CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO STATONumero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026-ricorrente incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] 15 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA DELLO STATO-intimati–avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA, sez. dist. di [OSCURATO:PERSONA] n. 2133/2018 depositata il16/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, sez. dist. ReggioCalabria (hinc: CTR), con la sentenza n. 2133/2018 depositata in data16/07/2018, ha respinto sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delleEntrate-Riscossione (hinc: ADER), che l’appello incidentale propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 426/2009, con la quale laCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 15 s.r.l. in liquidazione (hinc: la contribuente o lasocietà contribuente), contro la cartella con cui veniva richiesto ilpagamento delle somme dovute in relazione all’anno d’imposta 2002.2. Nel caso di specie la contribuente assumeva di aver appresodell’esistenza della cartella di pagamento in occasione di una proceduraesecutiva promossa da Equitalia, con atto di pignoramento notificato nel2008.2.1. La CTR ha ritenuto fondate le censure svolte dalla contribuente inrelazione alla ritualità della notifica della cartella di pagamento.Quest’ultima, secondo quanto risultava dalla copia della ricevuta di ritornoprodotta in giudizio, risultava, infatti, essere stata consegnata a personaNumero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026addetta alla ricezione atti, rinvenuta dal portalettere al domicilio fiscale deldestinatario. Ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, tuttavia, nell’ipotesiin cui la spedizione del plico raccomandato non avvenga a mani deldestinatario, il portalettere deve inviare a quest’ultimo un avviso a mezzolettera raccomandata, con cui comunica l’avvenuta consegna. Il mancatoinvio di tale comunicazione raccomandata non comporta la nullità dellanotificazione, bensì la sua inesistenza. Di conseguenza, la notifica dellacartella di pagamento, nel caso in esame, deve considerarsi inesistente.3. Contro la sentenza della CTR l’ADER ha proposto ricorso in cassazionecon cinque motivi.4. La contribuente si è costituita con controricorso.5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.6. Questa Corte, con ordinanza n. 34369 pubblicata in data 28/12/2025, harinviato la causa a nuovo ruolo, fissando alla parte ricorrente, termine perl’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.7. La ricorrente ha depositato atto di integrazione del contraddittorionotificato all’Agenzia delle Entrate.8. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso proponendo,contestualmente, ricorso incidentale, con due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre dichiarare inammissibile il controricorso econtestuale ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, nonessendo stata depositata la prova della notificazione nei confronti delle altreparti. Sul punto occorre rilevare che il procedimento è stato iscritto nel 2019e che la modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, d.lgs. n.149 del 2022 all’art. 370 c.p.c. – con la sostituzione delle parole «dadepositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso» alle parole«da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dallascadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso» - e all’art. 371Numero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026c.p.c. – con la sostituzione di «con atto depositato» alle parole: «con attonotificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo delricorso principale» - trovano applicazione, ai sensi dell’art. 35, comma 6,d.lgs. n. 149 del 2022 ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorreredal 01/01/2023. La norma da ultimo richiamata prevede, infatti, che:«Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titoloIII del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delledisposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizionitransitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, comemodificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorsonotificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.»L’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, a sua volta, non richiamagli artt. 370 e 371 c.p.c., prevedendo che: «Gli articoli 372, 375, 376, 377,378, 379, 380, 380- bis, 380-bis .1, 380-ter , 390 e 391-bis del codice diprocedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, siapplicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain camera di consiglio.»Non è, quindi, sufficiente il deposito del controricorso contenente ilricorso incidentale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica delricorso, a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta da questaCorte con ordinanza n. 34369 del 2025, essendo necessaria la notificazionealle altre parti.1.1. Deve, quindi, ritenersi che, nel giudizio di legittimità, alla luce diquanto previsto dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, le modalitàdi presentazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentaledevono essere attuate in base alla versioni degli artt. 370 e 371 c.p.c.vigenti al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio dicassazione (non rientrando le norme appena richiamate tra le eccezionicontemplate nell’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022), con laNumero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026conseguenza che non assume rilievo, invece, la circostanza che quest’ultimosia notificato a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittoriodisposto dal giudice di legittimità in data successiva al 01/01/2023nell’ambito di un giudizio già pendente a tale data, né che la fissazionedell’adunanza camerale sia successiva a quest’ultima.1.2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che la societàcontribuente si è costituita in data 04/06/2020, con atto denominato«memoria di costituzione», di cui non risulta la prova della notificazione allaricorrente principale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., nella versione applicabileratione temporis. Di conseguenza, deve ritenersi inammissibile ilcontroricorso.2. Con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata la nullitàdella sentenza e/o del procedimento ex artt. 112 cod. proc. civ. e 18, 21,24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.2.1. La ricorrente ha richiamato il principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, fissato nell’art. 112 cod. proc. civ. e applicabileanche al processo tributario. Ha, poi, rilevato che la CTR, assumendo comedirimente la violazione dell’art. 7 legge n. 890 del 1982 si è pronuncia oltrei limiti della domanda, dal momento che la ricorrente, nel ricorsointroduttivo davanti al giudice di prime cure, aveva censurato la nullità dellanotificazione della cartella per mancato invio della raccomandatainformativa ai sensi dell’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973. A tal fineriporta a pag. 7 del ricorso in cassazione le pag. 2-3 del ricorso dellacontribuente davanti alla CTP).3. Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ. – formazione del giudicato interno in ordine all’invalidità della notificaNumero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026della cartella di pagamento per mancato invio della raccomandatainformativa.3.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che il giudice di prime cureaveva ritenuto la notifica inesistente in ragione della mancanza di prova delrapporto tra il destinatario e il soggetto incaricato della ricezione, senzasvolgere alcun rilievo in ordine al mancato invio della raccomandatainformativa. La contribuente non risulta, peraltro, essersi costituita e aversvolto alcuna attività difensiva in secondo grado. Sulla questione relativa almancato invio della raccomandata informativa si era, quindi, formato ilgiudicato cd. implicito e il giudice del gravame non avrebbe, quindi, potutopronunciarsi sul punto. Tuttavia, la contribuente, per quanto vittoriosa inprimo grado, avrebbe dovuto costituirsi e riproporre la questione relativa almancato invio della raccomandata informativa, per evitare la formazionedel giudicato interno (Cass. 13/11/2015, n. 23228; Cass. 05/08/2016, n.16477).4. Con il terzo motivo di ricorso principale è stata denunciata la nullitàdella sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n.546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 d. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.4.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che il giudice di appello haerroneamente individuato la normativa specifica applicabile alla fattispecieoggetto di causa (art. 7 legge n. 890 del 1982), senza che fosse richiamataneppure dalla società contribuente. La CTR non ha considerato chedall’avviso di ricevimento prodotto agli atti di causa era rilevabile come lanotificazione fosse stata eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973e non dell’art. 7 legge n. 890 del 1982.4.2. Ad avviso di parte ricorrente, l’applicazione d’ufficio di unanormativa neppure evocata dalla contribuente determina una pronuncianulla anche in relazione al vizio di motivazione apparente.Numero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/20265. Con il quarto motivo di ricorso principale è stata denunciata laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, seconda parte,d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 890 del 1982 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – correttezza della notificazionedella cartella di pagamento effettuata a mezzo raccomandata con avviso diricevimento.5.1. La ricorrente rileva che, in base all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973,in caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, la notificazione siconsidera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscrittodal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.Richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare che ladisciplina applicabile alla notifica della cartella di pagamento a mezzo delservizio postale non è quella della legge n. 890 del 1982, ma quella di cuiall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Peraltro, anche con riferimento all’art. 7legge n. 890 del 1982 l’obbligo di inviare la raccomandata informativa èstato introdotto ad opera dell’art. 1 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 145, a decorreredal 01/01/2019, successivamente non solo alla notifica della cartella dipagamento (16/04/2017) ma anche al deposito della sentenza della CTR(16/07/2018).6. Dato atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità delricorso in ragione della cd. doppia conforme (in quanto nessuno dei motividi ricorso evoca il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ.), ilquarto motivo di ricorso deve essere esaminato in via preliminare ed èfondato, con il conseguente assorbimento dei primi tre motivi di ricorso.Nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento risulta eseguita aisensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 direttamente dall’agente dellariscossione. La CTR ha ritenuto dirimente – ai fini dell’inesistenza dellanotificazione – il mancato invio della raccomandata informativa, a seguitodella consegna dell’atto da notificare a un soggetto diverso dalconsegnatario, richiamando, a tal fine l’art. 7 legge n. 890 del 1982. QuestaNumero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026Corte ha, tuttavia, precisato che in tema di notifica della cartella dipagamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, qualora la notifica sia eseguita mediante invio diretto dellaraccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non ènecessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovandoapplicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelledella legge 20 novembre 1982, n. 890. La consegna dell'avviso diricevimento a persona diversa dal destinatario comporta comunque ilperfezionamento dell'invio della raccomandata, essendo onere deldestinatario provare con la sola proposizione di querela di falso l'assolutaestraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sferapersonale o familiare (Cass., 29/10/2024, n. 27946; Cass., 29/10/2024, n.27925).6.1. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, invece, dirimente per ilperfezionamento della notifica ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 in ragionedella consegna dell’atto a un soggetto diverso dal destinatario, l’invio di unacomunicazione di avvenuta notifica, invero non necessaria, in tale ipotesi,secondo il consolidato orientamento di questa Corte.7. Con il quinto motivo di ricorso principale è stata denunciata laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – error in procedendo –erronea condanna alle spese a favore di controparte contumace nelprocesso d’appello.7.1. La ricorrente, con tale motivo evidenzia che la sentenza impugnatasia erronea e ingiusta, anche per aver condannato la parte appellante alpagamento delle spese processuali in favore della parte appellata rimastacontumace.7.2. Il motivo di ricorso è assorbito, per quanto sia stato precisato daquesta Corte che la condanna alle spese processuali non possa esserepronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendoNumero registro generale 27137/2019Numero sezionale 5140/2026Numero di raccolta generale 22428/2026Data pubblicazione 30/06/2026espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cuirimborso abbia diritto (Cass., 14/03/2023, n. 14361).8. Alla luce di quanto sin qui rilevato è fondato il quarto motivo di ricorsoprincipale, con il conseguente assorbimento degli altri motivi.9. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia di secondo grado della Calabria, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il quarto motivo di ricorso principale, con il conseguenteassorbimento degli altri motivi;dichiara inammissibile il controricorso e contestuale ricorso incidentaleproposto dall’Agenzia delle Entrate;dichiara inammissibile la memoria di costituzione depositata da [OSCURATO:PERSONA] 15s.r.l.;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo gradodella Calabria, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizionedeciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida