Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14463/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntecontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Campo;controricorrenteavverso la sentenza n. 70/2023 depositata il 30 gennaio 2023 dellaCorte di appello di Messina.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 1Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,ora [OSCURATO:SOCIETA], lamentando l’illegittimo addebito di interessi e dialtre condizioni con riguardo a un rapporto di conto corrente e ad alcunirapporti di conto anticipi ad esso collegati, intrattenuti presso la filialedi Milazzo del detto istituto di credito.

La società ha così domandato chela banca fosse condannata alla restituzione di quanto da essa attriceindebitamente corrisposto.La convenuta si è costituita in giudizio, resistendo alla dettadomanda.Con sentenza del 4 giugno 2020, il Tribunale ha disatteso lapretesa azionata in ragione della mancata produzione dei contrattioggetto di causa e dell’assenza di continuità nella documentazione degliestratti conto.2. ─ La Corte di appello di Messina, investita del gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha respinto con sentenza pubblicata il30 gennaio 2023.3. — La società correntista ha proposto un ricorso per cassazionebasato su sette motivi cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo oppone l’omesso esame di un fatto storicoche è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avuto caratteredecisivo per l’esito della causa: fatto rappresentato dall’affermazione,da parte dell’attrice, nell’atto di citazione, dell’inesistenza di uncontratto di conto corrente stipulato per iscritto.Col secondo mezzo si denuncia l’incompletezza, insufficienza onon condivisibilità della motivazione riguardo all’asserita ammissione,da parte dell’attrice, dell’esistenza di un contratto di conto correntestipulato per iscritto, in raffronto alle risultanze dei fatti dedotti negliSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 2Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026e 116 c.p.c..I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e risultanoessere infondati.Rammenta la Corte di appello che il contratto, siccome conclusoprima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, non era soggettoalla forma scritta e che, del resto, secondo quanto affermato da questaCorte, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzionepatrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore inripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo,onde la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario èa tal fine per un verso non sufficiente (perché, anche qualora sia statoesibito il contratto, resta possibile che altro accordo sia stato stipulatocon un atto diverso e successivo) e per altro verso neppureindispensabile (perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni,unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamentoprocessuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.,nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrarel'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore) (così Cass. 19gennaio 2022, n. 1550).

In tal senso, ad avviso del Giudice distrettuale,non poteva condividersi la pronuncia di primo grado, la quale avevaconferito valore dirimente alla mancata produzione del documentocontrattuale: andava invece apprezzata la condotta processuale dellabanca, la quale aveva dedotto che «tutte le condizioni e le clausoleapplicate ai rapporti della società attrice» erano state «espressamenteconvenute»: deduzione questa, che risultava essere logicamenteincompatibile con la negazione dell’insorgenza e dell’esecuzione delrapporto in contestazione.

Ha aggiunto la Corte di appello che la societàappellante non aveva del resto dedotto che il contratto era statoconcluso in forma orale o per fatti concludenti: ha rilevato, a taleriguardo, che nella citazione l’attrice aveva precisato come il contrattodi conto corrente risultasse «aperto in data 30 novembre 1983» eSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 3Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026prevedesse «per gli interessi dovuti dal correntista il rinvio allecondizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza»;secondo il Giudice del gravame, in nessuna parte dell’atto di citazionesi rinveniva «la negazione di una stipulazione in forma scritta».La ricorrente deduce, col primo motivo, che la Corte di appellonon si sarebbe avveduta che essa istante aveva precisamente allegatol’inesistenza di un contratto concluso in forma scritta; menziona, inproposito, un brano dell’atto di citazione di primo grado ove era statospecificato che «in assenza di valido accordo o di misura degli interessiconvenuta in forma scritta o determinabile per relationem, il contrattoè nullo per indeterminatezza dell’oggetto e vanno rideterminati i tassid’interesse del conto corrente durante il rapporto al saggio legale».

Colsecondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la ricostruzione della Corteterritoriale deducendo che anche i contratti verbali possono contenereil rinvio agli usi piazza e che il ragionamento svolto risultava fallaceavendo riguardo al complessivo comportamento tenuto da essaricorrente, il quale presupponeva l’inesistenza del contratto scritto.Ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione èristretto al «minimo costituzionale», onde è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n.8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n.22598), va detto che l’argomento speso dalla Corte territoriale non sipone affatto al di sotto di tale soglia.

Come è del tutto evidente, ilGiudice di appello ha ritenuto che la circostanziata deduzione attoreasul contenuto della clausola relativa agli interessi non fosse compatibilecon l’allegazione della mancata conclusione del contratto in formascritta, tanto più che nella citazione non si faceva menzione dellaSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 4Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026mancata documentazione dell’accordo concluso: e tale apprezzamento,oltre a non poter essere attaccato in questa sede sul piano fattuale(esulando dal giudizio di legittimità il tema della dedotta «noncondivisibilità» dell’opzione interpretativa sposata dalla Corte dimerito), non è censurabile sul piano della logica motivazionale, postoche il percorso argomentativo della Corte di merito non risulta integrarené una «motivazione apparente», né un «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» né una «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (cfr. le sentenze sopra citate); delresto, di ciò si mostra consapevole la stessa ricorrente, che difattidenuncia, oltre alla «non condivisibilità» della motivazione (che, comerilevato, inerisce al giudizio di fatto), l’«incompletezza» el’«insufficienza» della motivazione: vizi, questi ultimi, che, tuttavia, nonsono più deducibili col ricorso per cassazione a seguito dellariformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n.83/2012, convertito in l. n. 134/2012.Quanto alla censura proposta col primo motivo, è agevoleosservare che il dedurre in giudizio l’«assenza di valido accordo o dimisura degli interessi in forma scritta o determinabile per relationem»non equivale affatto ad assumere che il contratto mancò di perfezionarsiin quella forma: la formula implica, banalmente, che il negozio conclusonon recava una pattuizione scritta con cui il saggio di interesse fossedeterminato o reso altrimenti determinabile.

E poiché, in base a quantoinsindacabilmente accertato dalla Corte di merito, il contratto era statoconcluso per iscritto, il portato dell’affermazione posta a fondamentodel mezzo di censura si riassume, sul piano della contesa processuale,in ciò: la correntista, attrice in ripetizione, era onerata della produzionein giudizio di quel contratto per dare dimostrazione che lo stesso nonconteneva una valida pattuizione degli interessi.2. — Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c.,dell’art. 1284 c.c., dell’art. 4 della l. n. 154/92 e dell’art. 117 t.u.b., perSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 5Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026avere la Corte di appello applicato alla fattispecie norme venute adesistenza successivamente alla conclusione del contratto di contocorrente.Deduce la ricorrente che sin dall’atto introduttivo del giudizio diprimo grado era stato affermato che il rapporto di conto corrente erasorto quantomeno in data 30 novembre 1983, quindi in data precedenteall’entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del t.u.b. (testo unicobancario, id est d.lgs. n. 385 del 1993), allorquando i contratti di contocorrente non necessitavano ancora della forma scritta ad substantiam.Posto che l’attrice aveva espressamente affermato l’inesistenza di alcuncontratto stipulato per iscritto, «l’accoglimento della domanda nonpoteva essere subordinato alla produzione di un contratto per iscrittoche, come detto, all’epoca in cui è sorto il rapporto, non dovevanecessariamente essere redatto in tale forma».

La Corte distrettualeavrebbe dunque definito la questione ad essa devoluta applicandoerroneamente norme venute ad esistenza dopo la conclusione delcontratto.Il motivo è inammissibile.Esso non coglie, per quanto qui interessa, il senso della pronunciaimpugnata: deve smentirsi che la Corte di appello abbia reputatoapplicabili le norme che, a partire dal 1992, hanno regolato la formascritta dei contratti bancari.

Come si è detto, detta Corte ha invecedesunto dalla citazione attorea il riconoscimento, da parte della societàoggi ricorrente, della circostanza per cui il contratto era stato conclusoper iscritto.

È sintomatico, del resto, che l’art. 117 t.u.b. sia stato citato,nel corpo della motivazione della sentenza, non per richiamarne il primocomma, in base al quale «[i] contratti sono redatti per iscritto», ma soloper sottolineare che tale articolo (al comma 4) e l’art. 1284 c.c.regolamentano le pattuizioni relative agli interessi ultralegali.3. — Col quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un fattostorico che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avutoSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 6Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026carattere decisivo per l’esito della causa, determinando il rigetto delladomanda vertente sull’illegittimità della capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi e delle competenze: fatto sempre consistentenell’affermazione, formulata in citazione da parte dell’attrice,dell’inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto;ci si duole, altresì, della violazione dell’art. 1283 c.c..Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di un fatto storico cheè stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avuto caratteredecisivo per l’esito della causa, determinando il rigetto della domandaafferente l’illegittimità della commissione di massimo scoperto: anche ilquesto caso il fatto storico è identificato nell’affermazione, da partedell’attrice, dell’inesistenza di un contratto di conto corrente stipulatoin forma scritta.Con questi due mezzi di censura la ricorrente torna a dolersi dellamancata considerazione di quanto ebbe a dedurre con la citazioneintroduttiva del giudizio: dal vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. essa fadiscendere l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appellonell’escludere la ripetizione di quanto assume essere statoillegittimamente contabilizzato nel corso del rapporto in proprio dannoper capitalizzazione e commissione di massimo scoperto.Per quel che concerne l’addebito della commissione di massimoscoperto la sentenza si sottrae a censura: valgono, al riguardo, leconsiderazioni svolte nel trattare il primo motivo di ricorso.Quanto all’anatocismo, è invece assorbente l’error iurisdenunciato (in uno col vizio di omesso esame di fatto decisivo) colquarto mezzo.Assume la ricorrente che la Corte di merito non avrebbe applicatocorrettamente l’art. 1283 c.c.

«laddove non ha rilevato, comunque,l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi»che risultava «esplicitamente dagli estratti conto e dagli estratti scalariindipendentemente dall’esistenza o meno di un contratto scritto».Sez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 7Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026Evoca, sul punto, il principio per cui la capitalizzazione degli interessipassivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenutodelle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potutovalidamente contemplarla.La Corte di appello ha in effetti tratto dalla mancatadocumentazione del contratto di conto corrente conclusioni unitarie, nelsenso dell’infondatezza della domanda di ripetizione, senzadifferenziare gli addebiti aventi ad oggetto la capitalizzazione da quelliconcernenti gli interessi ultralegali e la commissione di massimoscoperto.

Eloquente è il passaggio della sentenza impugnata in cui siprende atto che la società appellante non aveva assolto all'onere sullastessa gravante di dimostrare l'assenza di clausole giustificatricidell'applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali e dicommissioni di massimo scoperto.Sennonché, in tema di conto corrente bancario, il cliente cheagisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ovenon vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamentecontemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione dellecondizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore aquello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatteclausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore,che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizionianatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo,sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.(Cass. 16 ottobre 2024, n. 26867).Nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo va dunque accolto,mentre il quinto deve essere respinto.4. — Col sesto mezzo si denuncia l’omesso esame di un fattostorico che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avutocarattere decisivo per l’esito della causa, determinando la pronuncia diSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 8Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026inammissibilità dell’azione di ripetizione; il fatto di cui è dedotta lamancata considerazione è rappresentato dall’indicazione, da partedell’attrice, nell’atto di citazione, nelle note ex art. 183, comma 6, n. 1,c.p.c., nelle note ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e nell’elaboratoperitale, della data di chiusura del rapporto di conto corrente.

Sioppone, altresì, l’insufficiente motivazione e la violazione dell’art. 2033c.c..La Corte di appello ha dichiarato che la domanda di ripetizioneera inammissibile posto che alla data della sua proposizione il conto nonera ancora chiuso.

Ha ritenuto che la detta domanda non fosse infattiproponibile in costanza di rapporto; ha tuttavia riconosciuto che lasocietà correntista potesse agire per far dichiarare la nullità delleclausole contrattuali contra legem, l’esistenza di addebiti che nonandavano effettuati e il ricalcolo del saldo depurato da tali scorretteappostazioni.La ricorrente oppone, denunciando l’omesso esame di fattidecisivi, che era stata data prova della chiusura del conto corrente alladata del 23 giugno 2010: quindi prima dell’introduzione del giudizio diprimo grado, che risaliva al 28 settembre 2010.

In ogni caso, —aggiunge —, doveva escludersi che la domanda di ripetizione svolta nelcorso del rapporto fosse inammissibile.Quest’ultima proposizione merita condivisione e tanto basta peraddivenire all’accoglimento, per quanto di ragione, di questo sestomotivo di ricorso.Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, in tema di operazionibancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebitoex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (Cass. 24aprile 2024, n. 11056; Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214).

Ovviamentela ripetizione che può venire qui in discorso è quella che concerne gliinteressi anatocistici.5. — Col settimo motivo la sentenza della Corte di Messina èSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 9Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026censurata per mancanza della motivazione, ex art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., in ordine alla possibilità di procedere al ricalcolo del contocorrente pur in mancanza degli estratti conto relativi ad un breveperiodo intermedio.

La pronuncia è impugnata anche per violazionedell’art. 112 c.p.c..La Corte di merito non si è effettivamente pronunciata sullaquestione relativa all’incompletezza degli estratti conto: tale questioneera stata affrontata dal Tribunale, il quale aveva evidenziato tale deficitdocumentale (cfr. § 1 della parte in fatto e sentenza impugnata, pag.2) ed era stata veicolata in sede di gravame col secondo motivo diappello (cfr. la detta sentenza, pag. 4).

Il silenzio della Corte di appellosi spiega agevolmente: il tema in discorso è restato assorbito in ragionedel rilievo decisivo che la stessa Corte ha assegnato alla mancataproduzione del documento contrattuale; nella prospettiva assunta dalGiudice distrettuale tale carenza probatoria precludeva l’accertamentodelle prospettate nullità e rendeva quindi superfluo occuparsidell’andamento del conto (conto il cui saldo non poteva essere oggettodi alcuna diversa quantificazione, in assenza di addebiti illegittimi).Si è visto, però, che il decisum della Corte territoriale non puòessere integralmente confermato, dal momento che la societàcorrentista ha diritto all’espunzione degli addebiti di interessicapitalizzati.Va allora considerato che l'assorbimento non comportaun'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, inrealtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisioneimplicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioniassorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento: inconseguenza, ove si escluda rispetto ad una certa questione proposta,la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questacostituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il viziodi motivazione del tutto omessa (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33764;Sez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 10Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026Cass. 12 novembre 2018, n. 28995).Poiché nella fattispecie la valutazione di assorbimento è errata,dal momento che in presenza dell’addebito degli interessi anatocistici laCorte di appello avrebbe dovuto procedere alla verifica dellemovimentazioni del conto, prendendo in esame la censura postadall’odierna ricorrente col proprio atto di appello, si ravvisa il denunciatovizio di motivazione e il mezzo di censura in esame va quindi accoltoper quanto di ragione.6. — Non è un motivo quello che parrebbe rubricato come ottavo.La ricorrente si limita infatti a rilevare, in proposito, che l’accoglimentodel ricorso dovrà portare alla condanna della banca al pagamento dellespese del giudizio di merito.7. — In conclusione, vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione,i motivi quarto, sesto e settimo.

La sentenza è cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di Messina, che decideràin diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto e il sestomotivo, oltre che il settimo, dichiara inammissibile il terzo e respingegli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accoltee rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntecontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Campo;controricorrenteavverso la sentenza n. 70/2023 depositata il 30 gennaio 2023 dellaCorte di appello di Messina.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 1Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,ora [OSCURATO:SOCIETA], lamentando l’illegittimo addebito di interessi e dialtre condizioni con riguardo a un rapporto di conto corrente e ad alcunirapporti di conto anticipi ad esso collegati, intrattenuti presso la filialedi Milazzo del detto istituto di credito. La società ha così domandato chela banca fosse condannata alla restituzione di quanto da essa attriceindebitamente corrisposto.La convenuta si è costituita in giudizio, resistendo alla dettadomanda.Con sentenza del 4 giugno 2020, il Tribunale ha disatteso lapretesa azionata in ragione della mancata produzione dei contrattioggetto di causa e dell’assenza di continuità nella documentazione degliestratti conto.2. ─ La Corte di appello di Messina, investita del gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha respinto con sentenza pubblicata il30 gennaio 2023.3. — La società correntista ha proposto un ricorso per cassazionebasato su sette motivi cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo oppone l’omesso esame di un fatto storicoche è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avuto caratteredecisivo per l’esito della causa: fatto rappresentato dall’affermazione,da parte dell’attrice, nell’atto di citazione, dell’inesistenza di uncontratto di conto corrente stipulato per iscritto.Col secondo mezzo si denuncia l’incompletezza, insufficienza onon condivisibilità della motivazione riguardo all’asserita ammissione,da parte dell’attrice, dell’esistenza di un contratto di conto correntestipulato per iscritto, in raffronto alle risultanze dei fatti dedotti negliSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 2Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026e 116 c.p.c..I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e risultanoessere infondati.Rammenta la Corte di appello che il contratto, siccome conclusoprima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, non era soggettoalla forma scritta e che, del resto, secondo quanto affermato da questaCorte, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzionepatrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore inripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo,onde la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario èa tal fine per un verso non sufficiente (perché, anche qualora sia statoesibito il contratto, resta possibile che altro accordo sia stato stipulatocon un atto diverso e successivo) e per altro verso neppureindispensabile (perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni,unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamentoprocessuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.,nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrarel'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore) (così Cass. 19gennaio 2022, n. 1550). In tal senso, ad avviso del Giudice distrettuale,non poteva condividersi la pronuncia di primo grado, la quale avevaconferito valore dirimente alla mancata produzione del documentocontrattuale: andava invece apprezzata la condotta processuale dellabanca, la quale aveva dedotto che «tutte le condizioni e le clausoleapplicate ai rapporti della società attrice» erano state «espressamenteconvenute»: deduzione questa, che risultava essere logicamenteincompatibile con la negazione dell’insorgenza e dell’esecuzione delrapporto in contestazione. Ha aggiunto la Corte di appello che la societàappellante non aveva del resto dedotto che il contratto era statoconcluso in forma orale o per fatti concludenti: ha rilevato, a taleriguardo, che nella citazione l’attrice aveva precisato come il contrattodi conto corrente risultasse «aperto in data 30 novembre 1983» eSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 3Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026prevedesse «per gli interessi dovuti dal correntista il rinvio allecondizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza»;secondo il Giudice del gravame, in nessuna parte dell’atto di citazionesi rinveniva «la negazione di una stipulazione in forma scritta».La ricorrente deduce, col primo motivo, che la Corte di appellonon si sarebbe avveduta che essa istante aveva precisamente allegatol’inesistenza di un contratto concluso in forma scritta; menziona, inproposito, un brano dell’atto di citazione di primo grado ove era statospecificato che «in assenza di valido accordo o di misura degli interessiconvenuta in forma scritta o determinabile per relationem, il contrattoè nullo per indeterminatezza dell’oggetto e vanno rideterminati i tassid’interesse del conto corrente durante il rapporto al saggio legale». Colsecondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la ricostruzione della Corteterritoriale deducendo che anche i contratti verbali possono contenereil rinvio agli usi piazza e che il ragionamento svolto risultava fallaceavendo riguardo al complessivo comportamento tenuto da essaricorrente, il quale presupponeva l’inesistenza del contratto scritto.Ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione èristretto al «minimo costituzionale», onde è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n.22598), va detto che l’argomento speso dalla Corte territoriale non sipone affatto al di sotto di tale soglia. Come è del tutto evidente, ilGiudice di appello ha ritenuto che la circostanziata deduzione attoreasul contenuto della clausola relativa agli interessi non fosse compatibilecon l’allegazione della mancata conclusione del contratto in formascritta, tanto più che nella citazione non si faceva menzione dellaSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 4Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026mancata documentazione dell’accordo concluso: e tale apprezzamento,oltre a non poter essere attaccato in questa sede sul piano fattuale(esulando dal giudizio di legittimità il tema della dedotta «noncondivisibilità» dell’opzione interpretativa sposata dalla Corte dimerito), non è censurabile sul piano della logica motivazionale, postoche il percorso argomentativo della Corte di merito non risulta integrarené una «motivazione apparente», né un «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» né una «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (cfr. le sentenze sopra citate); delresto, di ciò si mostra consapevole la stessa ricorrente, che difattidenuncia, oltre alla «non condivisibilità» della motivazione (che, comerilevato, inerisce al giudizio di fatto), l’«incompletezza» el’«insufficienza» della motivazione: vizi, questi ultimi, che, tuttavia, nonsono più deducibili col ricorso per cassazione a seguito dellariformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n.83/2012, convertito in l. n. 134/2012.Quanto alla censura proposta col primo motivo, è agevoleosservare che il dedurre in giudizio l’«assenza di valido accordo o dimisura degli interessi in forma scritta o determinabile per relationem»non equivale affatto ad assumere che il contratto mancò di perfezionarsiin quella forma: la formula implica, banalmente, che il negozio conclusonon recava una pattuizione scritta con cui il saggio di interesse fossedeterminato o reso altrimenti determinabile. E poiché, in base a quantoinsindacabilmente accertato dalla Corte di merito, il contratto era statoconcluso per iscritto, il portato dell’affermazione posta a fondamentodel mezzo di censura si riassume, sul piano della contesa processuale,in ciò: la correntista, attrice in ripetizione, era onerata della produzionein giudizio di quel contratto per dare dimostrazione che lo stesso nonconteneva una valida pattuizione degli interessi.2. — Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c.,dell’art. 1284 c.c., dell’art. 4 della l. n. 154/92 e dell’art. 117 t.u.b., perSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 5Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026avere la Corte di appello applicato alla fattispecie norme venute adesistenza successivamente alla conclusione del contratto di contocorrente.Deduce la ricorrente che sin dall’atto introduttivo del giudizio diprimo grado era stato affermato che il rapporto di conto corrente erasorto quantomeno in data 30 novembre 1983, quindi in data precedenteall’entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del t.u.b. (testo unicobancario, id est d.lgs. n. 385 del 1993), allorquando i contratti di contocorrente non necessitavano ancora della forma scritta ad substantiam.Posto che l’attrice aveva espressamente affermato l’inesistenza di alcuncontratto stipulato per iscritto, «l’accoglimento della domanda nonpoteva essere subordinato alla produzione di un contratto per iscrittoche, come detto, all’epoca in cui è sorto il rapporto, non dovevanecessariamente essere redatto in tale forma». La Corte distrettualeavrebbe dunque definito la questione ad essa devoluta applicandoerroneamente norme venute ad esistenza dopo la conclusione delcontratto.Il motivo è inammissibile.Esso non coglie, per quanto qui interessa, il senso della pronunciaimpugnata: deve smentirsi che la Corte di appello abbia reputatoapplicabili le norme che, a partire dal 1992, hanno regolato la formascritta dei contratti bancari. Come si è detto, detta Corte ha invecedesunto dalla citazione attorea il riconoscimento, da parte della societàoggi ricorrente, della circostanza per cui il contratto era stato conclusoper iscritto. È sintomatico, del resto, che l’art. 117 t.u.b. sia stato citato,nel corpo della motivazione della sentenza, non per richiamarne il primocomma, in base al quale «[i] contratti sono redatti per iscritto», ma soloper sottolineare che tale articolo (al comma 4) e l’art. 1284 c.c.regolamentano le pattuizioni relative agli interessi ultralegali.3. — Col quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un fattostorico che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avutoSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 6Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026carattere decisivo per l’esito della causa, determinando il rigetto delladomanda vertente sull’illegittimità della capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi e delle competenze: fatto sempre consistentenell’affermazione, formulata in citazione da parte dell’attrice,dell’inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto;ci si duole, altresì, della violazione dell’art. 1283 c.c..Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di un fatto storico cheè stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avuto caratteredecisivo per l’esito della causa, determinando il rigetto della domandaafferente l’illegittimità della commissione di massimo scoperto: anche ilquesto caso il fatto storico è identificato nell’affermazione, da partedell’attrice, dell’inesistenza di un contratto di conto corrente stipulatoin forma scritta.Con questi due mezzi di censura la ricorrente torna a dolersi dellamancata considerazione di quanto ebbe a dedurre con la citazioneintroduttiva del giudizio: dal vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. essa fadiscendere l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appellonell’escludere la ripetizione di quanto assume essere statoillegittimamente contabilizzato nel corso del rapporto in proprio dannoper capitalizzazione e commissione di massimo scoperto.Per quel che concerne l’addebito della commissione di massimoscoperto la sentenza si sottrae a censura: valgono, al riguardo, leconsiderazioni svolte nel trattare il primo motivo di ricorso.Quanto all’anatocismo, è invece assorbente l’error iurisdenunciato (in uno col vizio di omesso esame di fatto decisivo) colquarto mezzo.Assume la ricorrente che la Corte di merito non avrebbe applicatocorrettamente l’art. 1283 c.c. «laddove non ha rilevato, comunque,l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi»che risultava «esplicitamente dagli estratti conto e dagli estratti scalariindipendentemente dall’esistenza o meno di un contratto scritto».Sez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 7Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026Evoca, sul punto, il principio per cui la capitalizzazione degli interessipassivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenutodelle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potutovalidamente contemplarla.La Corte di appello ha in effetti tratto dalla mancatadocumentazione del contratto di conto corrente conclusioni unitarie, nelsenso dell’infondatezza della domanda di ripetizione, senzadifferenziare gli addebiti aventi ad oggetto la capitalizzazione da quelliconcernenti gli interessi ultralegali e la commissione di massimoscoperto. Eloquente è il passaggio della sentenza impugnata in cui siprende atto che la società appellante non aveva assolto all'onere sullastessa gravante di dimostrare l'assenza di clausole giustificatricidell'applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali e dicommissioni di massimo scoperto.Sennonché, in tema di conto corrente bancario, il cliente cheagisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ovenon vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamentecontemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione dellecondizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore aquello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatteclausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore,che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizionianatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo,sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.(Cass. 16 ottobre 2024, n. 26867).Nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo va dunque accolto,mentre il quinto deve essere respinto.4. — Col sesto mezzo si denuncia l’omesso esame di un fattostorico che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha avutocarattere decisivo per l’esito della causa, determinando la pronuncia diSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 8Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026inammissibilità dell’azione di ripetizione; il fatto di cui è dedotta lamancata considerazione è rappresentato dall’indicazione, da partedell’attrice, nell’atto di citazione, nelle note ex art. 183, comma 6, n. 1,c.p.c., nelle note ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e nell’elaboratoperitale, della data di chiusura del rapporto di conto corrente. Sioppone, altresì, l’insufficiente motivazione e la violazione dell’art. 2033c.c..La Corte di appello ha dichiarato che la domanda di ripetizioneera inammissibile posto che alla data della sua proposizione il conto nonera ancora chiuso. Ha ritenuto che la detta domanda non fosse infattiproponibile in costanza di rapporto; ha tuttavia riconosciuto che lasocietà correntista potesse agire per far dichiarare la nullità delleclausole contrattuali contra legem, l’esistenza di addebiti che nonandavano effettuati e il ricalcolo del saldo depurato da tali scorretteappostazioni.La ricorrente oppone, denunciando l’omesso esame di fattidecisivi, che era stata data prova della chiusura del conto corrente alladata del 23 giugno 2010: quindi prima dell’introduzione del giudizio diprimo grado, che risaliva al 28 settembre 2010. In ogni caso, —aggiunge —, doveva escludersi che la domanda di ripetizione svolta nelcorso del rapporto fosse inammissibile.Quest’ultima proposizione merita condivisione e tanto basta peraddivenire all’accoglimento, per quanto di ragione, di questo sestomotivo di ricorso.Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, in tema di operazionibancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebitoex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (Cass. 24aprile 2024, n. 11056; Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214). Ovviamentela ripetizione che può venire qui in discorso è quella che concerne gliinteressi anatocistici.5. — Col settimo motivo la sentenza della Corte di Messina èSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 9Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026censurata per mancanza della motivazione, ex art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., in ordine alla possibilità di procedere al ricalcolo del contocorrente pur in mancanza degli estratti conto relativi ad un breveperiodo intermedio. La pronuncia è impugnata anche per violazionedell’art. 112 c.p.c..La Corte di merito non si è effettivamente pronunciata sullaquestione relativa all’incompletezza degli estratti conto: tale questioneera stata affrontata dal Tribunale, il quale aveva evidenziato tale deficitdocumentale (cfr. § 1 della parte in fatto e sentenza impugnata, pag.2) ed era stata veicolata in sede di gravame col secondo motivo diappello (cfr. la detta sentenza, pag. 4). Il silenzio della Corte di appellosi spiega agevolmente: il tema in discorso è restato assorbito in ragionedel rilievo decisivo che la stessa Corte ha assegnato alla mancataproduzione del documento contrattuale; nella prospettiva assunta dalGiudice distrettuale tale carenza probatoria precludeva l’accertamentodelle prospettate nullità e rendeva quindi superfluo occuparsidell’andamento del conto (conto il cui saldo non poteva essere oggettodi alcuna diversa quantificazione, in assenza di addebiti illegittimi).Si è visto, però, che il decisum della Corte territoriale non puòessere integralmente confermato, dal momento che la societàcorrentista ha diritto all’espunzione degli addebiti di interessicapitalizzati.Va allora considerato che l'assorbimento non comportaun'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, inrealtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisioneimplicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioniassorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento: inconseguenza, ove si escluda rispetto ad una certa questione proposta,la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questacostituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il viziodi motivazione del tutto omessa (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33764;Sez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 10Numero registro generale 11866/2023Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 14463/2026Data pubblicazione 15/05/2026Cass. 12 novembre 2018, n. 28995).Poiché nella fattispecie la valutazione di assorbimento è errata,dal momento che in presenza dell’addebito degli interessi anatocistici laCorte di appello avrebbe dovuto procedere alla verifica dellemovimentazioni del conto, prendendo in esame la censura postadall’odierna ricorrente col proprio atto di appello, si ravvisa il denunciatovizio di motivazione e il mezzo di censura in esame va quindi accoltoper quanto di ragione.6. — Non è un motivo quello che parrebbe rubricato come ottavo.La ricorrente si limita infatti a rilevare, in proposito, che l’accoglimentodel ricorso dovrà portare alla condanna della banca al pagamento dellespese del giudizio di merito.7. — In conclusione, vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione,i motivi quarto, sesto e settimo. La sentenza è cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di Messina, che decideràin diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto e il sestomotivo, oltre che il settimo, dichiara inammissibile il terzo e respingegli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accoltee rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 11866/2023camera di consiglio 2.4.2026 11
Sentenza Cassazione n. 14463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris