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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 45445/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Salerno il 12/7/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato che nei due motivi di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta identificazione del ricorrente e all'applicazione della recidiva; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla testimonianza resa dal teste Carpentieri e a quanto da questo riferito anche in ordine alle conversazioni intercettate, ha datato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta identificazione del ricorrente e ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello, ciò anche correttamente evidenziando che la difesa non aveva posto alcuna domanda al testimone; Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla recidiva la cui motivazione sul punto, con il riferimento ai reati in precedenza commessi dal ricorrente e, in particolare al medesimo delitto commesso il 24/4/2015, risulta corretta e adeguata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Salerno il 12/7/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato che nei due motivi di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta identificazione del ricorrente e all'applicazione della recidiva; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla testimonianza resa dal teste Carpentieri e a quanto da questo riferito anche in ordine alle conversazioni intercettate, ha datato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta identificazione del ricorrente e ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello, ciò anche correttamente evidenziando che la difesa non aveva posto alcuna domanda al testimone; Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla recidiva la cui motivazione sul punto, con il riferimento ai reati in precedenza commessi dal ricorrente e, in particolare al medesimo delitto commesso il 24/4/2015, risulta corretta e adeguata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 45445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris