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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1994

Cassazione n. 45387/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia, escluse le aggravanti contestate ex artt. 625, comma primo, n. 2), e 61, comma primo, n. 5), cod. pen. ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della violenza fisica nella mera sottrazione del denaro e della collanina d'oro alla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto fondato su una deduzione erronea, atteso che l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo e non del delitto di rapina.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia, escluse le aggravanti contestate ex artt. 625, comma primo, n. 2), e 61, comma primo, n. 5), cod. pen. ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della violenza fisica nella mera sottrazione del denaro e della collanina d'oro alla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto fondato su una deduzione erronea, atteso che l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo e non del delitto di rapina. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 45387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris