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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 05536/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25479/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del Veneton. 406/2021 depositata i l 10/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 13.10.2016 laECOBOX S.r. l., locatari a di un immobile industriale (adibito a scatolificio) della superficie di mq. 7.718,00 situato in località Crevada di [OSCURATO:PERSONA] di Feletto (TV), ha notificatoa [OSCURATO:SOCIETA]. ( società che gestisce il servizio rifiuti per conto del Consorzio per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA] del Bacino)ricorso ex art. 16 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con contestuale istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 546/ 19 92, avanti la C.T.P. di Treviso, avverso la pretesa n. 132733/02 emessa il 28.06.2016 , relativ a agli anni 2015 e 2016 per un importo di € 7.547,33.

2. Il tributo era riferito alla TARI “corrispettiva”, istituita dalla “legge di Stabilità 2014”, la quale prevede che i C omuni possano applicare una tariffa commisurata alla quantità di rifiuti conferiti, basata su sistemi di misurazione puntuale, ed era accaduto che nel [OSCURATO:PERSONA], l’Assemblea del Consiglio di Bacino aveva approvato nel 2015 il regolamento che introduceva tale tariffa, confermando la rilevanza del numero di svuotamenti del secco non riciclabile.

La [OSCURATO:SOCIETA]. contestava , dunque , che, nella determinazione della quota fissa della tariffa, la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe considerato il conferimento dei rifiuti speciali a ditte terze specializzate.

3. Con sentenza n. 307/2/18, depositata in data 25.9.2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, ha accolto il ricorso.

4. La [OSCURATO:SOCIETA]ha interposto appello e la società contribuente ha formulato impugnazione incidentale.

5. Con la sentenza n. 406/2021 del 10.3.2021, qui gravata, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha respinto sia l’impugnazione principale che quella incidentale , confermando la sentenza emessa in primo grado.

6. La CTR ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., affermando che tutte le controversie relative a tributi rientrano nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992.

Ha inoltre interpretato la normativa (art. 1, comma 649,L. 27.1.2013, n. 147, e art. 12, lett. f, regolamento TARI), ritenendo che la TARI non potesse essere calcolata sull’intera superficie dello stabilimento della ECOBOXS.r.l., poiché gran parte dell’immobile produceva rifiuti speciali smaltiti da ditte terze, indipendentemente dal corretto o meno completamento del questionario da parte del contribuente.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, cui ha resistito con controricorso la parte contribuente.

8. Successivamente ambedue le parti hanno depositatomemoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 e del D.M. 20.4.2017.

Nel ricorso in appello, la deducente sosteneva che mancasse la giurisdizione della Commissione Tributaria, poiché la fattura contestata riguardava la TARI corrispettiva, di natura privatistica e non tributaria, spettando quindi alla magistratura ordinaria la cognizione della controversia.

La CTR Veneto ha rigettato l’eccezione, limitandosi a richiamare l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 senza considerare la normativa specifica né il D.M. 20.4.2017, che disciplina la misurazione puntuale dei rifiuti urbani e definisce la TARI Corrispettiva come tariffa commisurata al servizio effettivamente reso.

I documenti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dimostravano la corretta misurazione del rifiuto secco non riciclabile, confermando la natura corrispettiva della tariffa, comprovata anche da giurisprudenza locale.

Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 11290/2021, hanno chiarito che la TARI puntuale di cui al comma 668 dell’art. 1 L. 147/2013 ha natura privatistica e le relative controversie spettano al giudice ordinario.

Pertanto, la sentenza della CTR risulterebbeviziata e va annullata, con dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del Tribunale ordinario di Treviso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza e/o del procedimento per difetto di motivazione — violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.

2.1. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare il primo comma dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 per rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione, senza effettuare alcuna disamina della fattispecie concreta né delle prove e argomentazioni prodotte dalla ricorrente.

Tale omissione configurerebbe un vizio di motivazione apparente, poiché il giudice non ha indicato gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento, rendendo impossibile controllare la logica e la correttezza del ragionamento.

La motivazione sarebbe, dunque, inesistente o, quanto meno, ermetica e insufficiente a far comprendere il percorso argomentativo seguito.

Ciò costituisce un profilo di nullità della sentenza ai sensi della giurisprudenza della Cassazione, che richiede al giudice di merito di esaminare ifatti allegati e di darne conto in modo logico e consequenziale tra premessa e conclusione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 649 e 668, L. n. 147/2013, degli artt. 2.4 e 9.5 del regolamento comunale della TARI Corrispettivo, relativamente al capo di sentenza che ha ritenuto che la TARI Corrispettivo non poteva essere calcolata sull’intera superficie industriale della [OSCURATO:SOCIETA]per il fatto che in gran parte dello stabilimento sarebbero stati asseritamente prodotti rifiuti speciali che il contribuente avrebbe smaltito tramite ditte specializzate.

La sentenza impugnata ha annullato la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. coln. 132733/02, ritenendo che le superfici dello stabilimento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. produceva rifiuti speciali smaltiti da ditte terze non fossero soggette a TARI, ignorando però che la tariffa per le utenze non domestiche è composta da una quota fissa, calcolata in base alla superficie dell’utenza, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento strade, gestione spazi raccolta, ecc.), e una quota variabile, commisurata alle effettive quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, infine,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia sulla produzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. anche di “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, nonché l’ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

5. La prima censura è fondata ed assorbente.

6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.

Un.,29/04/2021, n. 11290 - Rv. 661081 - 01) Nel caso di specie,si tratta della tariffa puntuale richiesta per lo smaltimentodei rifiuti e non, invece, della quota fissa.

6.1. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendone carente il giudice tributario.

7. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla prima censura con assorbimento delle restanti e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.

7. Le spese giudiziali devono essere compensate tra le parti in ragione del maturare dell’orientamento giurisprudenzialesul riparto di giurisdizione in corso di causa.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario nella presente controv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25479/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del Veneton. 406/2021 depositata i l 10/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 13.10.2016 laECOBOX S.r. l., locatari a di un immobile industriale (adibito a scatolificio) della superficie di mq. 7.718,00 situato in località Crevada di [OSCURATO:PERSONA] di Feletto (TV), ha notificatoa [OSCURATO:SOCIETA]. ( società che gestisce il servizio rifiuti per conto del Consorzio per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA] del Bacino)ricorso ex art. 16 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con contestuale istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 546/ 19 92, avanti la C.T.P. di Treviso, avverso la pretesa n. 132733/02 emessa il 28.06.2016 , relativ a agli anni 2015 e 2016 per un importo di € 7.547,33. 2. Il tributo era riferito alla TARI “corrispettiva”, istituita dalla “legge di Stabilità 2014”, la quale prevede che i C omuni possano applicare una tariffa commisurata alla quantità di rifiuti conferiti, basata su sistemi di misurazione puntuale, ed era accaduto che nel [OSCURATO:PERSONA], l’Assemblea del Consiglio di Bacino aveva approvato nel 2015 il regolamento che introduceva tale tariffa, confermando la rilevanza del numero di svuotamenti del secco non riciclabile. La [OSCURATO:SOCIETA]. contestava , dunque , che, nella determinazione della quota fissa della tariffa, la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe considerato il conferimento dei rifiuti speciali a ditte terze specializzate. 3. Con sentenza n. 307/2/18, depositata in data 25.9.2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, ha accolto il ricorso. 4. La [OSCURATO:SOCIETA]ha interposto appello e la società contribuente ha formulato impugnazione incidentale. 5. Con la sentenza n. 406/2021 del 10.3.2021, qui gravata, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha respinto sia l’impugnazione principale che quella incidentale , confermando la sentenza emessa in primo grado. 6. La CTR ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., affermando che tutte le controversie relative a tributi rientrano nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre interpretato la normativa (art. 1, comma 649,L. 27.1.2013, n. 147, e art. 12, lett. f, regolamento TARI), ritenendo che la TARI non potesse essere calcolata sull’intera superficie dello stabilimento della ECOBOXS.r.l., poiché gran parte dell’immobile produceva rifiuti speciali smaltiti da ditte terze, indipendentemente dal corretto o meno completamento del questionario da parte del contribuente. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, cui ha resistito con controricorso la parte contribuente. 8. Successivamente ambedue le parti hanno depositatomemoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 e del D.M. 20.4.2017. Nel ricorso in appello, la deducente sosteneva che mancasse la giurisdizione della Commissione Tributaria, poiché la fattura contestata riguardava la TARI corrispettiva, di natura privatistica e non tributaria, spettando quindi alla magistratura ordinaria la cognizione della controversia. La CTR Veneto ha rigettato l’eccezione, limitandosi a richiamare l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 senza considerare la normativa specifica né il D.M. 20.4.2017, che disciplina la misurazione puntuale dei rifiuti urbani e definisce la TARI Corrispettiva come tariffa commisurata al servizio effettivamente reso. I documenti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dimostravano la corretta misurazione del rifiuto secco non riciclabile, confermando la natura corrispettiva della tariffa, comprovata anche da giurisprudenza locale. Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 11290/2021, hanno chiarito che la TARI puntuale di cui al comma 668 dell’art. 1 L. 147/2013 ha natura privatistica e le relative controversie spettano al giudice ordinario. Pertanto, la sentenza della CTR risulterebbeviziata e va annullata, con dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del Tribunale ordinario di Treviso. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza e/o del procedimento per difetto di motivazione — violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. 2.1. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare il primo comma dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 per rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione, senza effettuare alcuna disamina della fattispecie concreta né delle prove e argomentazioni prodotte dalla ricorrente. Tale omissione configurerebbe un vizio di motivazione apparente, poiché il giudice non ha indicato gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento, rendendo impossibile controllare la logica e la correttezza del ragionamento. La motivazione sarebbe, dunque, inesistente o, quanto meno, ermetica e insufficiente a far comprendere il percorso argomentativo seguito. Ciò costituisce un profilo di nullità della sentenza ai sensi della giurisprudenza della Cassazione, che richiede al giudice di merito di esaminare ifatti allegati e di darne conto in modo logico e consequenziale tra premessa e conclusione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 649 e 668, L. n. 147/2013, degli artt. 2.4 e 9.5 del regolamento comunale della TARI Corrispettivo, relativamente al capo di sentenza che ha ritenuto che la TARI Corrispettivo non poteva essere calcolata sull’intera superficie industriale della [OSCURATO:SOCIETA]per il fatto che in gran parte dello stabilimento sarebbero stati asseritamente prodotti rifiuti speciali che il contribuente avrebbe smaltito tramite ditte specializzate. La sentenza impugnata ha annullato la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. coln. 132733/02, ritenendo che le superfici dello stabilimento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. produceva rifiuti speciali smaltiti da ditte terze non fossero soggette a TARI, ignorando però che la tariffa per le utenze non domestiche è composta da una quota fissa, calcolata in base alla superficie dell’utenza, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento strade, gestione spazi raccolta, ecc.), e una quota variabile, commisurata alle effettive quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, infine,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia sulla produzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. anche di “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, nonché l’ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 5. La prima censura è fondata ed assorbente. 6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un.,29/04/2021, n. 11290 - Rv. 661081 - 01) Nel caso di specie,si tratta della tariffa puntuale richiesta per lo smaltimentodei rifiuti e non, invece, della quota fissa. 6.1. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendone carente il giudice tributario. 7. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla prima censura con assorbimento delle restanti e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. 7. Le spese giudiziali devono essere compensate tra le parti in ragione del maturare dell’orientamento giurisprudenzialesul riparto di giurisdizione in corso di causa. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario nella presente controv
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