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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10762/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all'art. 335 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova; Considerato che la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata sul punto della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegate valorizzando la reiterazione delle condotte illecite commesse in occasione del fatto e i negativi precedenti penali dell'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il ebbraio 2024 Il Consigliere es psore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all'art. 335 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova; Considerato che la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata sul punto della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegate valorizzando la reiterazione delle condotte illecite commesse in occasione del fatto e i negativi precedenti penali dell'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ebbraio 2024 Il Consigliere es psore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris