CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 49047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- stantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la de- cisione emessa dal Tribunale di Aosta, appellata dall'imputato, la quale aveva con- dannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni da I. n. 26 del 2019, perché, nella veste di percettore del reddito di cittadinanza dal 13 maggio 2019, aveva omesso di comunicare all'I.n.p.s. l'avvio delle attività di lavoro dipendente presso "[OSCURATO:PERSONA] ristorante", "[OSCURATO:PERSONA]" e presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, pro- pone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 318, I. 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di bilancio 2023). Espone il difensore che con l'indicata legge, è stato abrogato il capo I del d.l. n. 4 del 2019, tra cui l'art. 7, comma 2, che prevede la norma incriminatrice ascritta all'imputato; ad avviso del difensore l'effetto abro- gativo si è verificato già con l'entrata in vigore della I. n. 197 del 2022 agli effetti dell'art. 2 cod. pen. Aggiunge il difensore che tale argomentazione era stata de- dotta in sede di conclusioni trasmette via pec, ma la Corte di merito ha omesso qualsivoglia risposta, ciò che, secondo la prospettazione del ricorrente, integra la nullità dell'impugnata sentenza. 2.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27 Cost. e 6 CEDU. Rappresenta il difensore che, come emerge dalla motivazione il teste Cappello non ha escluso la comunicazione fatta all'I.n.p.s. dall'imputato, sicché non vi sarebbe prova certa della condotta ascritta all'imputato medesimo. 2.3. Con un terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità con argomen- tazioni manifestamente illogiche, posto che la condotta deve ritenersi unica, gli importi conseguiti non appaiono di particolare rilevanza, trattandosi di meno di due mesi di lavoro, e i precedenti penali non appaiono ostativi. 2.4. Con un quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62, n. 4, bis cod. pen., avendo la Corte di merito escluso la sussistenza della circostanza attenuante in esame sulla base degli importi complessivi percepiti, che non sono stati nemmeno indicati, né è stata indicata l'entità della riduzione del reddito di cittadinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023, non massimata), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Deve pertanto ritenersi che, sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti. Né ad una tale interpretazione costituisce ostacolo la previsione di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., il quale stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato", atteso che, dovendo farsi riferimento, ai fini della applicazione della legge penale, alla normativa vigente sia al momento del fatto, sia al momento di celebrazione del giudizio, a tutt'oggi, per effetto della clausola di postergazione dell'effetto abrogativo dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, contenuta nel già citato comma 318 dell'art. 1 I. n. 197 del 2022, il fatto attribuito al ricorrente come da lui commesso costituiva reato sia alla data di sua realizzazione sia, ancora, al presente momento, a nulla rilevando - se non che per gli eventuali, diversi, effetti del secondo periodo dell'art. 2, comma 2, cod. pen. - la successiva, ancorché anteriormente prevista, abrogazione della norma incriminatrice. Del resto, salvo ripensamenti del Legislatore, laddove si verificherà l'effetto abrogativo, è data la possibilità al condannato di adire al giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la rimozione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., sempre che il fatto, già oggetto di incriminazione da parte dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, non sia (ancora) astrattamente sussumibile in altre ipotesi di reato, perché, in tal caso - disciplinato dal comma 4 dell'art. 2 cod. pen. - il giudi- cato penale di condanna rimane intangibile. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito sulla base degli accertamenti operati dal teste Cappello, l'imputato ha ripetutamente svolto, nonostante la per- cezione del reddito di cittadinanza, lavori a tempo determinato per brevi periodi (puntualmente indicati a p. 3 della sentenza impugnata), lavori che non sono mai stati dichiarati all'I.n.p.s. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, è stato accertato che l'imputato non ha dato comunicazione all'ente erogatore del beneficio dell'attività di lavoro svolto, né ha fornito altre informazioni al riguardo, ciò che integra gli estremi del delitto in esame, che sanziona l'omessa comunicazione all'I.n.p.s., nel termine di quindici giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, delle variazioni di reddito o di pa- trimonio, anche se provenienti da attività irregolari, al fine di consentire all'ente previdenziale di revocare il beneficio ovvero di procedere alla riduzione dell'im- porto erogato. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico. 4.1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della speciale causa di non punibilità in esame, sia degli importi retributivi conseguiti, sia della ripetitività della violazione e dei precedenti penali. Orbene, se la percezione della retribuzione conseguita non è un dato dirimente, in quanto, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, occorre aver riguardo - in relazione all'entità dell'offesa - all'importo indebitamente percepito - e, nella vicenda in esame, non è dato comprendere se i redditi conseguiti dall'imputato e non dichiarati all'I.n.p.s. avrebbero comportato la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione - nondimeno la reiterazione delle violazioni - l'imputato, difatti, ha omesso di comunicare in quattro occasioni l'inizio della pur breve attività lavorativa - è un dato che è stato correttamente valorizzato dalla Corte di merito, unitamente alle richiamate precedenti condanne emergenti dal certificato del casellario giudiziale, in quanto esso integra il requisito dell'abitualità della condotta, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità in esame. E, rispetto a tale ratio decidendi, il ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 5. Il quarto motivo è infondato. La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. "in considerazione degli importi com- plessivi percepiti a fronte dell'attività di lavoro a tempo determinato non dichiarata all'I.n.p.s." (p. 5 della sentenza impugnata). Ora, se è vero che gli "importi complessivi percepiti" non sono stati puntual- mente dichiarati, la Corte di merito ha tuttavia indicato i periodi durante i quali l'imputato ha svolto attività lavorativa, pari a complessivi 43 giorni nel periodo tra il 30 novembre 2019 al 2 febbraio 2020; è altresì vero che, ai fini della determi- nazione del lucro conseguito, tali importi non rilevano in sé, ma nella misura in cui essi avrebbero comportato la riduzione o la revoca del beneficio. E tuttavia, a fronte dell'indicata motivazione, il ricorso si appalesa generico, perché il ricorrente avrebbe dovuto smentire l'affermazione della Corte di merito evidenziando che gli importi percepiti avrebbero comportato non solo la perdu- rante ammissione al beneficio, ma una riduzione del medesimo così esigua, tale per cui il lucro conseguito avrebbe meritato l'appellativo di speciale tenuità. Ma, sul punto, il motivo è silente. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dell