che la condotta partecipativa non può ritenersi in via automatica esaurita al momento della conclusione del periodo di monitoraggio investigativo che ha interessato il ricorrente. I giudici della cautela hanno, inoltre, analiticamente giustificato la sussistenza del rischio di recidiva, richiamando le allarmanti modalità dei fatti, le connotazioni del sodalizio d'appartenenza, l'intensità del dolo, esponendo le ragioni alla base della ritenuta inadeguatezza della misura autodetentiva con argomenti privi di profili di palese illogicità. La difesa si limita ad una confutazione assertiva che non si misura con la completezza e coerenza giustificativa della motivazione licenziata dal Tribunale cautelare. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod