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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 31734/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16868/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Mantova, via Conciliazione 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in cale al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, doBank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura generale alle liti in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 437 /20 1 9 , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata il 13/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione in opposizione all’esecuzione [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di accertamento della usurarietà del contratto di mutuo ipotecario, stipulato il 25/01/2007 in qualità di mutuatario , posto quale titolo per l’esecuzione immobiliare sulla sua casa di abitazioneavviata dalla banca mutuante, con conseguente declaratoria di nullità di ogni pattuizione di interessi.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] censurava la difformità fra il tasso nominaleindicato nel contratto e quello in concreto praticato , tenuto conto del fatto che, all'internodella somma mutuata, era ricompreso un importo dovuto quale “premio unico a retrocessione ” , coev o alla erogazione del mutuo di polizza assicurativa, pari al 6% (€ 9.600,00) del capitale mutuato (€ 160.000,00) , risultando dunque gli interessi corrispettivi applicati non sul solo capitale mutuato , ma sull'importo capitale maggiorato del premio di polizza, peraltro relativo a perdita del lavoro dipendente, nella specie mai verificabile, essendo noto all'istituto di credito che il mutuatario svolgeva attività di artigiano.

Contestava altresì la misura degli interessi poiché il contratto di mutuo prevedeva, in caso di inadempimento, che agli interessi corrispettivi si sommasse un ulteriore 2% e, in caso di risoluzione del contratto su richiestade ll’istituto di credito, che fosse dovuta un'ulteriore somma , pari al 2% del capitale residuo, denominata “ commissione onnicomprensiva”per estinzione anticipata, avente, però, carattere di ulteriore “mora”, essendo conseguente all'inadempimento.

Il Tribunale di Mantova rigettava la domanda, senza neppure ammettere la CTU contabile richiesta , e la Corte d’appello di Brescia confermava la decisione del primo giudice.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.

L’intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato sintetica memoriaexart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’ art. 2 l. n. 108 del 1996, dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 d.l. n. 394 del 2000e dell'art. 644 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in riferimento alla mancata considerazione degli interessi di mora ai fini della verifica della usurarietà del mutuo.

Il ricorrente ha evidenziato che la C orte di merito aveva ritenuto che il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali andava effettuato confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto con il corrispondente tasso soglia, senza operare alcun cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori,ma non si era avveduta del fatto che il mutuatario non aveva proposto alcuncumulo, essendosi limitata a chiedere che si tenesse conto del fatto che, al momento della risoluzione del contratto , era prevista l’applicazione degli interessi corrispettivi maggiorati del 2% per mora, unitamente al 2% per la “commis s ione onnic o mprensiva” ( in realtà costituente un ulteriore componente di mora), da calcolarsi sul capitale residuo, determinato aggiungendo alla somma mutuata anche il premio stabilito del contratto di assicurazione (pari ad € 9.600,00) stipulato contestualmente alla concessione del mutuo, così determinandosi l a previsione, per il caso di risoluzione per inadempimento, di un tasso effettivo superiore al tasso soglia(pari all’8,99%).

Secondo il ricorrente, infatti, ai fini della verifica dell’usura, deve essere valorizzato ogni costo collegato alfinanziamento, senza alcuna "parcellizzazione",come invece fatto dalla sentenza gravata , e senza nessuna differenza di trattamento fra costi "corrispettivi" e costi "eventuali", connessi a ll’inadempimento .

Gli interessi moratori andavano, dunque, calcolati sulla base della maggiorazione del 2% prevista incontratto , anche verificando l'incidenza della commissione onnicomprensiva del 2 % sul capitale residuo (nel caso di specie la quasi totalità del capitale finanziato) e considerando l'incidenza della polizza assicurativasul conteggio.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2 l. n. 108 del 1996, dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 d.l. n. 394 del 2000e dell'art. 644 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , oltre al travisamento di un fatto decisivo exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in punto commissione per “estinzione anticipata”.

Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva violato le sopra menzionate norme, ove aveva ritenuto di escludere l a commission e “onnicomprensiva” per l’estinzione anticipata del contratto, ai fini del calcolo del TAEG (perché subordinata a d un evento futuro e incerto, dato dalla decisione del mutuante o del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto), mentre, invece, costituiva carattere di componente della mora,per i l caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2 l. n. 108 del 1996, dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 d.l. n. 394 del 2000 e dell'art. 644 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , oltre al travisamento di un fatto decisivo e motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in riferimento alla statuizione riguardante la polizza assicurativa.

Il ricorrente ha evidenziato che la Corte d’appello – p ur riconoscendo l’obbligatorietà dell’assicurazione e la sua connessione con il contratto di mutuo, concesso anche per la somma necessaria al pagamento della polizza – aveva rite nuto che si tratta sse di un costo che non andava ad incidere sul tasso d’interesse corrispettivo , che restava quello pattuito, fermo restando che, anche considerando il costo della polizzanel computo del tasso effettivo ( esclus e, comunque, la maggiorazione per la mora e la commissione onnicomprensiva), non vi era alcun superamento del tasso soglia.

Secondo il ricorrente, invece, le norme richiamate imponevano di considerare come oneri corrispettiviquelli di assicurazione obbligatoria e la maggiorazione del capitale produttivo di interessi doveva essere considerata sotto un duplice aspetto, quello della incidenza complessiva del pagamento di somma pari ad € 9.600,00 e quello della produzione di interessi derivanti dal finanziamento di tale somma.

In tale ottica, la Corte di merito aveva operato un illegittimo frazionamento dioneri riconosciuti come connessi al finanziamento al fine di mostrare l ’ impossibilità di un tasso usurario, mentre invece il tasso andava verificato sulla base della considerazione globale degli oneri in nesso conla erogazione del finanziamento.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per mancata introduzione di CTU contabile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ed anche l’omesso accertamento del tasso effettivo globale d’interesse, considerato come fatto decisivo ex art. art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello aveva reso una motivazione apparente, oltre che viziata, per avere omesso quello era l'unico vero accertamento di fatto richiesto nella presente causa, essendo necessario considerare, ai fini della verifica dell’usurarietà, come evidenziato nei precedenti motivi, tutti gli oneri del finanziamento.

2. È infondata l’eccezione di difetto di specificità dei motivi di ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, secondo la quale il ricorrente non ha riportato neppure implicitamente le parti censurate della decisione impugnata.Dalla semplice lettura del ricorso si evince che,per ogni motivo di impugnazione, il ricorrente ha indicato le parti della motivazione censurate, specificando le ragioni poste a fondamento delle critiche operate, così soddisfacendo il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 3.Il primo motivo di ricors o è in fondato. 3.1.Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal T EGM , incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece,laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti.

Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti,in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).

La disciplina antiusura si applica , dunque, sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento), anche se non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).

È, invece, necessario, come sopra anticipato, procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento ( Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021).

3.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha dato corretta applicazione ai menzionati principi, perché, partendo dal corretto presupposto dell’impossibilità di cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi, ha, poi, verificato separatamente l’usurarietà de i primi(individuati, come da contratto, mediante la maggiorazione del 2 % di quelli corrispettivi), escludendo il superamento del tasso soglia (p. 10 della sentenza impugnata).

4. I l secondo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui è prospettata la descritta violazione di legge e inammissibile nella parte in cui è dedotto il travisamento di un fatto decisivo. 4.1.Questa Corte ha già evidenziato che, ai fini del la verifica del superamento del "tasso soglia",previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022).

A fondamento di tale soluzione, vi è la constatazione che occorre affermareil principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura r ie, voci del costo delcredito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 e , in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).

La menzionata commissione costituisce , infatti, un importo forfettizzato previsto in favore del mutuante, per il caso in cui venga pattuito, ed esercitato,il diritto di recesso ( ad opera del mutuatario o del mutuante o di entrambi), avente la funzione di porre riparo agli svantaggi derivanti al mutuante dalla chiusura anticipatadel rapporto, mentre gli interessi moratori costituiscono unrisarcimento forfettizzato del pregiudizio conseguente al ritardo nella restituzione del denaro.

La commissione di estinzione anticipata non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggioratodel correlato corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nellacorresponsione di quello.

Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta d i un importo dovuto nel caso di scioglimento dagli impegni negoziali(v. ancora Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).Nel caso di specie, la Corte di merito ha dato corretta attuazione di tale principio, sicché la censura deve ritenersi infondata. 4.2.Non è ammissibile la censura nella parte in cui è dedotto il travisamento di un fatto decisivo, genericamente dedotto quale causa di una nullità processuale, senza alcuna specificazione in ordine alfatto storico asseritamente travisato e alla nullità conseguentemente causata, rilevandosi la censura in una critica alla decisione assunta che, ove non ricondotta all’appena esaminata violazione di legge, si rivela una indistinta critica alla statuizione impugnata.

5. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 5.1.Questa Corte, con orientamento che questo Collegio intende condividere, ha già evidenziato che, a i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo,devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione delcredito, precisando che la sussistenza del collegamentopuò essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo ( Cass., Sez. 6 - 1, O rdinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017).

Anche, in tema di locazione finanziaria, questa stessa Corte ha ritenuto che, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione,se risultano collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non può avere attuazione in mancanza dell'assicurazione(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023).5.2.Nel caso di specie, il giudice di merito non si è uniformato ai principi enunciati, pur accertando che l’assicurazione nella specie era prevista come obbligatoria e, dunque, collegata con il contratto di mutuo, da considerarsi per determinare il tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi, trattandosi nella sostanza di un costo del mutuo.

Il motivo deve pertanto essere accolto.

6. L ’accoglimento del terzo motivo di ricorso , con le statuizioni conseguenti, rende superfluo l’esame del quarto motivo che deve , pertanto,ritenersi assorbito. 7.In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e - respinto il primomotivo, in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto motivo - la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, respinto il primo motivo, in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16868/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Mantova, via Conciliazione 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in cale al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, doBank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura generale alle liti in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 437 /20 1 9 , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata il 13/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione in opposizione all’esecuzione [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di accertamento della usurarietà del contratto di mutuo ipotecario, stipulato il 25/01/2007 in qualità di mutuatario , posto quale titolo per l’esecuzione immobiliare sulla sua casa di abitazioneavviata dalla banca mutuante, con conseguente declaratoria di nullità di ogni pattuizione di interessi. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] censurava la difformità fra il tasso nominaleindicato nel contratto e quello in concreto praticato , tenuto conto del fatto che, all'internodella somma mutuata, era ricompreso un importo dovuto quale “premio unico a retrocessione ” , coev o alla erogazione del mutuo di polizza assicurativa, pari al 6% (€ 9.600,00) del capitale mutuato (€ 160.000,00) , risultando dunque gli interessi corrispettivi applicati non sul solo capitale mutuato , ma sull'importo capitale maggiorato del premio di polizza, peraltro relativo a perdita del lavoro dipendente, nella specie mai verificabile, essendo noto all'istituto di credito che il mutuatario svolgeva attività di artigiano. Contestava altresì la misura degli interessi poiché il contratto di mutuo prevedeva, in caso di inadempimento, che agli interessi corrispettivi si sommasse un ulteriore 2% e, in caso di risoluzione del contratto su richiestade ll’istituto di credito, che fosse dovuta un'ulteriore somma , pari al 2% del capitale residuo, denominata “ commissione onnicomprensiva”per estinzione anticipata, avente, però, carattere di ulteriore “mora”, essendo conseguente all'inadempimento. Il Tribunale di Mantova rigettava la domanda, senza neppure ammettere la CTU contabile richiesta , e la Corte d’appello di Brescia confermava la decisione del primo giudice.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi. L’intimata si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato sintetica memoriaexart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’ art. 2 l. n. 108 del 1996, dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 d.l. n. 394 del 2000e dell'art. 644 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in riferimento alla mancata considerazione degli interessi di mora ai fini della verifica della usurarietà del mutuo. Il ricorrente ha evidenziato che la C orte di merito aveva ritenuto che il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali andava effettuato confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto con il corrispondente tasso soglia, senza operare alcun cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori,ma non si era avveduta del fatto che il mutuatario non aveva proposto alcuncumulo, essendosi limitata a chiedere che si tenesse conto del fatto che, al momento della risoluzione del contratto , era prevista l’applicazione degli interessi corrispettivi maggiorati del 2% per mora, unitamente al 2% per la “commis s ione onnic o mprensiva” ( in realtà costituente un ulteriore componente di mora), da calcolarsi sul capitale residuo, determinato aggiungendo alla somma mutuata anche il premio stabilito del contratto di assicurazione (pari ad € 9.600,00) stipulato contestualmente alla concessione del mutuo, così determinandosi l a previsione, per il caso di risoluzione per inadempimento, di un tasso effettivo superiore al tasso soglia(pari all’8,99%). Secondo il ricorrente, infatti, ai fini della verifica dell’usura, deve essere valorizzato ogni costo collegato alfinanziamento, senza alcuna "parcellizzazione",come invece fatto dalla sentenza gravata , e senza nessuna differenza di trattamento fra costi "corrispettivi" e costi "eventuali", connessi a ll’inadempimento . Gli interessi moratori andavano, dunque, calcolati sulla base della maggiorazione del 2% prevista incontratto , anche verificando l'incidenza della commissione onnicomprensiva del 2 % sul capitale residuo (nel caso di specie la quasi totalità del capitale finanziato) e considerando l'incidenza della polizza assicurativasul conteggio. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2 l. n. 108 del 1996, dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 d.l. n. 394 del 2000e dell'art. 644 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , oltre al travisamento di un fatto decisivo exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in punto commissione per “estinzione anticipata”. Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva violato le sopra menzionate norme, ove aveva ritenuto di escludere l a commission e “onnicomprensiva” per l’estinzione anticipata del contratto, ai fini del calcolo del TAEG (perché subordinata a d un evento futuro e incerto, dato dalla decisione del mutuante o del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto), mentre, invece, costituiva carattere di componente della mora,per i l caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2 l. n. 108 del 1996, dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 d.l. n. 394 del 2000 e dell'art. 644 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , oltre al travisamento di un fatto decisivo e motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in riferimento alla statuizione riguardante la polizza assicurativa. Il ricorrente ha evidenziato che la Corte d’appello – p ur riconoscendo l’obbligatorietà dell’assicurazione e la sua connessione con il contratto di mutuo, concesso anche per la somma necessaria al pagamento della polizza – aveva rite nuto che si tratta sse di un costo che non andava ad incidere sul tasso d’interesse corrispettivo , che restava quello pattuito, fermo restando che, anche considerando il costo della polizzanel computo del tasso effettivo ( esclus e, comunque, la maggiorazione per la mora e la commissione onnicomprensiva), non vi era alcun superamento del tasso soglia. Secondo il ricorrente, invece, le norme richiamate imponevano di considerare come oneri corrispettiviquelli di assicurazione obbligatoria e la maggiorazione del capitale produttivo di interessi doveva essere considerata sotto un duplice aspetto, quello della incidenza complessiva del pagamento di somma pari ad € 9.600,00 e quello della produzione di interessi derivanti dal finanziamento di tale somma. In tale ottica, la Corte di merito aveva operato un illegittimo frazionamento dioneri riconosciuti come connessi al finanziamento al fine di mostrare l ’ impossibilità di un tasso usurario, mentre invece il tasso andava verificato sulla base della considerazione globale degli oneri in nesso conla erogazione del finanziamento. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per mancata introduzione di CTU contabile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ed anche l’omesso accertamento del tasso effettivo globale d’interesse, considerato come fatto decisivo ex art. art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello aveva reso una motivazione apparente, oltre che viziata, per avere omesso quello era l'unico vero accertamento di fatto richiesto nella presente causa, essendo necessario considerare, ai fini della verifica dell’usurarietà, come evidenziato nei precedenti motivi, tutti gli oneri del finanziamento. 2. È infondata l’eccezione di difetto di specificità dei motivi di ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, secondo la quale il ricorrente non ha riportato neppure implicitamente le parti censurate della decisione impugnata.Dalla semplice lettura del ricorso si evince che,per ogni motivo di impugnazione, il ricorrente ha indicato le parti della motivazione censurate, specificando le ragioni poste a fondamento delle critiche operate, così soddisfacendo il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 3.Il primo motivo di ricors o è in fondato. 3.1.Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal T EGM , incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece,laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti,in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). La disciplina antiusura si applica , dunque, sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento), anche se non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022). È, invece, necessario, come sopra anticipato, procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento ( Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021). 3.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha dato corretta applicazione ai menzionati principi, perché, partendo dal corretto presupposto dell’impossibilità di cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi, ha, poi, verificato separatamente l’usurarietà de i primi(individuati, come da contratto, mediante la maggiorazione del 2 % di quelli corrispettivi), escludendo il superamento del tasso soglia (p. 10 della sentenza impugnata). 4. I l secondo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui è prospettata la descritta violazione di legge e inammissibile nella parte in cui è dedotto il travisamento di un fatto decisivo. 4.1.Questa Corte ha già evidenziato che, ai fini del la verifica del superamento del "tasso soglia",previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022). A fondamento di tale soluzione, vi è la constatazione che occorre affermareil principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura r ie, voci del costo delcredito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 e , in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). La menzionata commissione costituisce , infatti, un importo forfettizzato previsto in favore del mutuante, per il caso in cui venga pattuito, ed esercitato,il diritto di recesso ( ad opera del mutuatario o del mutuante o di entrambi), avente la funzione di porre riparo agli svantaggi derivanti al mutuante dalla chiusura anticipatadel rapporto, mentre gli interessi moratori costituiscono unrisarcimento forfettizzato del pregiudizio conseguente al ritardo nella restituzione del denaro. La commissione di estinzione anticipata non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggioratodel correlato corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nellacorresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta d i un importo dovuto nel caso di scioglimento dagli impegni negoziali(v. ancora Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).Nel caso di specie, la Corte di merito ha dato corretta attuazione di tale principio, sicché la censura deve ritenersi infondata. 4.2.Non è ammissibile la censura nella parte in cui è dedotto il travisamento di un fatto decisivo, genericamente dedotto quale causa di una nullità processuale, senza alcuna specificazione in ordine alfatto storico asseritamente travisato e alla nullità conseguentemente causata, rilevandosi la censura in una critica alla decisione assunta che, ove non ricondotta all’appena esaminata violazione di legge, si rivela una indistinta critica alla statuizione impugnata. 5. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 5.1.Questa Corte, con orientamento che questo Collegio intende condividere, ha già evidenziato che, a i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo,devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione delcredito, precisando che la sussistenza del collegamentopuò essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo ( Cass., Sez. 6 - 1, O rdinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Anche, in tema di locazione finanziaria, questa stessa Corte ha ritenuto che, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione,se risultano collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non può avere attuazione in mancanza dell'assicurazione(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023).5.2.Nel caso di specie, il giudice di merito non si è uniformato ai principi enunciati, pur accertando che l’assicurazione nella specie era prevista come obbligatoria e, dunque, collegata con il contratto di mutuo, da considerarsi per determinare il tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi, trattandosi nella sostanza di un costo del mutuo. Il motivo deve pertanto essere accolto. 6. L ’accoglimento del terzo motivo di ricorso , con le statuizioni conseguenti, rende superfluo l’esame del quarto motivo che deve , pertanto,ritenersi assorbito. 7.In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e - respinto il primomotivo, in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto motivo - la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, respinto il primo motivo, in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in div
Sentenza Cassazione n. 31734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris