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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 1949

Cassazione n. 30570/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 27 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.; 81, 110, 353, primo e secondo comma, 326, primo e terzo comma cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, nella veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., partecipato con altri ad una associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie di reati contro la pubblica amministrazione, corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio, turbativa d'asta e falso in atti pubblici: sodalizio costituito, promosso e organizzato da funzionario della ASL di Brindisi e da altri pubblici ufficiali, che attuava il proprio programma criminoso manomettendo le buste contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese che partecipavano alle gare di appalto di quella azienda sanitaria, così da condizionare la scelta del contraente della pubblica amministrazione, in quanto le aggiudicazioni degli appalti avvenivano anche sulla base di accordi precostituiti tra i rappresentanti delle imprese che traevano indebiti benefici, a danno di altre imprese.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Levorato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 129, 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di constatare come dagli atti del fascicolo del dibattimento vi fossero elementi di prova evidente in ordine alla estraneità del Levorato rispetto ai reati a lui addebitati.

In particolare, dalle carte del processo emergeva che il prevenuto non aveva tenuto alcuna condotta partecipativa al sodalizio per delinquere contestato ed era risultato coinvolto nelle indagini esclusivamente in ragione della sua posizione apicale all'interno della sua azienda: la Corte distrettuale aveva omesso, così, di rispondere alle specifiche questioni poste dalla difesa, limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, avente una motivazione non congrua.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 129, 529 e 546 cod. proc. pen., 157 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la declaratoria di estinzione dei reati-fine pronunciata nel corso del giudizio di primo grado, interrotto nel corso dell'istruzione dibattimentale, in un momento in cui l'imputato non aveva avuto la possibilità di rinunciare alla prescrizione, non essendo ancora risultato prescritto il reato associativo, così dichiarato solamente per effetto della decisione del Tribunale di modificare la data di commissione di tale ultimo delitto: in tal modo era stato violato il principio della presunzione di innocenza stabilito dall'art. 6 CEDU, con indirette ripercussioni anche sulle valutazioni da compiere in sede extrapenale.2.3.

Violazione di legge, in relazione agii artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte di appello omesso di constatare l'esistenza di prove della innocenza del Levorato, la cui posizione era stata già positivamente valutata nella fase delle indagini preliminari dal giudice della cautela; ulteriori elementi di prova avrebbero potuto essere acquisiti mediante l'esame dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotte le investigazioni, interrotto a causa di un incidente stradale; la documentazione acquisita non comprovava il coinvolgimento diretto del Levorato nelle gare di appalto; i testi escussi nel giudizio di primo grado aveva parlato di condotte del prevenuto; che una sola delle tante conversazioni intercettate avevano visto partecipe il Levorato, ma dal relativo testo non si evince alcun riferimento alle gare di appalto della azienda sanitaria in argomento, mentre gli altri colloqui avevano visto come parlatori altri soggetti ed erano stati registrati in momenti anteriori a quello della gara di appalto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Preliminarmente va rilevato come il secondo motivo del ricorso non superi il vaglio di ammissibilità in quanto avente ad oggetto una questione non dedotta - nei termini innanzi precisati - con l'atto di appello, ma per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

3. Il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata la violazione di norme processuali in ragione del fatto che la declaratoria di estinzione dei reati fosse intervenuta nel corso dell'istruttoria e prima che venisse completato il controesame di alcuni testimoni (così impedendo alla difesa di acquisire ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto giovare all'imputato),, è manifestamente infondato.

L'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., prescrive, infatti, c:he in ogni stato e grado del giudizio laddove il giudice riconosce che il reato è estinto, ha l'obbligo di dichiarare "immediatamente" l'esistenza della relativa causa di non punibilità, senza avere la possibilità di proseguire l'attività istruttoria già avviata.

Di tanto vi è riscontro nel consolidato orientamento Interpretativo della giurisprudenza di legittimità, nella quale si è chiarito come in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, ogni determinazione del giudice va compiuto nel rispetto del contraddittorio e con la più ampia partecipazione degli interessati, ma sulla base degli elementi di conoscenza già acquisiti: essendo pacifico che, .una volta intervenuta detta causa di estinzione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (in questo senso Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01).

4. Il primo motivo del ricorso e il terzo motivo (con riferimento alle censure diverse da quella considerata nel punto che precede) - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - sono anch'essi manifestamente infondati.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il criterio interpretativo in base al quale si è affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così, tra le molte, Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamaniti, Rv. 244274).

Di tale regula iuris la Corte di appello di Lecce ha fatto corretta applicazione nel momento in cui ha rilevato come, in presenza di una conversazione, intercettata dagli inquirenti, che aveva visto come protagonista il Levorato - amministratore di una società direttamente coinvolta nei fatti di turbativa d'asta oggetto di causa - colloquio dal tenore non inequivocabilmente irrilevante ai Fini della decisione, nonché di altre conversazioni captate dalla polizia giudiziaria che avevano visto richiamata la posizione dello stesso Levorato, dovesse escludersi la possibilità del compimento di una attività meramente ricognitiva di elementi idonei a dimostrare all'evidenza l'assoluta assenza di prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza.

In tale contesto - nel quale appaiono irrilevante ai fini della decisione da adottare in questa sede le circostanze che alcuno dei testimoni indicati dalla pubblica accusa avesse menzionato il Levorato e che alcuno dei documenti utilizzati nella gara di appalto incriminata recasse indicazioni soggettivamente riferibili al prevenuto - è determinante il contenuto della cloglianza sul punto formulata dalla difesa nell'atto di appello (come pure espressamente richiamata dalla Corte territoriale - v. pagg. 2-3 sent. impugn.).

Va considerato che, nel valutare il contenuto di quelle intercettazioni che avevano visto direttamente o indirettamente coinvolto il Levorato, la difesa appellante aveva compiuto una analitica disamina del tenore delle frasi pronunciate dai parlatori per sforzarsi di dimostrare che i riferimenti all'odierno ricorrente "non avessero mai avuto un significato probatorio rispetto alle imputazioni formulate" (v. pagg. 6-8 atto di appello): in tal modo, al di là dei più o meno rilevanti collegamenti tra la figura del Levorato e le vicende illecite che avevano riguardato la gestione degli appalti della azienda sanitaria di Brindisi, lo sforzo compito dai patrocinatori dell'imputato era risultato manifestamente quello di provare a dare a quei dati informativi una lettura dagli esiti favorevoli per il loro assistito; dunque, la sollecitazione era stata quella allo svolgimento di un'attività tutt'altro che meramente "ricognitiva", ma di apprezzamento della valenza dimostrativa degli elementi di conoscenza portati in rassegna.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 27 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.; 81, 110, 353, primo e secondo comma, 326, primo e terzo comma cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, nella veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., partecipato con altri ad una associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie di reati contro la pubblica amministrazione, corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio, turbativa d'asta e falso in atti pubblici: sodalizio costituito, promosso e organizzato da funzionario della ASL di Brindisi e da altri pubblici ufficiali, che attuava il proprio programma criminoso manomettendo le buste contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese che partecipavano alle gare di appalto di quella azienda sanitaria, così da condizionare la scelta del contraente della pubblica amministrazione, in quanto le aggiudicazioni degli appalti avvenivano anche sulla base di accordi precostituiti tra i rappresentanti delle imprese che traevano indebiti benefici, a danno di altre imprese. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Levorato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 129, 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di constatare come dagli atti del fascicolo del dibattimento vi fossero elementi di prova evidente in ordine alla estraneità del Levorato rispetto ai reati a lui addebitati. In particolare, dalle carte del processo emergeva che il prevenuto non aveva tenuto alcuna condotta partecipativa al sodalizio per delinquere contestato ed era risultato coinvolto nelle indagini esclusivamente in ragione della sua posizione apicale all'interno della sua azienda: la Corte distrettuale aveva omesso, così, di rispondere alle specifiche questioni poste dalla difesa, limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, avente una motivazione non congrua. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 129, 529 e 546 cod. proc. pen., 157 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la declaratoria di estinzione dei reati-fine pronunciata nel corso del giudizio di primo grado, interrotto nel corso dell'istruzione dibattimentale, in un momento in cui l'imputato non aveva avuto la possibilità di rinunciare alla prescrizione, non essendo ancora risultato prescritto il reato associativo, così dichiarato solamente per effetto della decisione del Tribunale di modificare la data di commissione di tale ultimo delitto: in tal modo era stato violato il principio della presunzione di innocenza stabilito dall'art. 6 CEDU, con indirette ripercussioni anche sulle valutazioni da compiere in sede extrapenale.2.3. Violazione di legge, in relazione agii artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte di appello omesso di constatare l'esistenza di prove della innocenza del Levorato, la cui posizione era stata già positivamente valutata nella fase delle indagini preliminari dal giudice della cautela; ulteriori elementi di prova avrebbero potuto essere acquisiti mediante l'esame dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotte le investigazioni, interrotto a causa di un incidente stradale; la documentazione acquisita non comprovava il coinvolgimento diretto del Levorato nelle gare di appalto; i testi escussi nel giudizio di primo grado aveva parlato di condotte del prevenuto; che una sola delle tante conversazioni intercettate avevano visto partecipe il Levorato, ma dal relativo testo non si evince alcun riferimento alle gare di appalto della azienda sanitaria in argomento, mentre gli altri colloqui avevano visto come parlatori altri soggetti ed erano stati registrati in momenti anteriori a quello della gara di appalto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Preliminarmente va rilevato come il secondo motivo del ricorso non superi il vaglio di ammissibilità in quanto avente ad oggetto una questione non dedotta - nei termini innanzi precisati - con l'atto di appello, ma per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3. Il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata la violazione di norme processuali in ragione del fatto che la declaratoria di estinzione dei reati fosse intervenuta nel corso dell'istruttoria e prima che venisse completato il controesame di alcuni testimoni (così impedendo alla difesa di acquisire ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto giovare all'imputato),, è manifestamente infondato. L'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., prescrive, infatti, c:he in ogni stato e grado del giudizio laddove il giudice riconosce che il reato è estinto, ha l'obbligo di dichiarare "immediatamente" l'esistenza della relativa causa di non punibilità, senza avere la possibilità di proseguire l'attività istruttoria già avviata. Di tanto vi è riscontro nel consolidato orientamento Interpretativo della giurisprudenza di legittimità, nella quale si è chiarito come in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, ogni determinazione del giudice va compiuto nel rispetto del contraddittorio e con la più ampia partecipazione degli interessati, ma sulla base degli elementi di conoscenza già acquisiti: essendo pacifico che, .una volta intervenuta detta causa di estinzione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (in questo senso Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01). 4. Il primo motivo del ricorso e il terzo motivo (con riferimento alle censure diverse da quella considerata nel punto che precede) - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - sono anch'essi manifestamente infondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il criterio interpretativo in base al quale si è affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così, tra le molte, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamaniti, Rv. 244274). Di tale regula iuris la Corte di appello di Lecce ha fatto corretta applicazione nel momento in cui ha rilevato come, in presenza di una conversazione, intercettata dagli inquirenti, che aveva visto come protagonista il Levorato - amministratore di una società direttamente coinvolta nei fatti di turbativa d'asta oggetto di causa - colloquio dal tenore non inequivocabilmente irrilevante ai Fini della decisione, nonché di altre conversazioni captate dalla polizia giudiziaria che avevano visto richiamata la posizione dello stesso Levorato, dovesse escludersi la possibilità del compimento di una attività meramente ricognitiva di elementi idonei a dimostrare all'evidenza l'assoluta assenza di prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza. In tale contesto - nel quale appaiono irrilevante ai fini della decisione da adottare in questa sede le circostanze che alcuno dei testimoni indicati dalla pubblica accusa avesse menzionato il Levorato e che alcuno dei documenti utilizzati nella gara di appalto incriminata recasse indicazioni soggettivamente riferibili al prevenuto - è determinante il contenuto della cloglianza sul punto formulata dalla difesa nell'atto di appello (come pure espressamente richiamata dalla Corte territoriale - v. pagg. 2-3 sent. impugn.). Va considerato che, nel valutare il contenuto di quelle intercettazioni che avevano visto direttamente o indirettamente coinvolto il Levorato, la difesa appellante aveva compiuto una analitica disamina del tenore delle frasi pronunciate dai parlatori per sforzarsi di dimostrare che i riferimenti all'odierno ricorrente "non avessero mai avuto un significato probatorio rispetto alle imputazioni formulate" (v. pagg. 6-8 atto di appello): in tal modo, al di là dei più o meno rilevanti collegamenti tra la figura del Levorato e le vicende illecite che avevano riguardato la gestione degli appalti della azienda sanitaria di Brindisi, lo sforzo compito dai patrocinatori dell'imputato era risultato manifestamente quello di provare a dare a quei dati informativi una lettura dagli esiti favorevoli per il loro assistito; dunque, la sollecitazione era stata quella allo svolgimento di un'attività tutt'altro che meramente "ricognitiva", ma di apprezzamento della valenza dimostrativa degli elementi di conoscenza portati in rassegna. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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