CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 18/12/2020 della Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del G.I.P. del Tribunale di Catania con cui i predetti sono stati giudicati colpevoli in concorso tra loro del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. In punto di concorso nel reato, il motivo proposto nell'interesse di D'Agate è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito, a fronte della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di Salamone, che ha tardivamente cercato di accreditare la sua esclusiva responsabilità, e degli elementi valorizzati a sostegno dell'assunto del diretto coinvolgimento del D'Agate nella detenzione del quantitativo dai due ricorrenti trasportato nell'automobile. 2.2. In ordine alla qualificazione del fatto risulta manifestamente infondato l'assunto difensivo volto al riconoscimento della lieve entità, avendo i giudici di merito dato rilievo all'offensività della condotta, suffragata da un quantitativo sufficiente alla preparazione di circa 776 dosi droganti. 2.3. Analogamente risulta manifestamente infondata e comunque correlata solo ad elementi di merito che non disarticolano la motivazione la deduzione del D'Agate in ordine alla destinazione della droga ad uso personale, essendo irrilevante la circostanza che il predetto facesse uso di eroina, avuto riguardo alla ricostruzione del fatto, incentrato sulla condivisa detenzione di un significativo quantitativo. 2.4. Relativamente al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, il motivo di ricorso del Salamone si risolve in una generica contestazione, a fronte di una motivazione legittimamente ancorata al dato rappresentato dai gravi precedenti da cui il predetto è gravato. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estens