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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27342/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Procuratore generale, dott.

R. Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione SIPE 724/22, emesso per due sentenze di patteggiamento.

Ha osservato, in riguardo alla sentenza di patteggiamento emessa il 22 luglio 2014 con sospensione condizionale della pena -revocata contestualmente all'ordine di esecuzione -, che il reato oggetto della stessa non può dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., perché nel quinquennio successivo è stato commesso altro delitto, e ciò indipendentemente dal fatto che il relativo accertamento definitivo sia avvenuto in epoca successiva.

Né può sostenersi che, allo scadere del quinquennio si sia prodotta ope legis l'estinzione del reato, dal momento che l'avvenuta consumazione di altre condotte delittuose entro detto termine, pur all'epoca ancora sub iudice ma poi accertate in modo definitivo, ha impedito il prodursi di tale effetto.

Ha poi rilevato che la seconda sentenza di patteggiamento costituisce, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. tiolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il‘difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

L'effetto estintivo del reato oggetto della prima sentenza di patteggiamento si è verificato di diritto senza necessità di una pronuncia del giudice.

L'8 ottobre 2019 il reato di cui alla prima sentenza di patteggiamento era estinto e, come tale, non poteva essere oggetto di alcuna revoca della sospensione condizionale.

È dunque illegittima la revoca ordinata dal pubblico ministero e fatta propria dal giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il principio secondo il quale l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento opera di diritto senza necessità che intervenga una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione -affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269765 - non significa che il fatto estintivo si • verifichi in quel momento, e irreversibilmente, pur quando nel quinquennio sia stato commesso un delitto il cui irrevocabile accertamento abbia a sopraggiungere successivamente.

L'operatività ipso iure è comunque condizionata all'assenza dell'evento impeditivo, costituito appunto dalla commissione di un reato entro l'arco temporale del quinquennio a far data dalla sentenza di patteggiamento e non già dalla irrevocabilità della sentenza che lo accerti.

Questa è elemento necessario che, però, ben può intervenire anche oltre l'arco temporale indicato, atteso che la previsione di legge fa della commissione del reato, e non già del suo irrevocabile accertamento, l'elemento impeditivo all'estinzione.

È stato infatti stabilito nella giurisprudenza di legittimità che "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio -Sez. 1, n. 28616 .del 27/05/2021, Rv. 281642; Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Rv. 264753 -.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Procuratore generale, dott. R. Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione SIPE 724/22, emesso per due sentenze di patteggiamento. Ha osservato, in riguardo alla sentenza di patteggiamento emessa il 22 luglio 2014 con sospensione condizionale della pena -revocata contestualmente all'ordine di esecuzione -, che il reato oggetto della stessa non può dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., perché nel quinquennio successivo è stato commesso altro delitto, e ciò indipendentemente dal fatto che il relativo accertamento definitivo sia avvenuto in epoca successiva. Né può sostenersi che, allo scadere del quinquennio si sia prodotta ope legis l'estinzione del reato, dal momento che l'avvenuta consumazione di altre condotte delittuose entro detto termine, pur all'epoca ancora sub iudice ma poi accertate in modo definitivo, ha impedito il prodursi di tale effetto. Ha poi rilevato che la seconda sentenza di patteggiamento costituisce, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. tiolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il‘difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'effetto estintivo del reato oggetto della prima sentenza di patteggiamento si è verificato di diritto senza necessità di una pronuncia del giudice. L'8 ottobre 2019 il reato di cui alla prima sentenza di patteggiamento era estinto e, come tale, non poteva essere oggetto di alcuna revoca della sospensione condizionale. È dunque illegittima la revoca ordinata dal pubblico ministero e fatta propria dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il principio secondo il quale l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento opera di diritto senza necessità che intervenga una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione -affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269765 - non significa che il fatto estintivo si • verifichi in quel momento, e irreversibilmente, pur quando nel quinquennio sia stato commesso un delitto il cui irrevocabile accertamento abbia a sopraggiungere successivamente. L'operatività ipso iure è comunque condizionata all'assenza dell'evento impeditivo, costituito appunto dalla commissione di un reato entro l'arco temporale del quinquennio a far data dalla sentenza di patteggiamento e non già dalla irrevocabilità della sentenza che lo accerti. Questa è elemento necessario che, però, ben può intervenire anche oltre l'arco temporale indicato, atteso che la previsione di legge fa della commissione del reato, e non già del suo irrevocabile accertamento, l'elemento impeditivo all'estinzione. È stato infatti stabilito nella giurisprudenza di legittimità che "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio -Sez. 1, n. 28616 .del 27/05/2021, Rv. 281642; Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Rv. 264753 -. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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