CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere; annullava il provvedimento impugnato, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Oliviero e Minichini non hanno impugnato l'ordinanza. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è partecipe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan Rinaldi - Reale - Formicola operante a Napoli e in collegamento con altri clan camorristici nell'ambito della c.d. Alleanza di Secondigliano, contrapposta al clan Mazzarella, avente tra i propri scopi l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, la soppressione e l'intimidazione di coloro che a tale predominio si oppongono, l'impunità degli associati e il conseguimento di profitti attraverso usura, estorsioni, rapine, danneggiamenti, minacce, violazioni delle leggi sulle armi e sugli stupefacenti. Grassia, unitamente ad altri associati, sarebbe stato impiegato per le azioni di fuoco, le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti e tutte le attività illecite del clan collaborando direttamente con i vertici e fungendo da elemento di raccordo con le altre organizzazioni criminali. La condotta è stata accertata dal mese di ottobre 2014 ed è contestata come perdurante. Il Tribunale argomentava in ordine all'esistenza del clan Formicola e del cartello Formicola - Rinaldi - Reale: escludeva, tuttavia, che l'alleanza tra i tre clan, ciascuno dei quali aveva mantenuto la sua autonomia, avesse creato una nuova associazione per delinquere di stampo mafioso e che, quindi, si potesse autonomamente contestare al soggetto la partecipazione alla diversa compagine. Tuttavia, il Tribunale ravvisava nell'imputazione provvisoria, nonostante il riferimento al clan oggetto dell'alleanza, la contestazione a Grassia di partecipazione al clan Rinaldi, della cui esistenza e operatività non si poteva dubitare, sulla base di alcune sentenze irrevocabili e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Napoli sui rapporti tra alcuni esponenti del clan Rinaldi e il sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con la spartizione di tangenti richieste agli imprenditori che operavano nella zona portuale di Napoli: [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato agli incontri per la spartizione in rappresentanza del clan Rinaldi. Nei provvedimenti giudiziari si faceva riferimento al n. 46, corrispondente al numero civico del quartiere generale del capo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha il n. 46 tatuato sul corpo. Della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Rinaldi avevano riferito i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato come coordinatore delle attività estorsive, [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva definito braccio destro del capo, così come [OSCURATO:PERSONA]Amico; avevano riferito anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato come soggetto di vertice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito della sua presenza in una riunione, presente anche Minichini, finalizzata a uccidere tutti quelli che facevano parte del clan Mazzarella. Grassia è già stato condannato definitivamente per la partecipazione al clan Rinaldi e risulta colpito da varie ordinanze cautelari con riferimento ad attività illecite del gruppo. Il Tribunale, con riferimento alle esigenze cautelari, applicava la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rimarcando che nessun rilievo difensivo era stato mosso. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. L'ordinanza genetica aveva attribuito a Grassia una condotta specifica, quella di avere avuto un ruolo di direzione e coordinamento nell'ambito del clan Rinaldi - Reale - Formicola; al contrario, il Tribunale del riesame aveva stravolto l'ipotesi accusatoria, attribuendo al gèè- per -1-e—incragin-i—preliminarì la condotta .-associativa in qualità di affiliato al clan Rinaldi. Si trattava di valutazione spregiudicata che derivava dal riconoscimento da parte del Tribunale dell'evidente discrasia tra i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria e quelli per i quali era stata emessa la misura cautelare. I fatti descritti dall'ordinanza impugnata erano del tutto differenti da quelli contestati. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità della condotta attribuita a Grassia ad integrare la partecipazione al clan Rinaldi - Reale - Formicola con il ruolo di direzione e coordinamento degli affiliati ai gruppi del cartello. Lo stesso Tribunale aveva escluso che le emergenze investigative avessero raggiunto un livello probatorio tale da ritenere che i tre clan di camorra si fossero fusi in un più articolato sodalizio: di conseguenza, la decisione era priva di coerenza, completezza e logicità. Non poteva ritenersi che gli elementi posti a base dell'imputazione provvisoria fossero utilizzati per dimostrare la presunta partecipazione di Grassia al clan Rinaldi. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'appartenenza al clan Rinaldi con il ruolo di capo e promotore. Il materiale indiziario raccolto consentiva, al più, di pervenire ad una prognosi di colpevolezza in ordine ad una mera partecipazione; in ogni caso, il narrato di alcuni collaboratori di giustizia era relativo ad epoca precedente al 2014. In particolare, il ricorrente sottolinea come la nozione di "braccio destro" del capo del clan non indica un ruolo direttivo, ma di ausilio e di supporto. In un quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. L'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale insiste nelle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel caso in esame, il materiale valutato dal Tribunale del riesame è il medesimo che il Giudice per le indagini preliminari aveva utilizzato per emettere l'ordinanza di custodia cautelare; il Tribunale, negando che il "cartello Rinaldi - Reale - Formicola" costituisca una autonoma associazione per delinquere di stampo mafioso, anziché una alleanza di tre clan camorristici, prende atto che il "gruppo Rinaldi", la sua esistenza "fattuale" e la sua autonomia e distinzione dagli altri gruppi sono menzionati nel capo di imputazione ("[OSCURATO:PERSONA], in qualità di capo, promotore e organizzatore sia del gruppo riconducibile alla famiglia Rinaldi che del cartello Rinaldi/Reale/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ... in qualità di organizzatori, con compiti di direzione e coordinamento degli affiliati ai gruppi del cartello, in quanto stretti collaboratori del capo [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, partecipi a tutte le attività illecite, dalle azioni di fuoco alle estorsioni; [OSCURATO:PERSONA] ... con il ruolo di partecipi ...") e quindi sono oggetto di contestazione. Non si può ritenere che vi sia stata immutazione del fatto in conseguenza dell'attribuzione delle attività criminose a ciascuna delle tre associazioni federate (e non al "cartello", come nell'imputazione provvisoria): non solo nella descrizione del "gruppo Rinaldi" si menzionano le attività illecite ("azioni di fuoco, estorsioni, traffico e gestioni delle sostanze stupefacenti e tutte le attività illecite dell'organizzazione") nonché, con riguardo ai capi, le attività tipiche di un clan, ma è evidente che la descrizione dell'oggetto dell'attività del "cartello" riverbera i suoi effetti su tutti coloro che dello stesso fanno parte e, quindi, anche sui componenti del "gruppo" (che il Tribunale ritiene essere "clan") Rinaldi. In definitiva, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria, nel fare riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e come espressamente asseverato dalla restante descrizione, facendosi anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati. La lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito di partecipazione al clan Rinaldi che, a un certo punto, si era alleato agli altri. 2. La infondatezza del primo motivo di ricorso porta con sé analoga valutazione del secondo: il Tribunale interpreta le condotte addebitate a Grassia come facenti capo al clan Rinaldi, anche nell'ambito dell'alleanza con gli altri due clan Reale e Formicola. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile: in effetti, il ricorrente sollecita questa Corte a valutare diversamente il materiale indiziario evidenziato nell'ordinanza impugnata al fine di sconfessare la valutazione del Tribunale in ordine al ruolo direttivo di Grassia. In particolare, l'interpretazione del ruolo di "braccio destro del capo" come di funzione subordinata ed esecutiva viene smentita dalle condotte attribuite a Grassia dai vari collaboratori di giustizia. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Attesa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., deve trovare applicazione la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata solo se "siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". La motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, è addirittura sovrabbondante, atteso che tali elementi non sono emersi e non sono nemmeno indicati dal ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com