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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13063/2026

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ERTO;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE RIMINI n. 433/2024 depositata il10/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 16 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida delciclomotore di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], percorrendo una via diRimini.

La sua intenzione era quella di svoltare a sinistra perimmettersi nella via ove si trova la sua abitazione.

In questacircostanza, il suo ciclomotore è entrato in collisione conNumero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026l’autovettura che la seguiva sulla stessa corsia di marcia.

A seguitoData pubblicazione 06/05/2026dei rilievi effettuati, la polizia locale di Rimini ha contestato aDebora la violazione dell'art. 154, co. 1 e 8 del codice della strada,che stabilisce la regola generale di prudenza che ogni conducentedeve osservare prima di compiere una qualsiasi manovra chemodifichi la posizione o la direzione del proprio veicolo.

Lamotivazione della sanzione risiedeva nella constatazione che laconducente del ciclomotore aveva effettuato una manovra dicambiamento di direzione da destra verso sinistra, ma non si eraassicurata di poterla compiere senza creare pericolo o intralcio aglialtri utenti della strada.

La sanzione consisteva in una penapecuniaria di € 87,00 e nella decurtazione di due punti dallapatente di guida.

Debora e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi propostoopposizione avverso il suddetto verbale dinanzi al Giudice di Pace diRimini.

Nel loro ricorso introduttivo si sono limitati a contestaregenericamente la sussistenza della violazione, affermando che laresponsabilità del sinistro fosse da attribuire esclusivamenteall'altro conducente.

Nel corso del giudizio il Comune di Rimini hadepositato il rapporto completo del sinistro con tutti gli atti relativiall'accertamento.

Presa visione di tale documentazione, i Meluzzihanno depositato delle note difensive autorizzate in cui hannoarticolato in modo specifico le proprie contestazioni, introducendoargomenti tecnici basati proprio sulle risultanze del rapporto.

Inparticolare, hanno dedotto che la dinamica ricostruita daiverbalizzanti fosse smentita da elementi oggettivi quali: lalocalizzazione dei danni (sull'angolo anteriore sinistro dell'auto esulla fiancata sinistra del ciclomotore, compatibili con un urtolatero-posteriore e non con una manovra di svolta); la posizionefinale di quiete dei mezzi, con il ciclomotore incastrato sotto laparte anteriore dell'auto; il punto d'impatto prossimo alla linea dimezzeria. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Rimini ha rigettato l'opposizione.Avverso tale sentenza, i Meluzzi hanno proposto appello dinanzi al2 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026Tribunale di Rimini, lamentando l'erronea valutazione delle prove eData pubblicazione 06/05/2026riproponendo le argomentazioni tecniche già sviluppate nelle notedifensive di primo grado.Il Tribunale ha rigettato l'appello sulla base di una duplice econcorrente motivazione.

In primo luogo, sul piano processuale, hadichiarato tardive e quindi inammissibili le specifiche contestazionitecniche sollevate dai Meluzzi, poiché introdotte solo dopo ildeposito del ricorso introduttivo; secondo il Tribunale, il rito dellavoro, applicabile alla materia, impone la concentrazione di tutte ledifese nell'atto iniziale, senza possibilità di integrazioni successive.In secondo luogo, nel merito, il Tribunale ha affermato che laricostruzione degli agenti accertatori fosse attendibile e che, in ognicaso, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto la responsabilitàcivile del sinistro, ma solo la verifica della violazioneamministrativa.

Ha inoltre esplicitamente escluso che si trattasse diun tamponamento, qualificando l'urto come laterale e ritenendoprovata la manovra pericolosa di svolta contestata.Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conquattro motivi, illustrati da memoria.

Il Comune di Rimini è rimastointimato.In data 05/12/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti hanno chiesto ladecisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 7 d.lgs.n. 150/2011 e degli artt. 414, 415, 420, 112, 113, 115, 116 c.p.c.,con la seguente argomentazione: il giudice d'appello ha errato nel3 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026considerare tardivi gli argomenti difensivi critici nei confronti delData pubblicazione 06/05/2026rapporto dell'autorità, prodotti in giudizio solo dopo il deposito delricorso introduttivo, poiché l'opponente ha diritto di sviluppare leproprie difese dopo aver preso visione degli atti su cui si fonda lapretesa dell'amministrazione.Il motivo è inammissibile.Questa la ratio censurata: «In primo luogo […] gli odierniappellanti hanno introdotto elementi nuovi in sede di note difensivedepositate in primo grado, poi riproposti nel ricorso in appello, chetuttavia devono essere considerati tardivi, essendo il giudizio diopposizione regolato dal rito del lavoro per quanto nondiversamente stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n.150/2011.

Dunque, gli opponenti avrebbero dovuto, nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, esporre, ai sensi dell'art.414 c.p.c., i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domandacon le relative conclusioni...».Tuttavia, il capo di sentenza è sorretto anche da altra ragioneportante, distinta e autonoma, che non è stata censurata dalmotivo di ricorso: «In ogni caso, la ricostruzione operata dagliappellanti appare smentita dagli accertamenti svolti dalla PoliziaMunicipale…», ove si mostra che i rilievi critici specificati in seguitoal deposito del rapporto da parte dell’amministrazione sono statisoppesati dal giudice, il quale ha infatti escluso motivatamente cheessi potessero scalfire gli accertamenti compiuti dalla PoliziaMunicipale (sull’inammisbilità del motivo che non coglie la ratioCass. n. 19989/2017),2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697c.c., dell'art. 149 c.d.s. e dell'art. 2054, co. 2 c.c. con la seguenteargomentazione.

La sentenza ha escluso la rilevanza della dinamicadel sinistro, omettendo di considerare la presunzione diresponsabilità a carico del veicolo tamponante, che doveva esseresuperata da una prova rigorosa da parte dell'amministrazione.4 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026Il motivo va rigettato.Data pubblicazione 06/05/2026Il passo censurato è il seguente «è, pertanto, estranea algiudizio di opposizione la verifica della dinamica del sinistro che sisia eventualmente verificato in conseguenza dell'infrazionecontestata».

L’affermazione è da intendere in correlazione con laenunciazione del principio svolta in precedenza nella sentenza, cioèche l’oggetto del processo di opposizione a sanzioni amministrativeè l’accertamento della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione,non già l’accertamento della responsabilità civile (o penale) dellepersone coinvolte, per cui il richiamo all’art. 2054, co. 2 c.c. èirrilevante.

In parole diverse e più specifiche, il presente giudizio haad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione irrogataper la violazione dell'art. 154 c.d.s. e non la ripartizione dellaresponsabilità civile nel sinistro che ne è conseguito.

L'eventualeconcorso di colpa di un altro utente della strada non esime ilcontravventore dall’essere destinatario di una sanzioneamministrativa, appunto per la violazione della regola del c.d.s a luiimputabile.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che si tratta di «unpacifico urto da tergo», ma la frase (ove la si intenda come laintendono i ricorrenti, cioè come sinonimo di tamponamento) urtafrontalmente con gli accertamenti riportati successivamente insentenza (non sindacabili in questa sede in quanto congruamentemotivati), cioè che si tratta di un urto laterale e non di untamponamento.

Ciò esclude l’applicazione della presunzionesemplice di imputabilità esclusiva del sinistro al veicolo tamponanteche la giurisprudneza di questa Corte (cfr., tra le altre Cass. n.6193/2014) desume dal’art. 149, co. 1 c.d.s.

Sotto questo profilo,le doglianze dei ricorrenti si risolvono, dunque, in unainammissibile richiesta di nuova valutazione del materialeprobatorio.3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697c.c. e dell'art. 6, co. 11 d.lgs. n. 150/2011.

Si contesta l'inversione5 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026dell'onere della prova operata dal giudice d'appello, il qualeData pubblicazione 06/05/2026avrebbe erroneamente posto a carico dei ricorrenti l'onere diprovare fatti estintivi della pretesa sanzionatoria, mentre tale oneregrava per intero sull'amministrazione.Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, consistente nei plurimi elementi oggettiviemersi dal rapporto dell'autorità (parti danneggiate, punto d'urto,larghezza corsia, posizione finale dei veicoli) che, se esaminati,avrebbero smentito la ricostruzione dei verbalizzanti.Il terzo e quarto motivo sono da esaminare congiuntamente e dadisattendere.In particolare il quarto motivo è inammissibile poiché le decisioniin primo e in secondo grado si basano sulle stesse ragioni, inerentiai medesimi fatti, per cui (oggi ex art. 360 co. 4 c.p.c.) non sonoproponibili censure ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Per quanto attienespecificamente al terzo motivo, dal complesso del ragionamento delgiudice di merito emerge con chiarezza – come già detto - che egliha ritenuto che l'amministrazione avesse assolto al proprio onere diprovare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, sulla basedelle risultanze del rapporto della [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di talequadro probatorio, ritenuto sufficiente e convincente, il Tribunaleha logicamente constatato che i ricorrenti non avessero fornito unaprova contraria idonea a smentire la ricostruzionedell'amministrazione e a superare il valore probatorio degliaccertamenti.4. - Il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese processuali nulla valiquidato per essere il Comune rimasto intimato, mentre valiquidata la sola ammenda ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a6 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normaData pubblicazione 06/05/2026dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 900 in favore della cassadelle ammende.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTO;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE RIMINI n. 433/2024 depositata il10/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 16 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida delciclomotore di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], percorrendo una via diRimini. La sua intenzione era quella di svoltare a sinistra perimmettersi nella via ove si trova la sua abitazione. In questacircostanza, il suo ciclomotore è entrato in collisione conNumero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026l’autovettura che la seguiva sulla stessa corsia di marcia. A seguitoData pubblicazione 06/05/2026dei rilievi effettuati, la polizia locale di Rimini ha contestato aDebora la violazione dell'art. 154, co. 1 e 8 del codice della strada,che stabilisce la regola generale di prudenza che ogni conducentedeve osservare prima di compiere una qualsiasi manovra chemodifichi la posizione o la direzione del proprio veicolo. Lamotivazione della sanzione risiedeva nella constatazione che laconducente del ciclomotore aveva effettuato una manovra dicambiamento di direzione da destra verso sinistra, ma non si eraassicurata di poterla compiere senza creare pericolo o intralcio aglialtri utenti della strada. La sanzione consisteva in una penapecuniaria di € 87,00 e nella decurtazione di due punti dallapatente di guida. Debora e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi propostoopposizione avverso il suddetto verbale dinanzi al Giudice di Pace diRimini. Nel loro ricorso introduttivo si sono limitati a contestaregenericamente la sussistenza della violazione, affermando che laresponsabilità del sinistro fosse da attribuire esclusivamenteall'altro conducente. Nel corso del giudizio il Comune di Rimini hadepositato il rapporto completo del sinistro con tutti gli atti relativiall'accertamento. Presa visione di tale documentazione, i Meluzzihanno depositato delle note difensive autorizzate in cui hannoarticolato in modo specifico le proprie contestazioni, introducendoargomenti tecnici basati proprio sulle risultanze del rapporto. Inparticolare, hanno dedotto che la dinamica ricostruita daiverbalizzanti fosse smentita da elementi oggettivi quali: lalocalizzazione dei danni (sull'angolo anteriore sinistro dell'auto esulla fiancata sinistra del ciclomotore, compatibili con un urtolatero-posteriore e non con una manovra di svolta); la posizionefinale di quiete dei mezzi, con il ciclomotore incastrato sotto laparte anteriore dell'auto; il punto d'impatto prossimo alla linea dimezzeria. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Rimini ha rigettato l'opposizione.Avverso tale sentenza, i Meluzzi hanno proposto appello dinanzi al2 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026Tribunale di Rimini, lamentando l'erronea valutazione delle prove eData pubblicazione 06/05/2026riproponendo le argomentazioni tecniche già sviluppate nelle notedifensive di primo grado.Il Tribunale ha rigettato l'appello sulla base di una duplice econcorrente motivazione. In primo luogo, sul piano processuale, hadichiarato tardive e quindi inammissibili le specifiche contestazionitecniche sollevate dai Meluzzi, poiché introdotte solo dopo ildeposito del ricorso introduttivo; secondo il Tribunale, il rito dellavoro, applicabile alla materia, impone la concentrazione di tutte ledifese nell'atto iniziale, senza possibilità di integrazioni successive.In secondo luogo, nel merito, il Tribunale ha affermato che laricostruzione degli agenti accertatori fosse attendibile e che, in ognicaso, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto la responsabilitàcivile del sinistro, ma solo la verifica della violazioneamministrativa. Ha inoltre esplicitamente escluso che si trattasse diun tamponamento, qualificando l'urto come laterale e ritenendoprovata la manovra pericolosa di svolta contestata.Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conquattro motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Rimini è rimastointimato.In data 05/12/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti hanno chiesto ladecisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 7 d.lgs.n. 150/2011 e degli artt. 414, 415, 420, 112, 113, 115, 116 c.p.c.,con la seguente argomentazione: il giudice d'appello ha errato nel3 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026considerare tardivi gli argomenti difensivi critici nei confronti delData pubblicazione 06/05/2026rapporto dell'autorità, prodotti in giudizio solo dopo il deposito delricorso introduttivo, poiché l'opponente ha diritto di sviluppare leproprie difese dopo aver preso visione degli atti su cui si fonda lapretesa dell'amministrazione.Il motivo è inammissibile.Questa la ratio censurata: «In primo luogo […] gli odierniappellanti hanno introdotto elementi nuovi in sede di note difensivedepositate in primo grado, poi riproposti nel ricorso in appello, chetuttavia devono essere considerati tardivi, essendo il giudizio diopposizione regolato dal rito del lavoro per quanto nondiversamente stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n.150/2011. Dunque, gli opponenti avrebbero dovuto, nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, esporre, ai sensi dell'art.414 c.p.c., i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domandacon le relative conclusioni...».Tuttavia, il capo di sentenza è sorretto anche da altra ragioneportante, distinta e autonoma, che non è stata censurata dalmotivo di ricorso: «In ogni caso, la ricostruzione operata dagliappellanti appare smentita dagli accertamenti svolti dalla PoliziaMunicipale…», ove si mostra che i rilievi critici specificati in seguitoal deposito del rapporto da parte dell’amministrazione sono statisoppesati dal giudice, il quale ha infatti escluso motivatamente cheessi potessero scalfire gli accertamenti compiuti dalla PoliziaMunicipale (sull’inammisbilità del motivo che non coglie la ratioCass. n. 19989/2017),2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697c.c., dell'art. 149 c.d.s. e dell'art. 2054, co. 2 c.c. con la seguenteargomentazione. La sentenza ha escluso la rilevanza della dinamicadel sinistro, omettendo di considerare la presunzione diresponsabilità a carico del veicolo tamponante, che doveva esseresuperata da una prova rigorosa da parte dell'amministrazione.4 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026Il motivo va rigettato.Data pubblicazione 06/05/2026Il passo censurato è il seguente «è, pertanto, estranea algiudizio di opposizione la verifica della dinamica del sinistro che sisia eventualmente verificato in conseguenza dell'infrazionecontestata». L’affermazione è da intendere in correlazione con laenunciazione del principio svolta in precedenza nella sentenza, cioèche l’oggetto del processo di opposizione a sanzioni amministrativeè l’accertamento della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione,non già l’accertamento della responsabilità civile (o penale) dellepersone coinvolte, per cui il richiamo all’art. 2054, co. 2 c.c. èirrilevante. In parole diverse e più specifiche, il presente giudizio haad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione irrogataper la violazione dell'art. 154 c.d.s. e non la ripartizione dellaresponsabilità civile nel sinistro che ne è conseguito. L'eventualeconcorso di colpa di un altro utente della strada non esime ilcontravventore dall’essere destinatario di una sanzioneamministrativa, appunto per la violazione della regola del c.d.s a luiimputabile. Inoltre, i ricorrenti sostengono che si tratta di «unpacifico urto da tergo», ma la frase (ove la si intenda come laintendono i ricorrenti, cioè come sinonimo di tamponamento) urtafrontalmente con gli accertamenti riportati successivamente insentenza (non sindacabili in questa sede in quanto congruamentemotivati), cioè che si tratta di un urto laterale e non di untamponamento. Ciò esclude l’applicazione della presunzionesemplice di imputabilità esclusiva del sinistro al veicolo tamponanteche la giurisprudneza di questa Corte (cfr., tra le altre Cass. n.6193/2014) desume dal’art. 149, co. 1 c.d.s. Sotto questo profilo,le doglianze dei ricorrenti si risolvono, dunque, in unainammissibile richiesta di nuova valutazione del materialeprobatorio.3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697c.c. e dell'art. 6, co. 11 d.lgs. n. 150/2011. Si contesta l'inversione5 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026dell'onere della prova operata dal giudice d'appello, il qualeData pubblicazione 06/05/2026avrebbe erroneamente posto a carico dei ricorrenti l'onere diprovare fatti estintivi della pretesa sanzionatoria, mentre tale oneregrava per intero sull'amministrazione.Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, consistente nei plurimi elementi oggettiviemersi dal rapporto dell'autorità (parti danneggiate, punto d'urto,larghezza corsia, posizione finale dei veicoli) che, se esaminati,avrebbero smentito la ricostruzione dei verbalizzanti.Il terzo e quarto motivo sono da esaminare congiuntamente e dadisattendere.In particolare il quarto motivo è inammissibile poiché le decisioniin primo e in secondo grado si basano sulle stesse ragioni, inerentiai medesimi fatti, per cui (oggi ex art. 360 co. 4 c.p.c.) non sonoproponibili censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. Per quanto attienespecificamente al terzo motivo, dal complesso del ragionamento delgiudice di merito emerge con chiarezza – come già detto - che egliha ritenuto che l'amministrazione avesse assolto al proprio onere diprovare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, sulla basedelle risultanze del rapporto della [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di talequadro probatorio, ritenuto sufficiente e convincente, il Tribunaleha logicamente constatato che i ricorrenti non avessero fornito unaprova contraria idonea a smentire la ricostruzionedell'amministrazione e a superare il valore probatorio degliaccertamenti.4. - Il ricorso va rigettato. Quanto alle spese processuali nulla valiquidato per essere il Comune rimasto intimato, mentre valiquidata la sola ammenda ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a6 di 7Numero registro generale 11780/2024Numero sezionale 2568/2025Numero di raccolta generale 13063/2026quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normaData pubblicazione 06/05/2026dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 900 in favore della cassadelle ammende.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7
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