CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1989
Cassazione n. 46375/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/1989 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Firenze in data 11/07/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] iabranne era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di evasione. Con sentenza in data 13/02/2019, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12/02/2018 che aveva confermato la pronuncia di prime cure. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e aspecifico. Il ricorrente insiste pedissequamente nella propria censura d'appello in ordine alla ritenuta incongruità (per eccesso) della pena inflitta, senza tener conto delle ampie e del tutto congrue valutazioni compiute sul punto dalla Corte territoriale che, nella relativa determinazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha considerato le concrete modalità del fatto e la personalità del suo autore. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'imputato si fosse allontanato dal luogo degli arresti domiciliari nonostante il braccialetto elettronico (previamente disattivato), con successivo suo rintraccio (dopo oltre sette ore) grazie all'intuizione degli operanti che hanno proceduto a controllare alcuni luoghi notoriamente frequentati dal sunnominato. Si legge nella sentenza impugnata: "La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato tratto in arresto in tempi abbastanza rapidi non è dovuta né ad una sua resipiscenza, né al carattere asseritamente 'disorganizzato' dell'evasione ... (considerato che) ... l'imputato aveva portato con sé un borsone con indumenti e altri effetti personali, una discreta somma di denaro (380 euro), un telefono cellulare con varie SIM ...". A tutto questo si aggiunge il fatto che l'imputato risulta gravato da due condanne definitive per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed una ha pendenza giudiziaria per reati in materia di stupefacenti. L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E', quindi, sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tal caso l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A OSTIN