CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14635/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0), rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del delitto di furto aggravato; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - sia inammissibile in quanto del tutto aspecifico, omettendo di confrontarsi completamente con le puntuali argomentazioni fornite dai Giudici di merito (v. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la Difesa lamenta vizio di motivazione in relazione al profilo inerente la commisurazione della pena inflitta nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestate - sia parimenti inammissibile in quanto lo stesso prospetta deduzioni estremamente generiche inerenti al trattamento sanzionatorio che appare, invece, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto che la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di maggiore riprovevolezza e di pericolosità sociale del soggetto, avuto riguardo alla natura dei reati, al grado di offensività degli stessi e alle modalità della condotta (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il