CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 13097/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8974/2024 R.G. proposto OPERA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella sua qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento n. 23787/2022 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/3/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −Opera S.r.l., per tramite del suo difensore, con istanza datata 12/4/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento n. 23787/2022 R.G., menzionandovi la distrazione , in suo favore, delle spese di lite, sia per il grado di merito, sia per il giudizio di legittimità; −con l ’ ordinanza interlocutoria n. 31109 del 4/12/2024, questa Corte – dopo aver rilevato che l’art. 391-bisc.p.c. prevede che «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo» e che, dunque, l’omessa notificazione del ricorso alla controparte (onere dell’interessato prescritto a pena di inammissibilità) poteva essere ovviata da una procedura di correzione disposta d’ufficio, in essa convertita quella ad istanza di parte– disponeva comunicarsi , a cura della Cancelleria e ad entrambe le parti, l’avvio di tale procedimento; −a ll’esito della camera di consiglio del 26 / 3 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nel ricorso, la distrazione in suo favore, exart. 93 c.p.c., delle spese legali dell’intero giudizio, dichiarandosi antistatario; −come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro- nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime- dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce- dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di- strazione qualificarsi come domanda autonoma; −la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); −in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia emendata con l’ag- giunta della frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in- ciso «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»; −per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024); p. q. m. la Corte dispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretta mediante l’aggiunta della frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito»; che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], exart. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c., nonché dell’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nel